Nessuna evasione dai domiciliari, assolto Raffaele Battimiello

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Alberto Capuano perché il fatto non costituisce reato: l’uomo era difeso dall’avvocato Antonio De Girolamo

Il giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli, Alberto Capuano, ha assolto Raffaele Battimiello – difeso dall’avvocato Antonio De Girolamo – dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era stato denunciato dai carabinieri di Ischia che riferirono di non aver avuto risposta ad un controllo che era avvenuto nel cuore della notte nel momento in cui avevano bussato al citofono dell’abitazione. In seguito a tale denuncia, il gip dispose l’aggravamento della misura cautelare ordinando il trasferimento dell’allora indagato nel carcere di Poggioreale. Battimiello fu in ogni caso successivamente rimesso agli arresti domiciliari dal giudice del dibattimento e successivamente scarcerato dalla Corte d’Appello. Ora, dopo una attenta istruttoria dibattimentale, arriva la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” che premia la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Antonio De Girolamo sin dal primo momento anche attraverso una serie di indagini che vennero svolte nell’immediatezza dei fatti.

Una circostanza, questa, esplicata ampiamente nelle motivazioni della sentenza dove tra l’altro si legge: “La difesa produceva i verbali di informazioni assunte nel corso delle indagini difensive da (omissis) dai quali emergeva che il campanello dell’abitazione non era funzionante ed era stato apposto un cartello fuori alla porta dove si invitavano le forze dell’ordine a bussare vicino alla porta. Ebbene, appare ben possibile che in considerazione dell’orario dell’accertamento e del mancato funzionamento del campanello, l’imputato non avesse sentito o avvertito la presenza dei verbalizzanti per l’effettuazione dei controlli di pg. Tali essendo le risultanze emerse dall’istruttoria dibattimentale questo giudicante non ritiene dimostrata, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del reato a carico dell’imputato per la mancanza dell’elemento psicologico, con conseguente assoluzione perché il fatto non costituisce reato”.

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