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Niente cani sulle spiagge di Casamicciola, il Tar scrive l’ultima parola

La sesta sezione del Tribunale Amministrativo della Campania boccia il ricorso che era stato proposto dall’associazione Earth, che si era già visto negare la sospensiva. Veniva chiesto l’annullamento dell’ordinanza balneare n. 63 emessa lo scorso 9 agosto

I cani non potranno accedere alle spiagge di Casamicciola. A deciderlo i giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che hanno respinto l’istanza cautelare proposta dall’associazione Earth nei confronti del Comune termale.

Earth, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Rizzato, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza balneare n. 63 emessa in data 9 agosto scorso dal dirigente dell’area urbanistica limitatamente all’art. 3 lett 8) nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere a tutte le spiagge del litorale durante la stagione balneare. I giudici amministrativi «Rilevato che, ad un sommario esame, l’istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che – per evidenti motivi di igiene e di sicurezza – appare ragionevole e non sproporzionato il divieto di accesso alle spiagge imposto ai conduttori di animali; che le soluzioni prospettate da parte ricorrente (ordine di ripulire le deiezioni, riserva di spazi, fissazione di fasce orarie) appaiono prima facie incidere sul merito dell’azione amministrativa, dipendendo la loro pratica possibilità di attuazione anche da situazioni particolari e contingenti (quali, ad es., l’estensione delle spiagge liberamente accessibili) e che, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare». Per questo i giudici hanno respinto la richiesta dell’associazione Earth che è un’Associazione Nazionale, il cui scopo è quello di «intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica e giuridica tesa alla promozione, all’attuazione e alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali».

Persegue inoltre la promozione di una corretta cultura e senso civico nei confronti degli animali, nonché la loro tutela giuridica. L’associazione è attiva nelle procure dove denuncia casi di maltrattamento ad animali da affezione, selvatici o da zootecnia seguendo i procedimenti per tutta la loro durata e costituendosi come parte civile nei processi contro chi commetta reati contro gli animali e l’ambiente. L’associazione si impegna nei TAR impugnando delibere ed ordinanze che limitino la serena convivenza degli spazi cittadini con gli animali. Il comune di Casamicciola nell’ordinanza balneare, provvedimento che detta le regole da seguire sugli arenili, ha stabilito come «Nel solo periodo della stagione balneare condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, e previa autorizzazione, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione di 200 euro». Nel mese di settembre di un anno fa sempre i giudici amministrativi furono chiamati a pronunciarsi su una diatriba simile questa volta a Lacco Ameno. Nel Comune del Fungo, infatti, il 6 maggio 2019 era stata adottata un’ordinanza volta a disciplinare la stagione balneare, imponendo il divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e\o guinzaglio, nelle spiagge libere del territorio comunale, e precisando, altresì, che da tale divieto erano esclusi i tratti di litorale oggetto di concessione rispetto ai quali al gestore era conferita la facoltà di riservare tratti di spiaggia alle famiglie detentrici di cani di piccola taglia.

Nel rilevare come l’anzidetto Comune, a stagione balneare iniziata, non avesse ancora emanato alcuna ordinanza tale da consentire l’accesso degli animali in alcuni tratti di spiaggia libera del territorio comunale, soggiungeva parte ricorrente di aver domandato, con istanza del 14 maggio 2019, l’individuazione di tali aree. A fronte del mancato riscontro offerto a tale istanza, l’associazione contestava la legittimità dell’art. 2, lett. g), dell’ordinanza sopra indicata, nella parte in cui vietava ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare in corso. Avverso il provvedimento impugnato l’Associazione Earth, nella persona del legale rappresentante, ha dedotto un eccesso di potere per difetto di motivazione; un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; ed un eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Nel contempo l’amministrazione comunale di Lacco Ameno benché chiamata in giudizio è rimasta contumace. Così i giudici del Tribunale Amministrativo della Campania hanno accolto la domanda cautelare e successivamente ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Lacco Ameno per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità. Un anno fa, quindi, i giudici amministrativi ritennero “In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, distinguendole da quello interdette al loro accesso”. Decisione diversa, invece, a Casamicciola dove i giudici amministrativi hanno confermato l’ordinanza del Comune di Casamicciola.

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