CRONACA

Mobilità a Procida, arriva la prima “frenata” del Tar

Accolta la richiesta di sospensiva sul ricorso presentato dalla Green Way srl, che noleggia vetture elettriche: per i giudici il provvedimento presenta profili di illegittimità. E adesso…

Colpo di scena sulla mobilità a Procida. Il Tar ha infatti sancito che non è possibile impedire a una società che noleggia vetture elettriche di poter consentire la circolazione dei mezzi sul territorio dell’isola di Arturo. Nell’attesa di pronunciarsi nel merito, è chiaro che siamo davanti a una decisione che potrebbe anche innescare un effetto domino, sancita in primis sul presupposto che le ordinanze rappresentano un qualcosa di contingibile e urgente e che invece sull’isola di Arturo in tema di mobilità si reiterano senza soluzione di continuità dal 1992. La Settima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ha concesso la sospensiva, in attesa della trattazione il prossimo 7 settembre, accogliendo la richiesta della Società Green Way S.r.l.per l’annullamento,previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,

a) dell’Ordinanza del Comune di Procida n. 60 del 18 Giugno 2022 avente ad oggetto la “regolamentazione della viabilità per il periodo estivo fino al giorno 11 settembre”, pubblicata all’albo pretorio in data 18 Giugno 2022 e fino al 3 Luglio 2022;

b) per quanto occorrente, del verbale della Commissione viabilità reso nella seduta del 05.05.2022, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);

c) per quanto occorrente, del verbale del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);

d) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

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Nello specifico il Tribunale Amministrativo ha: “Ritenuto che appaiono sussistenti profili di illegittimità dell’impugnata ordinanza del Comune di Procida n. 60 del 18 Giugno 2022, quanto meno in riferimento alle prospettate censure di incompetenza (tenuto conto che “L’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 1992 assegna alla competenza della giunta comunale la funzione programmatoria del traffico veicolare mediante provvedimenti di carattere generale a forte impatto territoriale, sostanzialmente rientranti nel potere di disciplina e di assetto del territorio, volti al miglioramento della qualità della circolazione veicolare mediante la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; invece, le ordinarie misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, quale è l’istituzione di un divieto di sosta, sono attribuite dallo stesso art. 7 al sindaco e sono da ritenersi ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa” – così TAR Umbria n. 355 del 17.5.2021; e che “A norma dell’art. 7 comma 9, d.lg. n. 285 del 1992, i provvedimenti relativi alla delimitazione delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato sul territorio comunale ricadono nella competenza della Giunta Comunale” – cfr. T.A.R. Campania-Napoli, n. 3594 del 06/07/2011; TAR Trentino Alto Adige – Bolzano, n. 215 del 15/7/2010; TAR Molise n. 185 del 21/4/2016), e di violazione del disposto di cui al comma 9 bis dell’art. 7 del Codice della Strada;

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Ritenuto, alla luce degli effetti che si determinerebbero “medio tempore”, che dagli atti emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza (legata alle estremamente restrittive disposizioni sulla circolazione contenute nell’ordinanza n. 60/2022 del Comune di Procida, penalizzante anche per i veicoli elettrici destinati dalla società ricorrente al cd. “car sharing”, non tenuti in alcuna considerazione ai fini di eventuali deroghe), tale da giustificare l’adozione di misure cautelari ex art. 56 cpa;

Ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi coinvolti, che al danno lamentato possa ovviarsi disponendo, in parziale accoglimento della formulata istanza ex art. 56 cpa, che i veicoli elettrici destinati al cd. “car sharing” dalla società ricorrente siano compresi tra quelli abilitati alla circolazione in deroga alle restrizioni di cui al punto n. 2) dell’impugnata ordinanza (ovvero, in deroga all’imposto “divieto totale di transito…sull’intero territorio isolano”…“da venerdì 1 luglio a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e dalle ore 21,00 alle ore 00,30 del giorno successivo”);

Ritenuto che le disposte misure cautelari ex art. 56 cpa debbano rimanere in vigore esclusivamente sino al deposito della pronuncia da prendersi all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, che va fissata per il definitivo esame in sede collegiale dell’ordinaria istanza cautelare, nel rispetto dei termini posti dall’art. 55 cpa;

PQM Accoglie, nei sensi e limiti indicati in parte motiva, l’avanzata istanza di misure cautelari ex art. 56 cpa”.

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