Mazzata milionaria per Lacco Ameno
Una sentenza choc si abbatte sul Comune guidato da Giacomo Pascale: l’ente di Piazza Santa Restituta dovrà restituire oltre 1.5 milioni di euro alla Fondazione ENPAM per una vicenda che affonda le sue radici all’inizio degli anni ’90 ed attiene al pagamento di un importo Ici. La Corte d’Appello ribalta il primo grado, ora c’è il rischio dissesto

Una mazzata terrificante per le finanze, quella che si è abbattuta sul Comune di Lacco Ameno. Una stangata che – laddove confermata in Cassazione (sempre che i legali dell’ente guidato dal sindaco Giacomo Pascale riterranno opportuno produrre ricorso) potrebbe condurre dritti al dissesto finanziario. Perché di fatto il Comune è stato condannato a restituire una somma pari a 1.5 milioni di euro, che di fatto metterebbe k.o. le casse dell’ente di Piazza Santa Restituta. La III Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Fondazione ENPAM contro il Comune di Lacco Ameno. La stessa ENPAM di fatto aveva proposto “appello avverso la sentenza non definitiva n. 06/2021, pubblicata il 14.1.2021 e della sentenza definitiva n. 19/2022, pubblicata il 5.4.2022, rese dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, nel proc. di primo grado n. 635/2017 r.g.”. Di fatto così ha deciso la Corte guidata dal presidente dott. Giulio Cataldi: “In accoglimento del secondo motivo di appello avverso la sentenza definitiva n. 19/2022, pubblicata il 5.4.2022, resa dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, nel proc. di primo grado n. 635/2017 r.g., ed in riforma della indicata sentenza, a) accoglie la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla Fondazione E.N.P.A.M. nei confronti del Comune di Lacco Ameno e condanna quest’ultimo al pagamento in favore della Fondazione della somma di € 1.576.331,84, oltre interessi dalla sentenza al saldo; b) condanna l’appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 29.154,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi 29.032,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
L’HOTEL TERME DI AUGUSTO E L’ICI VERSATA A ISCHIA
Insomma, un risarcimento monstre e soprattutto una sentenza completamente ribaltata visto che in primo grado il Comune di Lacco Ameno era uscita vincitrice dal contenzioso giudiziario. Ma, prima ancora, una storia tutta da raccontare. E che se dal punto di vista giudiziario affonda le sue radici nel 2017, di fatto parte da molto lontano. Nella sentenza si ricorda che la ENPAM era proprietario dell’Hotel Terme di Augusto e che la stessa “aveva versato, dall’anno 1993 al primo semestre 2000, in attesa dei dati di classamento definitivi da parte dell’ufficio tecnico erariale, l’ICI nell’importo complessivo di € 1.362.866,17, calcolato su una base imponibile annua presunta di € 32.536.784, 64 (vecchi 63 miliardi di lire); l’indicato importo, portato dai 15 bollettini postali in atti allegati, era stato da essa pagato erroneamente al Comune di Ischia anziché al Comune di Lacco Ameno, nel cui territorio era situato l’immobile; attribuita la rendita catastale definitiva, come in atti documentato, era emerso che avrebbe dovuto versare a titolo di ICI, per il periodo indicato, il minore importo di € 449.297,36, con una differenza a credito di € 913.570, 81, dati mai contestati tra le parti in causa”. A questo punto succede che il Comune di Ischia, anziché restituire le somme in eccesso, rimise le istanze di rimborso della ENPAM al Comune di Lacco Ameno con raccomandata dell’8 agosto 2000, precisando che quest’ultimo era il giusto ente impositore. La sentenza a quel punto spiega che seguì una fitta e costante corrispondenza tra le parti coinvolte per cercare di risolvere la questione dalla quale emergeva in ogni caso con chiarezza che il Comune di Ischia, erroneo percettore iniziale, aveva riversato gli importi all’ente di Piazza Santa Restituta e persino comprensivi di interessi.
I PASSAGGI GIUDIZIARI E LA DECISIONE DELLA CTR DI NAPOLI
I passaggi successivi, quelli che poi inesorabilmente portano al rischio di default, sono riportati nei passaggi successivi inseriti in sentenza: “Il Comune di Lacco Ameno si rese disponibile a compensare il dovuto con crediti futuri, tanto che, in data 14.4.2005, esso istante chiese di formalizzare l’autorizzazione a compensare, senza ottenere risposta; in data 23.11.2005 costituì formalmente in mora il comune di Lacco Ameno per la restituzione dell’eccedenza (altra missiva fu inviata il 21.3.2006); in data 12.7.2006 si determinò a proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sulla istanza di rimborso”. Poi un passaggio che parimenti riveste la sua importanza e nel quale si legge: “Il contenzioso tributario ebbe esiti altalenanti nei vari gradi, fino alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18092, depositata il 21.7.2017, che confermò la sentenza della CTR che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Lacco Ameno: la Corte espose che sussisteva il difetto di legittimazione passiva del comune di Lacco Ameno, evocato dinanzi al giudice tributario nel giudizio di impugnazione del diniego, laddove l’istanza di rimborso, rispetto alla quale si era formato il silenzio – rifiuto, era stata rivolta al comune di Ischia; chiarì la Corte che, nel giudizio tributario, di tipo impugnatorio, il soggetto passivamente legittimato è da individuarsi nell’ente impositore che emette l’atto impugnato o ancora, come nel caso al vaglio, l’ente che mantiene il silenzio sulla istanza di rimborso”.
LE SOMME RESTITUITE A LACCO E L’INIZIO DEL CONTENZIOSO
Le successive mosse consentono ad ENPAM di appurare che effettivamente il Comune di Ischia aveva restituito a quello di Lacco Ameno tutte le somme comprensive di interessi e da qui, come si ricorda nel dispositivo, inizia di fatto la battaglia giudiziaria di primo grado: “Tanto premesso in fatto, esperì l’attrice nei confronti del Comune di Lacco Ameno, in via principale, azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per l’importo di euro 913.570, 81 (pari all’eccedenza Ici sopra descritta), azione che, dunque, intendeva esperire nei confronti dell’effettivo percettore finale degli importi indebiti. In via subordinata, agì ex art. 2041 c.c., esperendo la sussidiaria azione generale di arricchimento senza causa. Concluse in conformità, vinte le spese”. Si costituì naturalmente il Comune di Lacco Ameno e si arriva al primo grado di giudizio che così viene riassunto: “Con sentenza non definitiva n. 6 del 2021 dep. il 14.1.2021, il Trib. di Napoli, sez. distaccata di Ischia, richiamata la linea di demarcazione tra le due giurisdizioni (ordinaria e tributaria), ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di rimborso, configurabile nei casi di assenza di incertezza sul quantum richiesto, evenienza riconducibile o alla ipotesi in cui la pubblica amministrazione dispone espressamente il pagamento dell’indebito o a quella in cui riconosce espressamente il proprio obbligo restitutorio; nel caso in esame l’espresso riconoscimento era desumibile dalla missiva dell’ente convenuto del 6.4.2005 (che manifestava ‘l’intento di restituire quanto dovuto’ in riferimento alla intera ‘somma versata in eccedenza per il periodo 1993 sino alla prima rata 2000’) che conteneva piena ammissione del carattere indebito dei pagamenti.
LA SENTENZA CHOC E IL RISARCIMENTO: ADESSO E’ INCUBO DEFAULT


Dopo una lunga ed articolata esposizione, la sentenza così si schiera a favore dell’appellante: “In accoglimento del secondo motivo di appello avverso la sentenza definitiva, e in riforma della gravata sentenza, il comune convenuto va condannato a restituire all’appellante la somma di € 913.570,81 rivalutata all’attualità d’ufficio, comprensiva di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, e pari all’importo finale di € 1.576.331,84. In definitiva, accertato l’esborso in eccedenza di € 913.570,81; considerato che la misura dell’indennizzo deve essere rapportata alla diminuzione patrimoniale patita, che, nel caso in esame, è pari al vantaggio/arricchimento altrui, la convenuta va condannata al pagamento di tale importo all’appellante, rivalutato all’attualità; dalla data dell’esborso finale (2006), sulla somma di anno in anno rivalutata, vanno corrisposti anche gli interessi legali secondo i noti principi dettati da Cass. sez. un. 1712/95 (v. Cass. Sez. 35480/2022; “L’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l’ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell’opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell’arricchimento”; vedi anche Cass. 28930/22; 1889/13). L’importo finale è pari ad € 1.576.331,84; su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo”. E adesso l’unica strada da percorrere è davvero quella della Cassazione, per evitare che Lacco Ameno ripiombi nell’incubo del dissesto.
Tanto paga il popolo mica i politici del comune se ne fregano o no
A posto!
Il comune di Lacco Ameno con il sindaco Pascale in dieci anni ha fatto solo disastri. Dove ha messo mano ha fallito! Basti pensare al porto dove ci ha messo ben 9 anni per riprenderselo mente Giosi Ferrandino a Casamicciola in tre mesi l’ha tolto alla società che lo gestiva da 30 anni. L’unica cosa che gli è riuscita è togliere la casa dei miei genitori storici da 56 anni e a noi grazie alla stampella di mio nipote Dante che ancora lo tiene in vita. Intanto se lo cercate basta andare tutti i giorni al Negombo. Sta sdraiato su una sdraio a l’ombra con occhiali e sombrero a contare le pecore lacchese . . .
Pietro Rocchi non ti dimenticare la chiusura dell’accesso dal parcheggio al Califfo… Almeno un bagnetto è il minimo no…?
Pietro Rocchi il problema che ci sono gli stessi candidati sindaci da una vita cambia poco tra i due politicamente stavano anche insieme
Adesso i “fantastici “amministratori del comune del fungo,aumenteranno tassa pe la spazzatura,Ici,pedaggi e tasse varie..e saranno i cittadini lacchesi a pagare per i loro errori…
Luisa De Sianol Ma chi continua a dargli il consenso,sono i cittadini Lacchesi,quindi seguite il gregge,così non può cambiare niente.
Antonio Savio Io sono cittadina lacchese ,ma sicuramente non seguo il gregge..si vede che mi conosci poco…
Luisa De Sianol Non parlavo di lei, perché conosco I suoi pensieri politico,ma mi riferivo a chi gli dà il consenso da molti anni,purtroppo sono Lacchesi.