CRONACAPRIMO PIANO

Un piano senza logica e coerenza, Casamicciola contro l’Autorità di Bacino

Ecco il ricorso presentato al TAR per conto del Comune termale dagli avvocati Alessandro Barbieri e Angelo Clarizia nel quale di fatto si chiede l’annullamento del Piano di Assetto Idrogeologico che di fatto limiterebbe l’attività antropica. Si evidenzia un comportamento privo di logica e coerenza da parte dell’ente guidato da Vera Corbelli

L’ultimo atto, naturalmente in rigoroso ordine di tempo, è adesso compiuto. Dopo la notizia riportata nei giorni scorsi su queste colonne – e relativa al mandato conferito dalla giunta municipale di Casamicciola agli avvocati Clarizia e Barbieri per ricorrere contro l’approvazione del piano di assetto idrogeologico varato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ritenuto gravemente lesivo per l’isola e la sua comunità perché rischia di fatto di “ingessare” il territorio nella sua interezza), l’atto in questione è stato depositato. Con lo stesso i due noti legali di fatto ricorrono per conto di Giosi Ferrandino, sindaco pro tempore della cittadina termale, contro la predetta Autorità di Bacino e il Ministero dell’Ambiente e della Funzione Energetica e nei confronti della Regione Campania e del dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorso nel quale si chiede l’annullamento di una serie di atti tra cui il decreto del segretario generale dell’Autorità di Bacino pubblicato lo scorso 4 agosto e riguardante l’adozione del progetto di aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Isola d’Ischia (primo stralcio funzionale, Comune di Casamicciola Terme, del parere favorevole della Conferenza Operativa dell’Aiutorità, del decreto firmato dalla dott.ssa Vera Corbelli e “di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ivi compreso, per quanto di ragione ogni eventuale ‘intesa’ espressa dalla Regione Campania sul progetto di aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’isola d’Ischia” ma anche “dei provvedimenti di adozione del percorso metodologico e dei criteri e metodologie di cui al decreto segretariale n. 135/2023.

GLI INTERVENTI INDIVIDUATI DA LEGNINI E L’OK DELL’AUTORITA’ DI BACINO

L’avvocato Alessandro Barbieri

Nel lunghissimo ricorso redatto dagli avvocati Angelo Clarizia ed Alessandro Barbieri vengono ripercorsi con scrupolosa precisione tutti gli eventi che si sono succeduti dal 26 novembre 2022 – data della drammatica frana che produsse morte e distruzione sul territorio di Casamicciola Terme – fino a tempi più recenti. In particolare si ricorda che “l’istruttoria condotta dal commissario delegato (Giovanni Legnini, ndr) ha permesso di identificare, dunque, le criticità del territorio e definire gli interventi necessari alla riduzione del rischio idrogeologico individuando, complessivamente, n. 42 interventi per un importo complessivo di 133 milioni, oltre ulteriori 8 interventi di consolidamento di versanti, ripristino della funzionalità idraulica di alvei e costruzione di nuovi manufatti strutturali per la riduzione del rischio residuo”. Poi si aggiunge che “alla conferenza dei servizi del 27 aprile 2023, indetta per l’approvazione del Piano degli Interventi Urgenti ha partecipato, come previsto dalla normativa, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il quale ha espresso il proprio parere favorevole agli interventi funzionali alla mitigazione del rischio sia nel corso della conferenza che, successivamente, in via definitiva”.

IL PROGETTO E LA LIMITAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANTROPICA

Vera Corbelli

Il quadro cambia nel momento in cui viene pubblicato sul Burc il precitato piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Isola d’Ischia e nello specifico del primo stralcio funzionale attinente al Comune di Casamicciola Terme. Nel ricorso, i legali evidenziano tra l’altro che “il progetto approvato, così come redatto dall’Autorità, incomprensibilmente si pone in contrasto con il vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) modificando profondamente e radicalmente la classificazione delle aree a pericolosità e rischio nel Comune di Casamicciola Terme, aumentando in particolar modo le aree soggette a pericolo alto e rischio alto – con conseguente limitazione dell’attività antropica – nonché introducendo la nuova categoria delle aree a rischio potenzialmente alto individuate con riferimento al rischio da frana”. Non solo, si sottolinea anche che “il predetto progetto è altresì accompagnato dalle ‘Misure di Salvaguardia’ immediatamente vincolanti, finalizzate a garantire, nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento, la tutela delle nuove aree individuate a pericolosità e rischio da frana ed a pericolosità e rischio idraulico nel suddetto progetto di PSAI-Casamicciola”. Per farla semplice, quanto stabilito dall’Autorità fa a cazzotti con quanto studiato dal commissario Legnini che non a caso di recente ha trasmesso le osservazioni critiche pubblicate in esclusiva ed in anteprima dal nostro quotidiano.

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UN RICORSO INEVITABILE A FRONTE DI UN PROVVEDIMENTO “ILLEGITTIMO”

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Il ricorso poi entra nel “cuore” ossia nel diritto. Poco da spiegare sull’interesse al ricorso nutrito dal Comune di Casamicciola, che ormai crediamo sia chiaro ad ogni latitudine e longitudine. Poi si fa presente che il provvedimento impugnato (unitamente a tutti gli allegati che lo compongono) è illegittimo nella parte in cui, in maniera del tutto immotivata, andrebbe a contrastare con le specifiche misure previste dal piano di interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola d’Ischia approvato dal commissario Legnini con la sua ordinanza n. 4 e ne impedirebbe l’attuazione oltre a rendere sostanzialmente inefficaci gli interventi già realizzati e/o in corso di realizzazione. Un fatto, questo, testimoniato proprio dalla nota critica di osservazioni e contestazioni indirizzata dallo stesso Legnini all’Autorità di Bacino. E nella quale proprio il commissario scriveva ad esempio in maniera chiara che “in considerazione delle osservazioni espresse, emerge una significativa carenza di valutazione, da parte dell’autorità di Bacino, dei presupposti alla base del progetto di perimetrazione delle aree soggette ai diversi livelli di rischio. Tale perimetrazione, al momento, non sembra attribuire adeguata importanza ai modelli matematici precedentemente definiti all’interno del piano degli interventi. Va sottolineato che questi modelli, basati su dati scientifici e analisi approfondite, costituiscono una solida base per la valutazione e la gestione del rischio idrogeologico del Comune di Casamicciola Terme”.

SENZA LOGICA E CORERENZA IGNORARE I PROVVEDIMENTI DI LEGNINI

Proseguendo nell’analisi giuridica, gli avvocati Barbieri e Clarizia rimarcano come “la lettura sistematica delle predette disposizioni chiarisce come l’autorità di Bacino, nell’adottare gli aggiornamenti del PSAI, non può non tener conto del Piano degli interventi urgenti già approvato dal Commissario (con il parere favorevole di essa Autorità) con il parere di tutti gli enti coinvolti. Nel caso di specie, invece, come rilevato dallo stesso Commissario, l’Autorità ha adottato il progetto di aggiornamento non solo non tenendo conto delle risultanze provvedimentali/pianificatorie approvate nella Conferenza di servizi, ma nemmeno esplicitando le ragioni per le quali ha ritenuto da discostarsi da esso”. Insomma una virata di imperio che non trova spiegazione alcuna non soltanto dal punto di vista giuridico ma prima ancora logico. Cosa che gli stessi avvocati esplicano chiaramene quando scrivono che “ragioni di coerenza-logico sistematica, ma anche di rispetto delle finalità e della sequela procedimentale individuata dal Legislatore, imponevano all’Autorità di Bacino di aggiornare il PSAI tenendo in considerazione gli interventi già previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico così come di quelli già realizzati”. Da qui ne deriva che “la mancata considerazione dei predetti interventi previsti dal commissario, e già approvati, evidenzia l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria evincibile dalla circostanza che il piano di aggiornamento contrasta con la pianificazione attuale, visto che incide sul piano di ricostruzione post sisma previsto dall’art. 24bis del D.L. 109/2018”. Dalle considerazioni sin qui esposte, poi, emergerebbe anche l’eccesso di potere “per irragionevolezza delle previsioni del Piano nonché per contraddittorietà tra atti adottati dalla medesima Autorità di Bacino”.

QUELLA “RETROMARCIA” DELL’AUTORITA’ DI BACINO SENZA MOTIVAZIONE

Il commissario Giovanni Legnini

Il decreto segretariale firmato da Vera Corbelli è naturalmente il cuore del ricorso e non potrebbe essere altrimenti. I difensori del Comune di Casamicciola spiegano che il decreto stesso e gli atti presupposti “difettano altresì di motivazione riconducibile all’omessa necessaria coordinazione tra le misure contenute nel piano di interventi urgenti e l’aggiornamento del PSAI Casamicciola. Ed invero, né il citato Decreto, né la relazione illustrativa o le norme di salvaguardia né gli ulteriori documenti resi pubblici consentono il benché minimo riferimento all’ordinanza speciale del commissario n. 4/2023 di approvazione del piano di interventi ed alle misure in esso contenute. Alcun riferimento (neppure testuale) viene fatto poi alla Conferenza di Servizi tenutasi in data 27 aprile 2023 e al parere positivo ivi espresso dall’Autorità di Bacino, ovvero al parere positivo successivamente formalizzato dalla medesima Autorità con la nota del 5 maggio 2023. Dal tenore dei provvedimenti gravati, invero, non emerge né una specifica valutazione ad opera dell’Autorità nelle misure previste dal piano di interventi urgenti né tampoco viene fornita alcuna argomentazione idonea a disvelare le ragioni che hanno orientato il concreto dipanarsi dell’azione/attività amministrativa con specifico riferimento alle opere già realizzate e/o previste sulla base del Piano Commissariale, funzionali alla riduzione o eliminazione del rischio idrogeologico nel Comune di Casamicciola. Ed ancora l’Autorità non esplicita nemmeno le ragioni che l’hanno indotta a discostarsi dal duplice parere positivo reso nella richiamata Conferenza di Servizi. Ciò è ancora più grave se solo si considera che l’Autorità, all’interno del decreto segretariale, riporta per intero le norme che disciplinano la preliminare adozione del piano di interventi urgenti (e la relativa conferenza di servizi) e, logicamente, la successiva approvazione dell’aggiornamento al PSAI”.

L’APPELLO AL TAR: ANNULLARE GLI ATTI IMPUGNATI

Vi risparmiamo ovviamente la parte tecnica legata ai contenuti del Piano che ovviamente sarebbero difficilmente comprensibili ai non addetti ai lavori e arriviamo direttamente alle conclusioni. Angelo Clarizia e Alessandro Barbieri chiedono ai giudici amministrativi “di adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare la completezza dell’istruttoria, anche attraverso l’ordine di esibizione da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di tutta la documentazione relativa all’istruttoria ed alla valutazione effettuata nell’adozione del piano di aggiornamento del PSAI e relative misure di salvaguardia”. L’istanza di sospensione cautelare, infine, viene così motivata: “Sussiste il fumus boni iuris sulla base dei motivi ricorso. Sussiste, altresì, il danno grave e irreparabile, atteso che la perdurante efficacia del piano di aggiornamento e delle allegate misure di salvaguardia incidono sull’attuazione degli interventi di ricostruzione realizzabili immediatamente dal commissario straordinario nel Comune di Casamicciola Terme nelle more dell’adozione del piano di ricostruzione post sisma… Si rappresenta che l’interesse alla tutela cautelare del Comune ricorrente può essere soddisfatto, altresì, mediante un ordine di ‘remand’ finalizzato al celere riesame e rettifica delle previsioni impugnate alla luce delle contestazioni formulate nel presente ricorso e suffragate dalle osservazioni del commissario delegato e nella relazione tecnica a firma del prof. Guadagno”. Da qui la richiesta di accoglimento del ricorso con l’annullamento degli atti impugnati.

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