CRONACA

Non paga l’indennizzo agli avvocati, il Tar “condanna” il Ministero

Una sentenza non viene eseguita dopo quattro anni e così arriva la “punizione” decisa dalla giustizia amministrativa

Giustizia lumaca a Ischia, il ministero della Giustizia viene condannato a pagare un indennizzo. Ma dopo quattro anni la sentenza non viene eseguita per questo Maddalena Giovansante e Biagio Di Meglio, rappresentati e difesi dall’avvocato Biagio Di Meglio si sono rivolti al Tar contro il Ministero della Giustizia per l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione ad un Decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Sezione VIII Civile. La Corte di Appello di Napoli nel 2018 ha riconosciuto va un indennizzo ex Lege n. 89/2001 per l’eccessiva durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Ischia e presso la Corte d’Appello di Napoli in II grado, condannando l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, della somma di 2.280,44 euro oltre interessi legali dalla domanda nonché alla refusione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, complessivamente liquidate in € 46,38 per esborsi, € 450,00 per onorari ed € 67,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell’Avv. Biagio Di Meglio. La Corte di Appello di Napoli VII Sezione civile con decreto del 9 luglio del 2020 disponeva: “correggersi il decreto n. cron. 1658/2018 del 18.10.2018,emesso da questa Corte, nel senso che, ove alla pagine tre rigo 4, è scritto <<Ministero dell’Economa e delle Finanze>> debba leggersi <<Ministero della Giustizia>>” . Il decreto, quindi, veniva munito di formula esecutiva e così notificato il 15 ottobre 2020 al Ministero della Giustizia e malgrado sia passato in giudicato, essendo spirato il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 (“Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”), ancora non è stato pagato.

A tutt’oggi, infatti, non è stato effettuato il pagamento dovuto, per questo gli interessati hanno proposto il presente ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di dichiarare l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al giudicato di cui al decreto impugnato, di condannarlo a corrispondere le somme richieste assegnando un termine per adempiere, di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione ulteriormente inadempiente, nonché di condannare la medesima Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza. I giudici della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, definitivamente pronunciando, hanno dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della decisione. Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che provvederà in via sostitutiva a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto al compenso. Al contempo è stato condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in 500euro, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

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