CRONACAPRIMO PIANO

Morte nei fondali, un video ai “raggi x” per scoprire la verità

Il consulente della Procura ha illustrato le analisi sull’attrezzatura dei due sub e sulle riprese registrate dalla telecamera dell’istruttore. Il giudice ha disposto un nuovo esame del filmato per individuare la quantità di aria residua nelle bombole della ragazza nei minuti precedenti al dramma: un riscontro che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini dell’esito processuale

La deposizione del consulente della Procura ha fatto entrare nella fase probabilmente decisiva il processo per l’accertamento delle eventuali responsabilità nella tragedia della “secca delle formiche”. Come si ricorderà, nell’agosto del 2017 il 44enne Antonio Emanato, sub esperto, e la piccola Lara Scamardella, 13 anni, morirono durante un’immersione in quella nota località sottomarina situata tra Ischia e Procida. Al termine delle indagini, furono rinviati a giudizio Edoardo Ruspantini, Ornella Girosi e Francesco De Luca per omicidio colposo, in qualità di istruttori subacquei e responsabili di quella sfortunata escursione subacquea.

IL CONSULENTE DELLA PROCURA

Concluso l’esame dei testi indicati dal pubblico ministero, ieri mattina nell’aula penale del Tribunale di Ischia, è stato ascoltato il consulente della Procura, Nicola Pisani, che aveva avuto l’incarico di esaminare l’attrezzatura che indossavano le vittime e quelle presenti nel centro di diving Sealand Adventure srl. Una ricognizione ordinata per tentare di ricostruire l’accaduto e le eventuali concause della doppia tragedia. Il consulente ha spiegato che nell’analisi delle attrezzature erano emerse piccole difformità di installazione, come ad esempio sulla “frusta” delle bombole della ragazza. Parallelamente all’analisi dei filmati registrate dalla telecamera GoPro indossata da Emanato, il consulente ha rilevato piccolissime perdite d’aria, mentre dall’esame dei residui nelle bombole non erano state rilevate anomalie nella qualità dell’aria contenuta. Durante alcuni sopralluoghi al centro di diving sono stati esaminati tre compressori per la ricarica delle bombole, senza che fossero rinvenuti inquinanti. Uno dei compressori presentava un filo staccato, precauzionalmente, perché era stato riscontrato un malfunzionamento, inducendo i gestori del centro a evitarne l’utilizzo.

Dall’esame condotto dalle parti in udienza è emerso che le bombole indossate da Emanato avevano una capacità di 18 litri, per un’autonomia di circa 69 minuti. Un po’ meno capaci le bombole di Lara, 15 litri per 57 minuti di autonomia. La perdita d’aria rilevata dal consulente è stata valutata in circa 3-5 minuti di riduzione d’autonomia.

L’ANFRATTO FATALE

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Poi l’udienza ha affrontato la questione più delicata, quella probabilmente decisiva ai fini del verdetto finale: l’interpretazione delle informazioni ricavabili dai vari video contenenti le riprese registrate sott’acqua dalla GoPro di Antonio Emanato. Il consulente ha spiegato che prima dell’ingresso in quell’anfratto che poi risulterà fatale a entrambi, Emanato fece segno a Lara di controllare l’aria: 10 bar di pressione, pari a 30-33 minuti di autonomia. Poi Antonio prese per mano Lara e insieme entrarono nella grotta. Dopo alcuni minuti, iniziò il dramma, documentato dalle riprese: la lampada si spense, mentre la visibilità si riduceva quasi a zero per  il limo sollevato, a causa della comprensibile concitazione dei due sub. Emanato accese un’altra torcia, molto più luminosa, ma che paradossalmente peggiorò la visibilità proprio a causa della gran quantità di limo in sospensione. Poi, forse, la telecamera cadde sul fondo: nella registrazione si sentono i due respiri, alcuni rumori gutturali, in una fase lunga circa 12 minuti, poi si avverte soltanto un respiro: quello di Lara a cui Emanato aveva passato il boccaglio per permetterle di respirare e di provare a risalire.  Una descrizione che, pur nell’asetticità di un’aula di tribunale, mantiene tutta la sua allucinante claustrofobica drammaticità: un violentissimo pugno nello stomaco per chi l’ha ascoltata.

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Il consulente ha specificato che, vista la concitazione, la quantità d’aria si consumava molto più velocemente, ma che resta comunque difficile quantificare con precisione l’aria rimasta nella bombola di Emanato, passata a Lara.

Il pubblico ministero ha posto una serie di domande al consulente circa le modalità di organizzazione di un’immersione: i controlli da effettuare, i responsabili di tali controlli, i cosiddetti profili e linee guida d’immersione, le norme nazionali e internazionali in materia. Secondo il consulente, la piccola torcia che sott’acqua si spense non era adatta alle immersioni. Molto più professionale la seconda, che Emanato attivò dopo il guasto dell’altra. Su questo punto, l’avvocato Picone ha affermato che dal video si evincerebbe l’esistenza anche di una terza torcia, non rilevata dal consulente.
Uno degli avvocati della difesa ha evidenziato che la vestizione dell’attrezzatura da parte di Lara avvenne in acqua: il consulente non ha dato un’interpretazione della circostanza, aggiungendo comunque che tale attrezzatura risultava piuttosto voluminosa in rapporto alla corporatura della ragazza.
Quest’ultima, durante l’immersione, aveva manifestato un problema di compensazione. I due sub si fermarono su una provvidenziale roccia a 5-6 metri di profondità per compiere la compensazione forzata, ed evitare la perforazione del timpano. Secondo il consulente della Procura, l’ingresso nell’anfratto, o meglio nella prima grotta, era stato compiuto correttamente, in quanto l’ambiente era spazioso.

L’ARIA RESIDUA, UN DETTAGLIO DECISIVO?

Il punto focale dell’udienza è stato raggiunto quando si è dibattuto circa la pressione residua presente nelle bombole di Lara all’entrata della grotta fatale. Secondo la difesa, che ha mostrato un’immagine di un frame tratto da uno dei video, c’erano circa 110 bar nella bombola, corrispondenti al 22° minuto d’immersione, mentre al 36° minuto Lara sembrerebbe ancora fuori dalla grotta, con la bombola in riserva: una stranezza, secondo la difesa, che ha indotto il giudice a esaminare in aula mediante un computer portatile il video in questione, per cercare di capire se dalle riprese sia possibile vedere dalla strumentazione del manometro la pressione delle bombole. Si è quindi proceduto alla visione delle riprese. Dopo aver visionato i punti salienti del video, il consulente della Procura si è detto molto perplesso dal fatto che, in condizioni standard, in 22 minuti la pressione sia scesa a 100 bar, perché se la bombola era in riserva, la ragazza doveva risalire in superficie, senza continuare l’ispezione dell’ulteriore tratto di grotta. Il giudice Capuano ha concesso al consulente altre due settimane: per la prossima udienza a metà giugno, Pisani dovrà riesaminare il video e individuare, se possibile, la quantità di aria residua che Lara aveva a disposizione in corrispondenza dei minuti in questione. Se sarà possibile l’individuazione di tale importante dato, il giudice ha fatto capire che si tratterebbe di un elemento pressoché decisivo nel delineare le responsabilità di quel che accadde nella secca delle formiche.

LE ACCUSE. Come si legge nell’articolato e dettagliato capo d’imputazione , la pubblica accusa ha ipotizzato il reato di omicidio colposo per i tre imputati «perché, nelle rispettive qualità, Ruspantini Edoardo di socio della società di Diving denominata Sealand Adventure s.r.l.­ Subaia, nonché di istruttore responsabile dell’escursione subacquea guidata con autorespiratore organizzata in data 13.8.17 presso il sito sommerso denominato “Secca delle Formiche”, nel canale di Ischia, ricompreso all’interno dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” e ricadente nelle acque del circondario marittimo di Procida; Girosi Ornella e De Luca Francesco nelle qualità di istruttori subacquei, collaboratori del Diving Sealand Adventure s.r.l., e responsabili, unitamente a Ruspantini Edoardo, dell’organizzazione e dello svolgimento dell’escursione subacquea su indicata, in cooperazione tra loro e con Emanato Antonio, – deceduto – nella qualità di titolare della ditta individuale denominata “Sea world”, (avente ad oggetto “attività di ricarica di bombole per attività subacquee”) nonché di istruttore subacqueo, il cui brevetto era tuttavia scaduto da oltre un anno, ed accompagnatore, quale amico della famiglia Scamardella, di Scamardella Lara, di anni 13, nell’immersione guidata su indicata – per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle seguenti disposizioni: art. 3 n. 4 (che prevede, che nello svolgimento delle immersioni subacquee guidate e didattiche, “ciascun accompagnatore/istruttore può guidare un numero di subacquei non superiore a cinque, rispettando i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti all’immersione, ovvero, in caso di brevetti di diverso grado, rispettando il limite di profondità previsto dal grado inferiore” e che “prima di ogni immersione, gli accompagnatori/istruttori devono illustrare ai partecipanti le regole, le modalità e le tecniche dell’attività subacquea programmata. mostrando, ove necessario. anche delle foto o riprese dei siti da visitare”)». Nel dettaglio delle singole posizioni, il rinvio a giudizio fu disposto perché  «Ruspantini Edoardo, quale socio del Diving sopra indicato nonché istruttore subacqueo, unitamente a Girosi Ornella e a De Luca Francesco, quali istruttori e collaboratori del suddetto Diving, procedendo ad organizzare un’immersione subacquea guidata con autorespiratore, di cui erano responsabili, presso il sito sommerso denominato “Secca delle Formiche” nel canale di Ischia, ricompreso all’interno dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”, immersione alla quale partecipavano come clienti, in virtù del contratto di servizi Diving sottoscritto in data 13.8.17, anche Emanato Antonio e Scamardella Lara, di anni 13; omettendo di informarsi sul tipo e grado di addestramento della Scamardella, la quale non era in possesso del brevetto “Junior Scuba Diver”, previsto per i minori della sua età, né di altro brevetto per l’effettuazione di attività di immersione con autorespiratore e che aveva partecipato, insieme ad Emanato Antonio, solo ad altre due immersioni, nell’anno 2015, antecedenti a quella in esame, effettuate in “acque libere”, in prossimità della riva ed a pochi metri di profondità; in violazione dell’art. 3 n. 4 dell’ordinanza n. 13/2013 dell’Ufficio circondariale marittimo di Procida – Guardia Costiera, consentendo a Scamardella Lara di partecipare alla suddetta immersione, pur non essendo la stessa in possesso di alcun brevetto, omettendo altresì di far partecipare, Scamardella Lara ed Emanato Antonio, al briefing informativo preliminare, volto ad illustrare ai partecipanti, a fini di sicurezza, le regole, le modalità e le tecniche dell’attività di immersione programmata, nonché le caratteristiche del sito ove la stessa doveva svolgersi, nonché, in violazione della medesima disposizione su indicata, consentendo, e comunque non impedendo, pur essendo responsabili dell’immersione e della sicurezza dei soggetti partecipanti alla stessa, che Scamardella Lara ed Emanato Antonio (il quale era in possesso di brevetto di istruttore subacqueo scaduto da oltre un anno e che comunque non era autorizzato ad esercitare attività addestrativa ai fini del conseguimento di brevetti), – che erano a tutti gli effetti partecipanti all’escursione come clienti del Diving Subaia, e dunque sotto la diretta responsabilità di Ruspantini, Girosi e De Luca – si immergessero da soli e senza essere accompagnati da un istruttore autorizzato, mentre Girosi Ornella si immergeva guidando altro gruppo di clienti del Diving partecipanti all’immersione, e seguendo un diverso percorso, e Ruspantini e De Luca rimanevano sull’imbarcazione di appoggio». Oltre alla norma appena citata, l’accusa richiama anche l’articolo n.4 n.1 della stessa ordinanza n. 13 del 2013 dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia costiera di Procida – di disciplina dello svolgimento delle attività subacquee non professionali compiute con apparecchi ausiliari di respirazione nelle acque del circondario marittimo di Procida -che prevede che “le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed ordinanze. nonché dai regolamenti di tutela dei Parchi e delle aree marine protette”, ma anche la violazione dell’articolo 15 Decreto ministeriale del 30.7.2009 – Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” – che prevede che “nella suddetta area marina protetta la partecipazione alle visite guidate subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie, è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un’organizzazione didattica subacquea”. Violazioni che secondo la Procura furono decisive nel  provocare la morte di Antonio Emanato e Lara Scamardella.

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Bruno

Le imprecisioni che leggo (sostanziali) sono davvero tante e non so se dipendono dal giornalista (spero) o dal processo (ma non posso crederci)

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