Milleproroghe, anche per l’isola le misure urgenti per l’anno scolastico

ISCHIA. Nell’estenuante serie di trattative riguardanti le misure che dovrebbe essere dedicate all’isola per le conseguenze del sisma, c’è un risultato concreto che i Comuni isolani hanno già portato a casa, per quanto riguarda l’imminente anno scolastico. Nell’iter di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il testo legislativo per il tema in questione ha come riferimento l’articolo 9 comma 2 quater, che è già stato approvato in Senato. Il comma estende l’articolo 18 bis del Decreto Legge 189/2016 anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017. Tutti gli emendamenti alla camera sono stati dichiarati inammissibili, quindi il testo rimarrà inalterato. Si tratta delle “misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico” che vennero previste per le zone d’Italia che furono colpite da eventi sismici nel 2016. Adesso, tali misure sono estese anche all’isola d’Ischia. Ecco il testo dell’articolo 18 bis del D.l. 189/2016: al primo comma si prevedeva che “per l’anno scolastico 2016/2017 (ora 2018/2019 ndr.) i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico 2016/2017 (ora 2018/2019 ndr.) , ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall’articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall’articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica”. Al secondo comma l’articolo continua stabilendo che “per l’adozione delle misure di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2016 ed euro 15 milioni nell’anno 2017 (cifre che ovviamente vanno ricalibrate nel nuovo provvedimento normativo, ndr.). Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l’adozione del decreto di riparto, i termini di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo”. Nel terzo comma viene stabilito che “il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente”. L’articolo continua, prevedendo al quarto comma che, “per l’anno scolastico 2016/2017 (ora 2018/2019 ndr.), i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall’istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande”. Gli ultimi due commi erano relativi alle risorse con cui finanziare le misure, e dunque le cifre e gli anni indicati andranno aggiornati: “Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede: a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento; b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Il sesto e ultimo comma prevede che “il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.




