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Nessun errore materiale, respinto il ricorso del giudice Polcari

Lo ha deciso la I Sezione del Tar Lazio, l’ex coordinatore della sezione distaccata di tribunale di Ischia chiedeva la correzione della sentenza n. 2495/2018, nella parte in cui si indicava tra i suoi difensori anche il professionista baranese

Un ricorso che era stato proposto dal giudice ed ormai ex coordinatore della sezione distaccata di tribunale di Ischia, Eugenio Polcari, con il quale si intendeva rivendicare il fatto che lo stesso non fosse più assistito dall’avvocato Giuseppe Di Meglio nel momento in cui si era insediato nel palazzo di giustizia isolano. Un dettaglio non da poco visto che nel procedimento promosso dal CSM – e che ha poi indotto lo stesso Polcari a chiedere il trasferimento a Santa Maria Capua Vetere – si faceva riferimento proprio ad una serie di rapporti privilegiati del giudice. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, però, nel pronunciare il decreto collegiale nel predetto ricorso non ha chiarito compiutamente l’arcano. Polcari chiedeva la correzione “di errore materiale nella sentenza n. 2495/2018, nella parte in cui indica tra i difensori del ricorrente Eugenio Polcari, anche l’avvocato Giuseppe Di Meglio”.

Ebbene la I sezione del Tar (presidente Antonino Savo Amodio, consigliere estensore Roberta Ravasio e primo referendario Filippo Maria Tropiano) ha respinto le istanze di correzione dunque non dando seguito a quelle che erano le richieste avanzate dal giudice Polcari. Tutto questo al termine della Camera di Consiglio che è stata celebrata in collegamento da remoto in video conferenza con l’intervento dei succitati magistrati. Nel decreto si legge: “Viste le domande depositate in data 23/04/2021 e 05/05/2021, rispettivamente, dall’avvocato Ferdinando Scotto e dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, che hanno chiesto disporsi la correzione materiale della sentenza 2495/2018, pronunciata sul ricorso in epigrafe indicato, disponendo la cancellazione del nominativo dell’avvocato Di Meglio tra i difensori del ricorrente; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020; Vista la sentenza n. 2495/2018, con cui questa Sezione ha definito il ricorso n. 3635 del 2012, proposto da Eugenio Polcari; Vista l’istanza di correzione di errore materiale indicata in epigrafe, depositata dall’avvocato Giuseppe Di Meglio; Visto che con l’istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che il ricorrente aveva revocato il mandato all’avvocato Di Meglio sin dal gennaio 2014, che peraltro il 9 giugno 2014 l’avvocato Di Meglio inviava al cliente la rinuncia al mandato, e che in data 3 novembre 2017 l’avvocato Fernando Scotto aveva depositato procura in di lui favore sostitutiva della precedente, di tal che l’avvocato Scotto rimaneva unico difensore; Vista l’istanza depositata il 23 aprile 2021 dall’avvocato Scotto, che afferma di essersi costituito in giudizio in sostituzione dell’avvocato Di Meglio, a seguito della rinuncia al mandato inviata da costui; Visto l’art. 86, co. 1, cod. proc. amm.”

Nel dispositivo la magistratura amministrativa sottolinea come la procura alle liti a favore dell’avvocato Scotto, rilasciata a margine della memoria di costituzione depositata il 3 novembre 2017, non recasse l’indicazione specifica della revoca della precedente procura rilasciata all’avvocato Giuseppe Di Meglio

Il passaggio successivo è quello che scende nel dettaglio e motiva di fatto la decisione del Tar: “Ritenuto che le istanze per correzione materiale, indicate in epigrafe, non possono trovare accoglimento in quanto: (i) la procura alle liti a favore dell’avvocato Scotto, rilasciata a margine della memoria di costituzione depositata il 3 novembre 2017, non reca l’indicazione specifica della revoca della precedente procura rilasciata all’avvocato Giuseppe Di Meglio, né specifica che si tratta di procura sostitutiva di ogni procura precedentemente rilasciata; (ii) la dichiarazione, contenuta nella memoria di costituzione del 3 novembre 2017 (‘Con il presente atto si costituiscono, in sostituzione dell’avv.to Giuseppe Di Meglio, l’avv.to Fernando Scotto….’), non può ritenersi rilevante ai fini di che trattasi, trattandosi di dichiarazione sottoscritta dal solo avvocato Scotto e non anche dalla parte; (iii) l’avvocato Di Meglio asserisce – nella istanza di correzione materiale – che il mandato gli era stato revocato a gennaio del 2014, ma allega copia semplice di missiva datata 9 giugno 2014, a mezzo della quale egli avrebbe rinunciato al mandato: tale missiva non è mai stata prodotta agli atti del giudizio; (iv) conclusivamente, per quanto risulta agli atti del presente giudizio, la procura rilasciata all’avvocato Scotto si è aggiunta a quella già rilasciata all’avvocato Di Meglio, senza sostituire o revocare quest’ultima, ragione per cui la sentenza n. 2495/2018 ha correttamente indicato entrambi i difensori”.

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Luigi Boccanfuso

Non entro nel merito di questa specifica sentenza, ma ho molti motivi per ritenere che in generale ci siano abbastanza motivi di opportunità affinché questo giudice non torni a lavorare a Ischia.

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