«Nulla avrebbe potuto evitare la frana»
Ecco cosa contiene la richiesta di archiviazione trasmessa dal gip dai pubblici ministeri Mario Canale e Stella Castaldo relativamente all’indagine contro ignoti sulla drammatica calamità del 26 novembre 2022. Tutte le considerazioni e le valutazioni che hanno indotto l’accusa a ritenere che nessun accorgimento avrebbe potuto evitare la tragedua

La frana ed alluvione di Casamicciola del 26 novembre 2022 non ha colpevoli e dunque il procedimento – peraltro tuttora contro ignoti – va archiviato. Sono queste le conclusioni cui sono giunti i pubblici ministeri Mario Canale e Stella Castaldo che hanno avanzato la richiesta al gip, come da prassi. Una decisione che ha suscitato perplessità e polemiche e che i due pm in 57 pagine che proveremo ad analizzare con i nostri lettori ovviamente in più momenti. Partendo ovviamente da dove tutto ha avuto inizio, ossia da quella drammatica notte in cui sulla cittadina termale si riversarono piogge torrenziali, distruzione e morte.
I FATTI, L’INDAGINE E IL MATERIALE PROBATORIO
Nella parte iniziale il dott. Canale e la dott.ssa Castaldo riassumono i fatti e le modalità con cui si è sviluppata l’indagine spiegando nel dettaglio quanto segue: “Il fascicolo ha ad oggetto il gravissimo evento avvenuto nella nottata del 26.11.2022 nel Comune di Casamicciola, evento che ha portato al tragico decesso di dodici persone e tra questi alcuni bambini anche in tenera età. Si è trattato di un evento che ha sconvolto l’intera comunità dell’isola d’Ischia e che per la sua gravità ha determinato un coinvolgimento istituzionale ai massimi livelli con l’emanazione di provvedimenti di legge e di atti di alta amministrazione che potessero consentire nell’immediato una ripresa delle attività del Comune di Casamicciola e nel futuro di limitare i danni di eventi analoghi. I plurimi prematuri decessi verificatisi il 26.11.2022 hanno indotto questo ufficio ad iscrivere il procedimento penale indicato in intestazione per i delitti di cui agli artt. 589 e 449 c.p. (omicidio colposo e delitti colposi di danno, ndr). Non poteva in alcun modo dubitarsi, infatti, della natura colposa dei fatti. Proprio la natura colposa dei fatti ha imposto una attività di indagine e di studio di una mole davvero ingente di materiale probatorio che nel corso delle indagini è stato acquisito. Non si è trattato di materiale probatorio di unica tipologia ma di materiale probatorio dalla eterogenea provenienza nonché dalla eterogenea natura e che doveva servire ricostruire in maniera compiuta l’evento ma anche i suoi antecedenti non solo fattuali. a In tal senso, il criterio che ha ispirato le indagini e che si è cercato di seguire è derivato dagli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione in tema di reati colposi e nello specifico in tema di reati colposi connessi ad eventi naturali di carattere disastroso. Da tempo la dottrina e la giurisprudenza insegnano che in tema di reati colposi occorre preliminarmente operare il cd. giudizio esplicativo”. Un passaggio, quest’ultimo, che servirebbe a spiegare come mai una ricostruzione dei fatti che mostra superficialità, inerzia ed altri atteggiamenti poco ortodossi di chi era chiamato a provare che una tale tragedia fosse evitata, non ha sortito gli effetti sperati.
EVENTO PARAGONABILE SOLO A QUELLO DEL 1910 E DI STRAORDINARIA ECCEZIONALITA’
In altra parte della relazione dei pm si ricorda nel dettaglio quanto successo in quella maledetta notte: “L’evento del 26 novembre 2022 che ha colpito massimamente il Comune di Casamicciola cagionando la morte di dodici persone e tra questi alcuni bambini anche in tenera età è stato un evento di carattere catastrofico paragonabile per magnitudo ed estensione solo all’evento del 1910. Si è verificato nel corso della notte ed i primi allarmi provenienti dalla popolazione sono stati registrati dalle autorità di pubblico soccorso dalle h. 4:30 del mattino circa con un incessante prosieguo di richieste di aiuto. Una delle cause dell’evento è certamente ravvisabile nell’evento metereologico verificatosi a partire dalla mezzanotte del 26.11.2022 e prolungatosi fino alle h. 6:00 del medesimo giorno con una ripresa delle precipitazioni alle h. 8:00 ma il primo superamento delle soglie di pre-allarme e allarme è stato però registrato solo poche decine di minuti prima del momento in cui si è innescata la frana principale (alle ore 04:20 circa per il precursore precipitazione cumulata a 3 h e alle ore 04:40 per la cumulata a 6 h). È possibile ipotizzare che il vallone Celario possa essere stato interessato da scrosci anche molto più intensi di quelli osservati, che non è stato possibile quantificare per insufficiente densità spaziale della rete osservazionale. In ogni caso, sulla base dei criteri scientifici utilizzati e condivisi, l’evento (pluviometrico) del novembre 2022 avrebbe … tempi di ritorno maggiori di 200 anni e quindi caratteristiche di eccezionalità”. Parole queste che lasciano intendere cosa potrebbe aver indotto la pubblica accusa ad optare per l’archiviazione.
CON TUTTE LE PRECAUZIONI, LA TRAGEDIA SAREBBE STATA INEVITABILE
“L’evento disastroso – recita ancora la richiesta di archiviazione – si è verificato in un territorio gravato da molteplici vincoli volti a prevenire il verificarsi di disastro, vincoli che gravavano non solo sulla specifica area in cui si sono verificati i decessi ma su quasi tutto il comune di Casamicciola. E si è verificato in una zona che non era mai stata interessata dai molteplici eventi franoso alluvionali che pure avevano interessato il comune di Casamicciola. I materiali mobilitati dalla frana si sono mossi, secondo le stime dei centri di eccellenza mobilitati dal Commissariato, ad una velocità di 10 m/s ma il collegio dei CCTТ ipotizza che la stessa possa aver raggiunto anche i 15 m/s. Ex post si può ritenere che i criteri scientifici utilizzati per la redazione delle mappe del rischio idrogeologico non abbiano consentito, pur essendo corretti e condivisi, di rappresentare fedelmente l’effettivo rischio che gravava sulla zona dove si sono verificati i decessi. Sono stati stanziati, prima dell’evento, fondi rilevanti per la realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico ma forse solo una minima parte di tali fondi è stata spesa e comunque tutti i progetti e gli interventi riguardavano aree diverse da quelle in cui si sono verificati i decessi. Il Comune di Casamicciola era sostanzialmente privo di un piano di protezione civile ed in virtù di tale carenza non avrebbe dovuto consentire attività antropiche ed economiche in vaste aree del territorio comunale. L’evento salvifico unico deve essere individuato nell’assenza di persone nella zona investita dai materiali precipitati da monte o perché mai insediati o perché sgomberati in prossimità dell’evento”. Poi un’ulteriore e significativa sottolineatura. “Ebbene, se anche il Comune di Casamicciola avesse avuto un piano aggiornato di protezione civile, se anche avesse speso tutti i fondi che il sistema statuale ha messo a sua disposizione, se le mappe per la codificazione del rischio fossero state redatte con ulteriori approfondimenti sul campo, gli eventi lesivi di cui sopra si sarebbero comunque verificati. Non si sarebbero verificate le morti solo se le dodici persone fossero state evacuate ma l’evacuazione doverosa poteva essere ordinata solo al superamento delle soglie di pioggia, superamento verificatosi pochissimo tempo prima dei tragici decessi. Voglia, dunque, codesto G.I.P., per i motivi innanzi esposti, disporre l’archiviazione del presente procedimento ed all’esito restituire gli atti a questo ufficio”. Chiaro il teorema dei magistrati: nemmeno gli accorgimenti più minuziosi avrebbero potuto evitare il peggio.
LA GESTIONE DELLE FASI DI EMERGENZA E L’ASSENZA DI CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE
La relazione del suo Canale-Castaldo si sofferma anche sulla gestione delle fasi dell’emergenza e qui a riguardo si riporta quanto segue: “Su tale essenziale profilo devesi qui richiamare quanto già osservato in tema di alert pluviometrici e di superamento degli indici di soglia perché scattassero e divenissero operativa le fasi successive a quelle del monitoraggio dell’evento meteo. Come segnalato in consulenza ‘il primo superamento delle soglie di pre-allarme е allarme è stato però registrato solo poche decine di minuti prima del momento in cui si è innescata la frana principale (alle ore 04:20 circa per il precursore precipitazione cumulata a 3 h. e alle ore 04:40 per la cumulata a 6 h.). Il fatto che tale dato rilevato possa non coincidere con quello reale per le ragioni già esplicitate (peculiarità del sito, scarsità della rete di rilevazione delle precipitazioni, etc.) non può influire sulle considerazioni penalistiche. Non può poi trascurarsi un ulteriore elemento che, in sintesi, riguarda la verifica del profilo soggettivo e personale della colpa, individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa e, cioè, nell’esigibilità del comportamento dovuto. Si legge in Cass. Sez. III, n. 4743/2018, ud. 21.11.2017, non massimata, che la ‘verifica della colpa in senso soggettivo deve effettuarsi non in relazione ad un agente modello ideale ma proprio all’imputato, agente concreto, facendo riferimento alla sua concreta capacità di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali’. Si tratta di argomentazioni esplicitate in maniera ancora più estesa della nota pronunzia delle Sezioni Unite, relativa all’evento disastroso verificatosi il 5 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, dove, tra l’altro, si legge: ‘Il profilo soggettivo е personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto’. La capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare non può prescindere da valutazioni in ordine alla relazione che esiste fra tempo e regola cautelare”.
LE INIZIATIVE ADOTTATE DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO CALCATERRA
Nella loro analisi i pubblici ministeri vanno oltre e aggiungono anche ulteriori dettagli: “Quando si valuta l’errore che fonda la condotta colposa è necessario collocare esattamente nel tempo la conoscenza degli elementi che quell’errore avrebbe impedito. In altri termini, è indispensabile fissare un momento a partire dal quale l’osservanza di una determinata diligenza doverosa è esigibile perché non può essere ignorata in modo scusabile. Ebbene, tali considerazioni vanno soggettivizzate in relazione al vertice massimo del comune di Casamicciola alla data del 26.11.2022 ovvero al Commissario Prefettizio nominato con decreto a firma del Prefetto di Napoli del 29.06.2022, ovvero 150 giorni prima dell’evento, perché, secondo legge, esercitasse i poteri di Sindaco, Consiglio e Giunta Municipale. Sulle condizioni di efficienza del Comune di Casamicciola, comune già colpito dal sisma del 2017 con le immaginabili conseguenze, in data 26.03.2024 ha reso dichiarazioni proprio la dr.ssa Calcaterra, commissario prefettizio nominato il 29.06.2022. Ma dell’efficienza dell’apparato burocratico amministrativo municipale parlano anche gli amministratori escussi da chi scrive e ne fa cenno anche il segretario comunale al quale è stato chiesto di esibire atti e delibere. Ebbene, la dr.ssa Calcaterra, come risulta dalle indagini eseguite dalla Polizia Giudiziaria e riassunte in consulenza, ebbe a diramare e diffondere gli avvertimenti dovuti alla popolazione in relazione alle previsioni meteo ed ebbe anche a curare la Determina a Contrarre per l’«Acquisizione servizi tecnici per il supporto e la redazione del piano comunale di emergenza di protezione civile per Casamicciola Terme – CUP G39b22000420004 – CIG 9487233856 – Approvazione risultanze della manifestazione di interesse/indagini di mercato ed indizione procedura di affidamento tramite MEPA con RDO/confronto di preventivi». Sia che il comportamento dovuto lo si voglia individuare nella redazione di un piano aggiornato di protezione civile sia che lo si voglia individuare nell’evacuazione delle zone colpite dal flusso di frana”.
IL REATO DI INONDAZIONE, FRANA O VALANGA
Il fascicolo in esame è stato iscritto anche in ordine al delitto di cui all’art. 449 c.p. da collegarsi all’ipotesi dolosa di cui all’art. 426 c.p. (inondazione, frana o valanga, ndr). Tali norme puniscono chi, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa una frana o comunque un disastro preveduto dalle norme precedenti. Ovviamente, anche in relazione a tale delitto valgono le premesse metodologiche e di analisi che sono state formulate in premessa in tema di giudizio esplicativo e giudizio predittivo. Sul punto va richiamata, in primo luogo, la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per la quale “il reato di disastro colposo richiede, quali elementi costitutivi, una condotta colposa la quale si ponga in nesso di causalità con un evento di danno che colpisca la collettività e produca effetti gravi, complessi ed estesi a cose ed a persone, esponendo a serio pericolo la incolumità pubblica’. Poi ancora: “Sulla base di tali assunti occorre interrogarsi; non tralasciando di verificare se l’azione o l’omissione umana che potrebbe essere, anche in questo caso, antecedente causale della frana e delle successive colate detritiche sia antigiuridica perché violativa di una o più norme cautelari di carattere modale che i possibili garanti avrebbero dovuto osservare. Non è necessario qui ripetersi. Valgono le considerazioni sin qui espresse ragionando sul delitto di omicidio colposo plurimo. Va solo rimarcato che la condotta dell’uomo, con tutti i limiti della stessa e le critiche che pure si sono formulate, non può porsi come antecedente logico e causalmente necessario al costituirsi delle condizioni produttive dell’accadimento qualificato come disastroso”.
è come una Sentenza della Cassazione
Certo paraculisti patentati ,la cura degli alvei che solo ora state facendo,come mitigato adesso avrebbero mitigato anche prima,paraculi
Claudio Di Costanzo infatti
la cura del territorio si fa per tempo e tutti insieme, forse é questa la grande lezione di questa vicenda
Bastardi …
La frana no! Ma le case abusive lungo il suo corso si! Amministrazione e giustizia se ci siete battete un colpo.
La frana no ma o morti si
Menefreghismo per almeno 30 anni…
La montagna va curata accudita.
Buoni solo a mettere divieti e limitazioni.
Assassini !!!!
Vergogna
Contro ignoti !
Tanto loro lo sanno
La loro coscienza sarà così oppressa da non concedere gli pietà e capiranno cose l inferno
… tranne una corretta e diligente manutenzione …
Per carità stiamo sotto al cielo,ma “Nulla avrebbe potuto evitare la frana” bisogna dirlo ai parenti delle 12 vittime.
La manutenzione del territorio,della montagna,dei canaloni da chi doveva essere fatta? Ma non tre anni fa,per decenni??? Da Chi? Dalla famiglia Monti? O dalla famiglia Castagna? O forse dalla famiglia Impagliazzo? Ah forse dalla famiglia Senese,no forse dalla famiglia Mazzella.
Beati coloro che non cacciano lacrime perché non possono capire.
Che Dio abbia in gloria quei 12 angeli!
L evento legato all accadimento meteorologico è difficile da contrastare… Ma il disastro è stato fortemente aumentato dall inesistente cura del territorio. Tutta l Italia da anni ricorre alla Allerta meteo per indicare eventi non gestibili ma non provvede a metter in sicurezza fiumi e o montagne.
Ma che misere persone….evitare lo devono dire a coloro che hanno fatto modo con gli abusi trovati e che l’hanno creata,cosa che voi con la vostra presunzione dell’essere, state coprendo sti bastarti…che Dio vi dia la morte piu Dolorosa…PAGLIACCI INFAMI