Mazzata da seicentomila euro per i Comuni di Ischia e Casamicciola
Il Tribunale Civile di Napoli ha respinto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il Consorzio dei Comuni del Bacino Na1 chiedeva il pagamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Avevano provato a proporre ricorso per evitare un vero e proprio salasso alle rispettive casse comunali, ma l’operazione non è purtroppo riuscita. Anche se va riconosciuto, le speranze erano oggettivamente ridotte al lumicino.
La VI Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha pronunciato una sentenza tra sulla causa in atto tra i Comuni di Ischia e Casamicciola e il Consorzio dei Comuni di Bacino Na 1 che per lo smaltimento dei rifiuti pretendeva ingenti somme dai due enti locali che risultavano non versate nel corso dell’arco di tempo che andava dal 1995 al 1998. Mancati pagamenti che avevano portato il consorzio stesso (difeso dall’avv. Francesco Paolo Pianese) a far partire un decreto ingiuntivo cui si era erano opposti le controparti, rappresentate entrambi dall’avv. Maurizio Barbatelli.
Ebbene il dott. Mauro Impresa, nella sua veste di giudice unico, non ha avuto alcun dubbio nel pronunciarsi relativamente all’opposizione del decreto che era stato emesso dal Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Marano – nell’ormai lontano maggio del 2008. E lo ha fatto così: “Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo e ne dichiara l’esecutorietà; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione sostenute dall’opposto che liquida in euro 25.000 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, iva e cpa con attribuzione all’avvocato Francesco Paolo Pianese”. Insomma, resta la stangata e c’è pure la beffa delle spese, ma anche questo in fondo è prassi.
Ovviamente la sentenza riavvolge anche il nastro di una vicenda che parte evidentemente da lontano. Si ricorda in primis che “con ricorso del 27 maggio 2008 il Consorzio dei Comuni di Bacino Na1 dopo avere premesso di avere effettuato per una serie di Comuni, tra questi il Comune di Ischia e quello di Casamicciola Terme, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1995 al 1998, che il servizio di conferimento era stato effettuato dalla società Risan srl, poi Ecoltech srl e poi Eurowaste srl che era stato dichiarato il fallimento della predetta società, che i Comuni erano obbligati in solido con la ditta alla quale era stato appaltato il servizio di raccolta dei rifiuti, che non era stata mai comunicata alcuna liberatoria nei confronti dei Comuni, ha chiesto di ingiungere al Comune di Ischia ed a quello di Casamicciola Terne il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 345.463,52 e di quella di euro 286.463,52”. Nel passaggio immediatamente successivo si legge poi: “Il Comune di Ischia si è opposto al decreto contestando di essere obbligato al pagamento della somma ingiunta tenuto conto che non aveva dato alcun incarico al Consorzio, che non aveva sottoscritto alcun contratto, che lo smaltimento era stato effettuato dalla Risan, dalla Ecoltech e quindi dalla Eurowaste, che tutte le fatture depositate erano intestate alla Risan srl, che le lettere di riconoscimento del debito erano state firmate dalla Ecoltech, che il credito era prescritto, che difettava la prova del rapporto tra le parti, dell’esistenza del contratto, delle condizioni poste alla base dello stesso, che a tal fine erano insufficienti le fatture in quanto atti di parte, che anche le scritture contabili depositate contenevano numerose correzioni e non erano autenticate da notaio. Il Comune di Casamicciola Terme si è opposto al decreto ingiuntivo sulla base degli stessi argomenti prospettati dal Comune di Ischia”.
E poi c’è invece la posizione del Consorzio che, come ricorda la sentenza, “ha resistito alle opposizioni evidenziando di essere un soggetto politico deputato istituzionalmente a gestire lo smaltimento dei rifiuti su incarico del Commissario per l’Emergenza Rifiuti, che a tale organo spettavano le decisioni in ordine all’apertura dei siti e degli impianti di smaltimento, all’individuazione dei soggetti che dovevano gestirli e che potevano conferire i rifiuti, nonché del corrispettivo per il servizio, che il Commissario gli aveva affidato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni di Ischia e Casamicciola Terme, che la fonte dei rapporti con gli opponenti era costituita dagli atti del Commissario per l’emergenza rifiuti. Tutto ciò premesso l’opposizione non è fondata”. Parole queste che chiudono la porta in faccia ad ogni speranza dei ricorrenti.
E ovviamente al giudice del Tribunale Civile spetta anche spiegare il perché in maniera efficace e compiuta. “Non è oggetto di contestazione – si legge – che il Consorzio abbia smaltito negli anni dal 1995 al 1998 anche i rifiuti provenienti dai Comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Si tratta di un compito che è stato svolto dall’opposto nella sua veste di soggetto pubblico istituzionalmente deputato al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania. Quanto poi alla circostanza che il concreto conferimento dei rifiuti sia stato eseguito dalle società alle quali i Comuni opponenti avevano affidato il servizio di raccolta e trasporto a discarica, deve affermarsi che la stessa non vale ad esonerare gli opponenti dall’obbligo di pagare il costo del servizio di smaltimento. Questo è stato reso in loro favore cosicché l’obbligo di pagare il corrispettivo deve anche affermato anche nei loro confronti”. Poi i riflettori vengono puntati sull’entità del credito richiesto dal consorzio e a tal uopo il magistrato precisa che “va evidenziato che gli importi richiesti sono stati collegati alle fatture depositate. In tali documenti è riportato il Comune conferente e la quantità di rifiuti condotta in discarica. Si tratta di documenti predisposti dallo stesso creditore che però indicano con precisione la prestazione eseguita e il suo corrispettivo. I dati di tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione”. Il dott. Mauro Impresa rincara la dose e poi aggiunge: “Inoltre le fatture sono riportate nel registro di contabilità del Consorzio. Alla luce di quanto precede, deve affermarsi che le fatture integrano la prova del credito azionato in via monitoria dall’opposto. Da ultimo deve escludersi che il loro valore sia inficiato in quanto indirizzate alla società cui i Comuni avevano affidato il servizio di raccolta giacché come detto è decisivo che lo smaltimento riguardasse rifiuti degli opponenti. Consegue che le opposizioni devono essere respinte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza”. Ai due enti locali, adesso, non resta che proporre appello alla sentenza. Come si regoleranno? Dinanzi all’interrogativo resta la certezza di una mazzata che complessivamente supera i seicentomila euro.