Non abilitata alla riscossione, Soget k.o.
Accolto il ricorso di un contribuente contro il Comune di Casamicciola: la società aveva il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023 e lo stesso non era stato validamente prorogato. La sentenza è stata emessa dal giudice della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli

Una pronuncia destinata a far discutere e a ridefinire l’assetto della riscossione dei tributi nel Comune di Casamicciola Terme: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza depositata il 5 maggio 2025, ha accolto il ricorso di un contribuente contro il Comune e contro la SOGET S.p.A., stabilendo che quest’ultima non era più legittimata a procedere alla riscossione dei tributi locali per conto dell’ente comunale, poiché l’incarico risultava scaduto il 31 dicembre 2023 e non validamente prorogato. Il ricorso, presentato da D. S., ha riguardato vari atti di riscossione riferiti all’IMU e alla TASI per gli anni 2015 e 2016, notificati alla contribuente nel dicembre 2024 da parte della SOGET S.p.A. per conto del Comune di Casamicciola Terme. Tra i punti contestati nel ricorso, la questione dirimente è risultata essere il difetto di legittimazione della SOGET, che, secondo la difesa, non poteva più agire in nome e per conto del Comune, essendo scaduto il contratto di affidamento e non essendovi stata alcuna valida proroga deliberata dal Consiglio comunale, né alcun nuovo affidamento tramite gara pubblica.
La sentenza, emessa dal giudice monocratico Giuliana Pollio, è cristallina: «Il contratto per l’affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato tra il Comune di Casamicciola e SOGET è scaduto il 31/12/2023, senza alcuna clausola di ultrattività o proroga legittima». La Corte ha fatto riferimento a consolidata giurisprudenza amministrativa e alle linee guida dell’ANAC, chiarendo che: Le proroghe contrattuali sono legittime solo se previste sin dall’origine, e comunque per periodi strettamente limitati; una proroga non formalizzata secondo le norme equivale a un affidamento senza gara, quindi illegittimo; la cosiddetta “proroga tecnica” può valere solo in casi eccezionali, quando l’amministrazione non è responsabile del ritardo e ha già avviato una nuova gara, cosa che nel caso in esame non è avvenuta. «La società resistente non era, pertanto, legittimata all’emissione dell’atto qui impugnato», conclude la Corte, accogliendo il ricorso senza necessità di esaminare gli altri motivi di doglianza, come l’assenza di notifica degli atti presupposti o la carenza di motivazione. La sentenza stabilisce anche che le spese processuali – pari a 250 euro – saranno a carico degli enti soccombenti.