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Riapre la caccia, Galano: «Noi, prime sentinelle contro il bracconaggio»

 

ISCHIA – Ricomincia anche a Ischia la stagione venatoria e come ogni anno l’opinione pubblica si divide in favorevoli e contrari. C’è chi proprio non vuole rinunciare a una tradizione antica quanto l’uomo e con doppiette, segugi e cartucce, svegliandosi alla buon’ora si reca nei boschi alla ricerca di cacciagione. L’altro fronte, quello degli ambientalisti, vorrebbe abolire del tutto la caccia, silenziare i fucili ed evitare che ogni tipo di animale venga ucciso da un’attività reputata barbara e fuori dal tempo. Mentre le polemiche si infiammano intanto la stagione venatoria ha preso il via anche ad Ischia. Il 16 settembre, per la cronaca, si sono ufficialmente riaperte le danze.

Emilio Galano, Presidente Arci Caccia Isole di Ischia e Procida, ricorda a tutti i cacciatori l’importanza di una caccia seria e responsabile da attuare nel rispetto delle regole fondamentali antibracconaggio. “Con il nostro continuo e preciso monitoraggio nei territori maggiormente battuti siamo riusciti a ridurre drasticamente i fenomeni di bracconaggio. Noi siamo per una caccia responsabile, rispettosa delle regole. Le persone che puntano la doppietta contro le specie protette danneggiano anche i cacciatori che amano agire nel rispetto delle norme disposte dalla Regione”. L’esercizio venatorio è consentito secondo un calendario preciso. Dal 16 settembre al 31 ottobre è possibile cacciare la  quaglia (Coturnix coturnix); la: tortora (Streptopelia turtur). Dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 sarà possibile cacciare la alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), porciglione (Rallus acquaticus), germano reale (Anas platyrhynchos), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), marzaiola (Anas querquedula), fischione (Anas penepole), mestolone (Anas clypeata).

Ma quali sono le regole per l’attività venatoria di quest’anno? Innanzitutto è bene ricordare l’orario:l’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, tenendo conto dell’ora legale nel periodo di vigenza. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori di posizionamento e rimozione dell’appostamento temporaneo, sempre che l’arma sia scarica e in custodia. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

Quali i divieti? È sempre vietato cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel calendario fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti; cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette;  cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna; cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi; l’uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore; l’uso di bocconi avvelenati; la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;la posta alla beccaccia a meno che non sia diversamente salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie.

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Antonello De Rosa

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