CRONACAPRIMO PIANO

Nessuna truffa per il reddito, assolto dal tribunale

Il cittadino di origine srilankese Fernando Dirluk Niranga Ponnamperumage, residente a Barano, era stato mandato a processo perché ritenuto responsabile di avere percepito il reddito di cittadinanza attestando falsamente di essere residente sul territorio nazionale da almeno dieci anni riuscendo a percepire indebitamente la somma di 1.313 euro. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico della sezione distaccata di Tribunale di Ischia

Alla fine è arrivata una sentenza di assoluzione per un cittadino di nazionalità srilankese, tale Fernando Dirluk Niranga Ponnamperumage, residente a Barano, che era imputato del reato del reato di cui all’art. art. 7 comma 1- in relazione all’art. 3 comma 13 – D.L. 28 gennaio 2019 “perché quale soggetto beneficiario del Reddito di Cittadinanza, all’atto di redigere la richiesta, attestava falsamente di essere residente sul territorio nazionale da almeno 10 anni. In particolare, con l’istanza ai fini del beneficio del Reddito di cittadinanza del 28.01.2021 accolta con decorrenza dal mese di febbraio 2021 sino al mese di maggio 2021, forniva la predetta falsa dichiarazione percependo indebitamente la somma di euro 1313,00; B) del reato di cui all’art. 640 bis- 81 perché ni esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nella condotta sopra indicata ed in particolare nel’omissione di informazioni dovute, necessarie per attestare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2 del predetto decreto (attesa la falsa dichiarazione di essere residente sul territorio nazionale da almeno 10 anni), ha indotto in errore l’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’erogazione del reddito di cittadinanza, così da conseguire illecito profitto pari a complessivi euro 1.313,00.

Detto che i reati in questione si riferiscono al febbraio 2022, nella sentenza sono riportate le conclusioni delle parti che recitano quanto segue: “All’udienza del 28 novembre 2024, il pubblico ministero ha chiesto pronunciarsi assoluzione dell’imputato quanto al capo a) perché li fatto non costituisce reato per assenza del dolo del delitto e quanto al capo b) perché li fatto non sussiste. Il difensore ha chiesto l’assoluzione perché li fatto non sussiste. All’imputato è stata contestata una ipotesi di falsa dichiarazione nella domanda di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, mediante attestazione del requisito della residenza ni Italia non corrispondente al vero, e conseguente truffa aggravata nelle forme di cui all’articolo 640 bis c.p. cui è seguita l’erogazione della somma di € 1.313,00. In particolare, è stato contestato di avere attestato «falsamente di essere residente sul territorio nazionale da almeno 10 anni (…] con istanza ai fini del beneficio del Reddito di cittadinanza […] del 28.01.2021» percependo cosi le somme non dovute per il totale precisato nell’imputazione tra i mesi di febbraio e maggio 2021; per la medesima condotta è stato inoltre contestato di aver indotto in errore l’Inps sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza e ottenuto l’illecito profitto delle erogazioni non spettanti. Fermo restando perciò che la fattispecie incriminatrice che ha dato luogo le contestazioni di cui ala lettera a) del decreto che dispone li giudizio è tuttora applicabile, l’imputato va tuttavia assolto perché li fatto a lui ascritto non sussiste. Di conseguenza, non sussiste nemmeno il fatto enunciato alla lettera b), di cui el prime condotte sono un presupposto. Dall’istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti gli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, consistiti nella verifica della residenza anagrafica storica del richiedente (la cui posizione rientrava nell’ambito di un gruppo più ampio di soggetti su cui sono stati svolti accertamenti) e nella verifica della proposizione della domanda di percezione del reddito di cittadinanza. Il pubblico ministero ha prodotto i documenti acquisiti dalla guardia di finanza e la scheda riassuntiva compilata per l’imputato, che compendia e chiarisce al sequenza delle indagini svolte, estratta dall’informativa di reato e utilizzabile per il consenso delle parti. Le indagini in merito alla domanda svolta dall’imputato si sono incentrate sull’analisi della certificazione anagrafica ottenuta dai competenti uffici comunali, con riferimento alla data di iscrizione all’Anagrafe Popolazione Residente per immigrazione dallo Sri Lanka il 2 giugno 2015 e un trasferimento della residenza in Barano d’Ischia nel giugno 2019; è stata verificata inoltre l’attribuzione del codice fiscale presso lo Sportello unico immigrazione alla data del 24 marzo 2013. In accompagnamento a tali attività risulta una enunciazione di «connessa verifica delle eventuali ulteriori informazioni rilevate dalle banche dati» ni uso ala guardia di finanza: verifica che evidentemente non è stata tale da percepire elementi ulteriori che dale indagini non risultano (per esempio, l’estratto dei dati previdenziali). Non risulta essere stato svolto nessun altro accertamento sostanziale: in altri termini, non è stato verificato se, indipendentemente dalla certificazione anagrafica formale, l’imputato risiedesse o meno in Italia nella sostanza e da quanto tempo – ciò che risulta quanto meno probabile, atteso che la prima residenza “formale” è stata acquisita nel 2015 e ancor prima, nel 2013,egli ha ottenuto l’attribuzione del codice fiscale: elemento, questo, che consente di ipotizzare ragionevolmente che egli fosse presente già da prima sul territorio nazionale, dal momento che l’attribuzione della identità fiscale è uno dei passaggi connessi alla regolarizzazione della presenza sul territorio dello stato”.

Nell’ultima udienza il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato per un capo e perché il fatto non sussiste per l’altro, richiesta alla quale si è ovviamente “accodato” il difensore dell’imputato Gianluca Maria Migliaccio

Nella sentenza il giudice dott.ssa Carla Bianco evidenzia ancora che “Non risultano stolte verifiche presso l’ufficio immigrazione circa l’ingresso ni Italia, né acquisite copie dei documenti validi per l’espatrio a esso relativi con la relativa attestazione laddove – e non è un dato certo – l’ingresso sia avvenuto in modo irregolare e quindi non tracciabile; né sono stati consultati i dati a disposizione degli enti previdenziali, né acccurate verifiche presso le banche dati dele forze di polizia dirette ad accertare es l’imputato fosse mai stato sottoposto a controlli anche casuali, e cosi via”. Relativamente al requisito della residenza si fa presente nel dispositivo che “Tra i requisiti necessari per usufruire del beneficio del reddito di cittadinanza era compresa, come si è detto, «la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo». Una circolare ministeriale n. 3803 del 14 aprile 2020 reperibile sul sito internet ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Con riguardo alla contestata ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, va premesso che in astratto la condotta mendace è idonea a integrare l’aspetto costitutivo di «artifizi o raggiri». Tuttavia, in relazione a fatti connessi alla erogazione del reddito di cittadinanza si è discusso della mancanza dell’evento dell’induzione in errore dell’amministrazione erogante, elemento altrettanto necessario per riassumere il fatto nella fattispecie incriminatrice. Il riconoscimento delle pubbliche erogazioni non sempre è preceduto da un effettivo accertamento dei relativi requisiti; anzi è frequente nelle discipline di settore che esso avvenga anche soltanto sulla scorta delle dichiarazioni del soggetto richiedente, salve successive verifiche da parte delle amministrazioni competenti. E’ stato dunque osservato che in tali ipotesi viene a mancare l’elemento di falsa rappresentazione da parte del soggetto erogante, dal momento che la competente amministrazione si rappresenta semplicemente al presentazione dell’istanza da parte di un soggetto in astratto legittimato, quindi un fatto reale”

Inevitabili alla luce di quanto esposto le conclusioni e l’assoluzione del giudice: “L’analisi di tutti i dati di fatto apportati dalla documentazione acquisita non consente di ritenere provato il presupposto di fatto che nella contestazione dell’accusa integra la condotta di rilievo penale, cioè che l’imputato non fosse nella sostanza residente in Italia da dieci anni, di cui due continuativi. Tale prova non può rinvenirsi nella verifica formale della data in cui si è proceduto all’iscrizione anagrafica, né può ipotizzarsi da quest’ultima una presunzione superabile soltanto dalla prova contraria eventualmente offerta dall’imputato, alla luce dei principi che regolano l’onere della prova e al sua valutazione nel processo penale. Ne consegue l’insussistenza anche dell’ipotesi di cui al capo b): non risultando integrato li presupposto della contestata falsa dichiarazione, viene a mancare anche uno dei segmenti del delitto di truffa. E ciò indipendentemente e prima ancora delle valutazioni circa li dato dell’induzione in errore dell’amministrazione, non emerso in concreto nel caso oggetto della contestazione. Ai sensi dell’articolo 544 c.p.p. sussistendo giustificati motivi in relazione la grado di complessità del caso concreto e della redazione dei motivi, appare congruo li termine indicato per il deposito della motivazione in giorni trenta. Il tribunale, dunque, P. Q. M. visto l’articolo 530 c.p.p., assolve l’imputato dai reati a lui ascritti perché li fatto non sussiste. Visto l’articolo 544 c.p.p., indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione”.

Ads

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Più vecchio
Più recente Più Votato
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex