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No ai cani in spiaggia, il caso diventa giudiziario

Un’associazione ha inoltrato ricorso al Tar contro l’ordinanza balneare del Comune di Casamicciola, nella parte in cui vieta l’accesso agli animali sugli arenili liberi

I cani devono poter accedere alle spiagge libere. È questa l’istanza che un’associazione rivolta alla salvaguardia degli animali e della natura, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ha rivolto contro il Comune di Casamicciola, inoltrando ricorso al Tar Campania per ottenere la sospensiva, e l’annullamento parziale, dell’ordinanza balneare che l’ente del Capricho ha emesso lo scorso 9 agosto, i cui punti fondamentali illustrammo su queste colonne. Ordinanza che appunto all’articolo 3, lettera 8, vieta ai conduttori di animali di poter accedere a tutte le spiagge del litorale durante la stagione balneare. L’associazione in questione è la “Earth” presieduta da Valentina Coppola, che si è rivolta ai giudici amministrativi in quanto portatrice dell’interesse affinché gli animali, e i cani in particolare, presenti nel Comune di Casamicciola possano accedere assieme ai loro padroni alle spiagge libere (che sono circa 70 metri sui 420 complessivi di arenili del litorale casamicciolese). L’associazione ha contestato fra l’altro anche la data, ritenuta tardiva, in cui è stata emanata l’ordinanza balneare, chiamata a regolamentare la stagione che è iniziata ad aprile per terminare il 30 ottobre.

L’associazione Earth contesta l’assenza di motivazione e la sproporzione alla base del divieto, citando una lunga serie di sentenze amministrative, una delle quali riguardante il Comune di Lacco Ameno, per chiedere la sospensione o l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui preclude l’accesso ai conduttori di cani sugli arenili, tramite decreto cautelare

La Earth, rappresentata dall’avvocato Massimo Rizzato, ha fondato il ricorso su tre ordini di motivi. Il primo è l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non si comprenderebbe il motivo del divieto di accesso dei cani, se cioè sia stato fatto a tutela dell’igiene, oppure per tutelare l’incolumità degli altri bagnanti da eventuali aggressioni. Su questo punto viene richiamata una recente sentenza del Tar Campania del 2020 che aveva censurato un analogo provvedimento in quanto “la ratio dell’ordinanza è totalmente omessa dal momento che nessuna delle norme citate nelle premesse si riferisce a problematiche connesse all’igiene o alla sicurezza dei cittadini”, insieme ad altre pronunce del Tar Lazio, sempre a causa della violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dalla legge 241/1990.

Un altro motivo è l’eccesso di potere per irragionevolezza. Appare sproporzionato per i ricorrenti l’imporre il divieto assoluto di accesso alle spiagge per i conduttori di animali, dal momento che “la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge”. Ne conseguirebbe che, come precisato ancora dal Tar Lazio, “il siffatto divieto di condurre e far permanere in spiaggia qualsiasi tipo di animale appare ingiustificato e sproporzionato, alla luce del fatto che il Comune è inadempiente all’obbligo di individuare tratti di arenile da destinare all’accoglienza di animali da compagnia”. Viene anche citata una sentenza del Tar Napoli che riguarda un analogo ricordo della Earth contro il vicino comune di Lacco Ameno, il quale avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, distinguendole da quelle interdette al loro accesso. Secondo l’associazione Earth, il Comune di Casamicciola avrebbe dovuto seguire l’esempio del Comune di Latina il quale, anziché vietare ai cani di accedere alle spiagge, ha consentito l’accesso esclusivamente ai cani muniti di microchip, iscritti all’anagrafe canina e provvisti di museruola e guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo, e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienici per la raccolta delle deiezioni solide sull’arenile e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. Accorgimenti che sarebbero stati sufficienti a salvaguardare gli interessi di natura igienica e di incolumità pubblica alla base dell’ordinanza. In alternativa l’ente avrebbe dovuto, sin dall’avvio della stagione balneare, individuare apposite aree destinate all’accoglienza degli animali indicandole nell’ordinanze.

Il terzo e ultimo motivo addotto per impugnare il provvedimento è l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, che portò il Tar ad annullare l’ordinanza balneare del Comune di Lacco Ameno in quanto la mancata individuazione dell’interesse pubblico perseguito col divieto “non impedisce di stigmatizzare la sproporzione tra l’atto adottato e il fine con esso perseguito”. Sul punto vengono richiamate diverse altre sentenze dei Tar di varie regioni, ma dello stesso tenore.

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Sulla base di queste tre motivazioni, l’associazione Earth ha chiesto l’emissione di un decreto cautelare, giustificata dal fatto che la stagione balneare è iniziata ad aprile ma l’ordinanza impugnata è stata emanata ad agosto. Se l’ordinanza fosse stata emanata prima dell’inizio della stagione ci sarebbe stato il tempo per calendarizzare il ricorso mentre in questo caso la camera di consiglio successiva all’emanazione dell’ordinanza impugnata cade il 14 settembre. Nello specifico viene chiesto in via preliminare di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui vieta ai conduttori di cani di poter accedere alle spiagge del litorale comunale, con emissione di decreto cautelare ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e in via principale e nel merito di annullare il provvedimento impugnato limitatamente al citato articolo 3, punto 8.

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Max

A me sembra giusto, invece. Visto che nessuno pulisce quando il cane sporca, non vedo perché permettergli di farlo anche in spiaggia, dove la gente si sdraia e i bambini scavano. Ben venga l’allontanamento di cani e padroni

Adolfo

Non sono assolutamente d’accordo su quanto menzionato..questa è una violenza contro chi non desidera farsi il bagno o coricarsi dove c’è un cane…sono d’accordo a creare un area preposta e non che sia permesso l’accesso alle spiagge libere
..anche perché personalmente ho trovato devi di cane sotto la sabbia e moltissime volte..diverse persone si sono trovate l’asta dell’ombrellone sporca di escrementi di cane..la prepotenza di questi signori è indescrivibile…uno o due rispettano gli altri e l’ambiente .il 98% di questi non frega niente del rispetto altrui…in altri fatto e che le autorità non intervengono a dovere dappertutto…se chiami chi è preposto ti risponde che sono impegnati in altre priorità…e si finisce a litigare con questi psudo signori… è giusto creare un area preposta a loro..ma non devono disturbare la tranquillità e serenità delle altre persone

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