Nessun falso in atto pubblico, assolto Crescenzo Ungaro
Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della concessione rilasciata all’Hotel San Montano nel 2008 dall’allora responsabile dell’edilizia privata, difeso dall’avvocato Molinaro
È bastata un’udienza, in sostanza, per vedere riconosciuta l’estraneità dell’ingegner Crescenzo Ungaro dall’accusa di falso mossagli dalla Procura di Napoli. I fatti risalgono al lontano 2008, come si legge nel decreto di rinvio a giudizio, che vide il professionista accusato del “reato di cui agli articoli 479, 476 comma 2 codice penale, perché in qualità di responsabile del servizio di edilizia privata e condono edilizio del Comune di Lacco Ameno e di esecutore materiale del reato, nell’esercizio delle sue funzioni, nel titolo concessorio in sanatoria numero 19 rilasciata in data 9 settembre 2008 e nel conseguente certificato di agibilità protocollato col numero 15545 in data 28 novembre 2008 in favore dell’albergo San Montano srl attestava falsamente fatti di cui l’atto era destinato a provare la verità e precisamente che erano esistenti le autorizzazioni idrogeologica, ambientale e sismica previste dalle normative attualmente vigenti, con l’aggravante che la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso”.
L’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro ha subito rivendicato la completa infondatezza di tale accusa, laddove si affermava che l’ingegner Ungaro aveva attestato l’esistenza delle tre autorizzazioni citate (idrogeologica, ambientale, sismica). La procedura seguita era infatti quella prevista dall’articolo 9 della legge regionale n.10/2004. Si tratta di una procedura semplificata, che richiede un’autocertificazione, ma non in relazione alle autorizzazioni in questione, bensì ad altri aspetti. L’avvocato ha invitato a verificare documentalmente l’assenza delle presunte falsità nella concessione. Concessione che rappresenta il corpo del (presunto) reato, e che non presenta alcuna attestazione sulla presenza delle autorizzazioni, come invece voleva l’accusa.
Un processo che dunque si è risolto in una semplice verifica documentale, anche se la difesa aveva comunque indicato un testimone, l’ingegner Trani, per puro scrupolo precauzionale. Il Tribunale ha dunque assolto l’ex dirigente del Comune di Lacco Ameno, con la formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”.
Come alcuni ricorderanno, la procedura semplificata ex articolo 9 della legge regionale fu al centro di una disputa giurisprudenziale, che si risolse col riconoscimento della sua legittimità da parte della Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 25 giugno 2015. La Consulta dichiarò legittimo l’articolo 9 della legge regionale n. 10/2004 ed il relativo emendamento alla legge finanziaria dell’agosto del 2014, approvato dalla Giunta Caldoro in materia di condono edilizio. La Regione Campania prorogò fino al 31 dicembre 2015 il termine per presentare le domande e tale disposizione aveva generato polemiche da parte degli ambientalisti che avevano visto nell’emendamento alla finanziaria un tentativo di introduzione di un nuovo condono in zona vincolata in violazione dei parametri costituzionali, prevedendo, peraltro, l’inapplicabilità della procedura solo in caso di vincolo di inedificabilità assoluta.
Anche il Governo lamentò un’invasione della sfera di competenza legislativa spettante allo Stato in materia di tutela del paesaggio. Di qui il ricorso alla Consulta che ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale,” risultando la norma che semplifica la procedura riferita non al terzo condono ma alle prime due sanatorie (leggi n. 47/85 e 724/94) ed essendo la distinzione tra vincoli di inedificabilità relativa e vincoli di inedificabilità assoluta già prevista dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47/85”.