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NU a Lacco, pronta la richiesta di chiarimenti al Tar

Come avevamo anticipato alcune settimane fa, il Comune di Lacco Ameno è pronto a inoltrare una richiesta di chiarimenti al Tribunale amministrativo regionale. Obiettivo: eseguire correttamente quanto stabilito della sentenza che ha accolto il ricorso della Team3R, la società che fino un anno fa gestiva il servizio di nettezza urbana nel paese del Fungo. Come molti ricorderanno, la decisione della magistratura amministrativa aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto alla Balga, la ditta ischitana che da maggio ha gestito la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Un imprevisto non certo gradito per l’amministrazione lacchese, costretta quindi a conformarsi al responso del Tar. Già, ma come?

Al Municipio di Piazza Santa Restituta si sono interrogati su come far fronte all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della scorsa estate. Si dovrà forse riunire la commissione e procedere ex novo alla valutazione delle offerte, oppure l’appalto annullato alla Balga andrà assegnato alla Team3R? Dopo aver ottenuto il parere dell’avvocato Raimondo Nocerino, legale di fiducia del comune del Fungo, la giunta municipale guidata da Giacomo Pascale è pronta a depositare ricorso al Tar della Campania, ai sensi dell’articolo 112, comma 5 del codice processuale amministrativo, proprio per ottenere i chiarimenti necessari dallo stesso Giudice che ha emesso la sentenza, e poter così ottemperare nella maniera adeguata alla decisione. Si chiede, in sostanza, di fornire l’interpretazione “autentica” a cui uniformarsi.

La Team3R non si era mai rassegnata all’esito della gara, conclusasi ormai un anno fa, quando la graduatoria la vide soccombere alla Balga. Così, nell’ottobre scorso, la società di Orbassano aveva inoltrato ricorso al Tar per annullare il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 31 agosto, e di tutti gli atti collegati. La giunta municipale scelse di resistere al ricorso nominando l’avvocato Nocerino quale difensore. Ciononostante, poco meno di due mesi fa il Tribunale ha accolto le ragioni della Team3R. A questo punto, come prima accennato, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, architetto Dellegrottaglie, chiese un parere al difensore dell’Ente in merito alla corretta interpretazione della sentenza in parola, ponendo in particolare due questioni: «Il Tar Campania – scriveva il responsabile dell’Utc – ha statuito, assorbendo ogni altra censura, che la ditta aggiudicataria del servizio, Balga s.r.l., non possedeva i requisiti per poter partecipare alla gara».

Alla luce di tale decisione il dirigente ritiene, perciò, che la stessa andava esclusa dal prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerta da parte della Commissione di gara. Inoltre, pur dopo aver letto con attenzione le motivazioni del Tar, chee nel dispositivo statuisce soltanto in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva senza dire altro sul prosieguo, né disponendo che l’appalto venga aggiudicato alla seconda in graduatoria, non è chiaro «se procedere alla verifica dei requisiti in capo alla seconda classificata e disporre (se il controllo avrà esito positivo) l’aggiudicazione in suo favore, oppure procedere alla riconvocazione della Commissione di gara per la valutazione comparativa tra la seconda e la terza classificata e, solo all’esito, procedere all’aggiudicazione in favore della ditta che avrà ottenuto il miglior risultato».

La questione si pone poiché nella valutazione comparativa operata in precedenza, che avevano condotto all’aggiudicazione definitiva poi annullata, i punteggi sono stati attribuiti anche considerando l’offerta dell’aggiudicataria (la Balga) che, invece, andava esclusa. In tal senso non è possibile, a priori, ritenere che la graduatoria resti immutata in assenza del terzo contendente poi escluso ad opera della decisione del Tar.  La seconda questione è la seguente: «Nell’ipotesi in cui si debba procedere all’assegnazione diretta, senza nuova valutazione comparativa delle offerte, se la circostanza nota all’Ente che la seconda classificata è in lite con alcuni dipendenti – già facenti parte del presente appalto – per non aver correttamente versato loro retribuzione ed oneri previdenziali è motivo ostativo all’aggiudicazione del presente appalto in suo favore».

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Come confermato dall’avvocato Nocerino, la decisione resa dalla VI sezione del Tar, effettivamente non pronuncia, benché richiesta dalla ricorrente, l’aggiudicazione nei confronti della Team3R, né indica con precisione le modalità del successivo conformarsi dell’azione amministrativa e rispettare la decisione. Di qui, la decisione di affidare allo stesso difensore, con apposita delibera di giunta, l’incarico volto a depositare ricorso al Tar ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla decisione del Giudice Amministrativo. Il Comune dunque non ha mai avuto  intenzione di interporre appello contro la decisione, cosa che invece ha fatto la Balga. La decisione va anche vista in un’ottica di opportunità “politica”, dimostrando dunque che l’amministrazione non ha preferenze di parte nell’aggiudicazione del servizio di nettezza urbana, e vuole semplicemente adeguarsi alle decisioni dei magistrati.

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