CRONACAPRIMO PIANO

COVID CARD, CHIESTI 371.000 EURO A POSTIGLIONE

La Corte dei Conti cita in giudizio il dirigente Asl ischitano, stessa sorte per De Luca, Bisogno, Trama, Santaniello e Giulivo: contestato un danno erariale complessivo di 3.7 milioni di euro, notevole l’importo che la Procura chiede di risarcire al membro dell’unità di crisi per l’emergenza epidemiologica. Le risultanze dell’invito a dedurre

Un vero e proprio terremoto giudiziario sul quale adesso si abbatte la scure della Corte dei Conti che chiede risarcimenti salati ad alcuni protagonisti tra cui anche un nostro illustre concittadino. Tutto ruota attorno alle card di attestato di vaccinazione anti-Covid, promosse e finanziate dalla Regione Campania, che sarebbero state una spesa inutile perché finirono col sovrapporsi al Green Pass nazionale e dunque di fatto non avrebbero avuto alcuna ragione di essere. Per questo motivo, su richiesta della Procura della Corte dei Conti della Campania (pm Davide Vitale e Mauro Senatore), la Corte dei Conti ha citato in giudizio anche il governatore Vincenzo De Luca per un presunto danno erariale da 3,7 milioni di euro. A conclusione delle indagini della guardia di finanza, De Luca affronterà il giudizio insieme ad Italo Giulivo, coordinatore dell’unità di Crisi regionale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’ischitano Antonio Postiglione, membro e vice dell’unità di crisi, e gli altri componenti Massimo Bisogno, Ugo Trama e Roberta Santaniello. Ad agosto dello scorso anno, a De Luca e agli altri era stato recapitato un invito a dedurre, preludio alla citazione in giudizio. La card fu introdotta a maggio 2021 e sospesa poco dopo. A De Luca è contestato il 25% del danno complessivo, pari a oltre 928mila euro mentre a Postiglione viene chiesto di risarcire un anno pari a 371.490 euro, non proprio bruscolini.

Nel decreto che dispone il giudizio si legge tra l’altro che “La presente iniziativa nasce da plurime notizie, tutte confluite nel fascicolo indicato e tutte afferenti alla spesa di oltre 3.000.000 euro, sostenuta dalla Regione Campania, per l’ideazione, l’acquisto e la distribuzione di cards emesse in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid. In particolare, con denuncia pervenuta dall’avv. Roberto Ionta si chiedeva a questa Procura ‘di avviare le opportune indagini al fine di valutare il danno erariale proveniente dalla spesa per le suddette cards poiché avvenuta in palese violazione della normativa sulla privacy con la conseguente condanna del/dei responsabile/i a restituire alle casse regionali quanto pagato per le stesse’”. Ancora si sottolineava che l’iniziativa medesima “è incentrata sulla decisione, ed attuazione, operata e perpetrata dalle strutture di indirizzo politico/amministrativo della Regione Campania, di acquistare smart cards, funzionali alla attestazione di avvenuta vaccinazione, nella fase Tale scelta – a livello territoriale – è apparsa, fin dalla sua introduzione, come una ‘fuga in avanti’, rectius, uno sconfinamento della Regione Campania in ambiti non di sua pretta e specifica competenza. Al contrario, il contesto nazionale e sovranazionale avrebbe imposto l’esecuzione, a livello decentrato, di scelte condivise e concertate con il livello centrale alla luce – rispetto al caso di specie – dei profili di competenza esclusiva su cui andavano ad impattare, direttamente rimesso a quest’ultimo livello. In linea di principi generali, ma anche in termini di sua applicativa declinazione, infatti, il green pass risponde a due esigenze tra loro fisiologicamente connesse in una situazione pandemica: – la tutela della salute collettiva (che in una malattia globale equivale a dire azioni di profilassi internazionale), – la circolazione degli individui in uno spazio che, inevitabilmente, deve corrispondere con quello nel quale la predetta profilassi riesce progressivamente a trovare applicazione. Detto in altri termini, se le norme ed i provvedimenti che si devono, collettivamente, adottare per la difesa contro determinate malattie infettive – che, nel caso del COVID, hanno assunto carattere globale stante la qualifica di pandemia (con la dichiarazione del 30 gennaio 2020 dell’OMS) della malattia in questione – vengono diramate ed applicate prima a livello nazionale e poi nella spazio comune europeo, inevitabilmente tale respiro nazionale e poi comunitario, avrebbe necessariamente dovuto caratterizzare anche ogni iniziativa afferente la circolazione delle persone, per consentire, in fondo, sia la legittima (altresì alla luce del livello dei diritti su cui si andava ad interferire) piuttosto che la proficua introduzione delle predette iniziative.

LE DEDUZIONI RESE DA ANTONIO POSTIGLIONE

Prima del rinvio a giudizio tutti i personaggi coinvolti in questa vicenda sono stati invitati a dedurre ed il dispositivo riporta anche quanto riferito da Antonio Postiglione che riportiamo testualmente: “Antonio POSTIGLIONE In esito alla ricezione dell’invito a dedurre – ritualmente notificato per il tramite della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, all’odierno convenuto, in data 04.08.2023 (Doc. 42), in qualità di presunto responsabile, del danno erariale de quo agitur – venivano prodotte controdeduzioni dal medesimo, per il tramite del patrocinio dell’Avv. Arturo Testa. In primis, occorre significare come, in linea generale, le deduzioni difensive non risultano assolutamente idonee a minimamente scalfire l’impianto di contestazione di responsabilità per danno erariale, mosso con il presupposto invito a dedurre né sono apparse meritevoli di una considerazione utile ad anche parzialmente ridimensionare gli addebiti di responsabilità formulati con il presupposto invito a dedurre. Passando, con sintetico ma esaustivo approccio, alle principali e, unicamente – almeno astrattamente – significative censure mosse nelle tre pagine di deduzioni, sia di natura preliminare piuttosto che di merito, si rappresenta che esse non aggiungono assolutamente nulla alla vicenda, né offrono argomento alcuno che non possa essere confutato con la mera rilettura dell’atto di citazione cui si rimanda. Non viene indicata quale altra funzione tali smart cards avrebbero dovuto svolgere, quando in realtà, sono stati gli stessi organi regionali ad offrire, nel tempo, diverse definizioni di uno strumento, evidentemente di difficile collocazione, in quanto inutile. Basti osservare che egli è stato chiamato a rispondere del danno come componente dell’Unità di crisi, sulla base di una valutazione di professionalità che, fino a prova contraria, era da aspettarsi da parte del Direttore generale della Sanità campana

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