Morgera contro De Girolamo, ecco i motivi della costituzione di parte civile

È dei giorni scorsi la notizia del rinvio a giudizio dell’ingegner Luca De Girolamo, tecnico del Comune di Forio. Il motivo risiede, com’è noto, nell’aver disposto la revoca di un’ordinanza di demolizione, in relazione a una serie di abusi edilizi che erano stati perpetrati presso l’abitazione di proprietà della madre di un noto magistrato. Abusi denunciati dal signor Luigi Morgera, il quale si è costituito parte civile nel processo in cui l’ingegner De Girolamo dovrà difendersi dalle accuse di abuso e falsità ideologica. Proprio tale costituzione di parte civile, redatta dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, spiega in modo dettagliato l’evoluzione della vicenda, che parte da molto, molto lontano. Con alcune modifiche e variazioni dell’immobile in questione, dove una verandina in origine risultava essere una loggia, e non un volume. Le successive opere abusive accertate nel 1992 vennero colpite dal provvedimento sanzionatorio con il quale veniva ingiunto alla Regine Palmina il rientro nei limiti delle autorizzazioni rilasciate, mediante eliminazione delle difformità accertate e ripristino integrale dello stato dei luoghi originario.
Ma, e questo è uno dei punti focali della vicenda, pur senza che venisse proposto alcun ricorso né presentata alcuna domanda di condono, il procedimento penale si concluse con un’archiviazione emessa dal gip su richiesta del pubblico ministero che non teneva in alcun conto gli accertamenti della polizia giudiziaria in merito agli abusi rilevati. Si creava di fatto una distonia tra il procedimento penale e l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, e soltanto dopo un apposita diffida del dichiarante, venne sorprendentemente avviato un “nuovo” ed atipico procedimento per la esecuzione dell’ordinanza n. 409 del ‘92, con comunicazione di tale ”avvio” sia alla signora Regine che al dott. Morgera. La prima cercò di difendersi argomentando che l’ordinanza non sarebbe stata mai alla stessa notificata e che nell’ambito del procedimento penale il Giudice avrebbe accertato che si trattava di semplici opere interne relative alla creazione di due piccoli soppalchi non abitabili e di una scala interna in locale piano terra, dotato di luci ed accesso preesistente e, pertanto, conformi alla normativa all’epoca vigente, ma anche che l’ordinanza non sarebbe di demolizione, ma di rientro nei limiti, e infine che non ci sarebbe stato alcun cambio di destinazione d’uso della cantina.
A sua volta il signor Morgera evidenziò ulteriori opere abusive, argomentando inoltre che la eventuale mancata notifica non produceva inesistenza dell’ordinanza, e che le opere oggetto dell’ordinanza erano tutt’altro che conformi alla normativa all’epoca vigente. In particolare: esse non riguardavano affatto la realizzazione di due soppalchi, ma di due ammezzati compresa la sopraelevazione e un indiscutibile aumento sia di superficie utile che di volume attraverso la realizzazione di due nuovi vani di cui uno, il più grande, persino privo di collegamento diretto con il vano originario sottostante, contro la normativa all’epoca vigente. Nonostante queste e altre argomentazioni, come scrive l’avvocato Molinaro nella costituzione di parte civile, nel 2015 il responsabile del I Settore, l’ingegner De Girolamo, «preso atto solo degli scritti difensivi della Regine e del provvedimento di archiviazione del 1993 e considerato che le opere eseguite rientrerebbero tra quelle interne, senza aumento di volume e nemmeno di superficie, in quanto si tratterebbe di soppalchi non abitabili, e che, inoltre, la cantina sarebbe definita nel titolo di proprietà come stanza buia con finestra di luce ed aria, revocava l’ordinanza n. 409/92».
Tale revoca, secondo il noto penalista, avrebbe provocato diverse violazioni di legge, ponendo in essere un comportamento definito «illegittimo ed abnorme, aggravato sia dal fatto che, come emerge dalla comunicazione di avvio del procedimento in data 21.7.2014, prot. n. 19286, il responsabile del procedimento, arch. Marco Raia, nella sua relazione istruttoria del 16.7.2014, prot. 18926, aveva avvertito che “nelle more della effettuazione di un ulteriore accertamento tecnico teso a verificare quanto riportato nell’atto suddetto, per le opere sanzionate di cui all’ordinanza n. 409 del 25.8.1992, agli atti dell’ufficio, non risulta presentata alcuna domanda di condono, né alcuna comunicazione di ottemperanza alla stessa ordinanza”, sia ancora dal fatto che, in palese violazione dell’art. 2 della legge n. 241 cit., il provvedimento in questione veniva adottato, non nel termine di trenta giorni, come previsto, ma addirittura a distanza di circa un anno dall’avvio del procedimento».
Una condotta, questa, che avrebbe provocato «danni gravi ed irreparabili», consistenti principalmente in un rilevante deprezzamento dell’immobile del Morgera oltre alla perdita di luce, aria, soleggiamento, riservatezza e visuale panoramica, con un danno complessivamente quantificabile in € 224.000,00, e che dal punto di vista giuridico si sostanzierebbe appunto nel reato di abuso di ufficio, consistente anche nel danno ingiusto arrecato ad altri, legittimando dunque il signor Morgera a costituirsi parte civile, ma pure nel reato di falsità ideologica in quanto il pubblico ufficiale deve tutelare non solo «l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica gli atti siano destinati ad incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile». Il processo, com’è noto, inizierà il prossimo 3 maggio presso la prima sezione penale del Tribunale di Napoli.




