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Omesso soccorso stradale, assolti per non aver commesso il fatto

Assolti per non aver commesso il fatto. È questo il verdetto del giudice monocratico presso la sezione penale di Ischia, dottor Alberto Capuano, a conclusione del processo nei confronti di Michele Monti e Vincenzo Mazzella, imputati con l’accusa di concorso in omissione di soccorso stradale, ai sensi dall’articolo 189 sesto comma del Codice della Strada, oltre che di lesioni personali colpose. I fatti risalgono a quasi quattro anni fa. Monti e Mazzella, il primo in qualità di conducente e l’altro come passeggero, vennero accusati di “aver tamponato, tenendo un comportamento contrario alle norme in materia di circolazione stradale e, in particolare, omettendo di rispettare la distanza di sicurezza tra i veicoli e marciando a una velocità sostenuta, il motocarro Ape Piaggio che, a seguito dell’impatto rovinava contro il margine della carreggiata ivi esistente, con alla guida il signor Giovan Giuseppe Pilato, provocando a quest’ultimo lesioni personali giudicate guaribili in venti giorni”. Il nodo del contendere, intorno a cui si è rapidamente polarizzato il processo, era costituito dall’effettiva identificazione delle persone alla guida della vettura che in quella mattina tra il 30 e il 31 marzo 2014 aveva tamponato il furgone del signor Pilato. La difesa degli imputati, sostenuta dagli avvocati Vincenzo Aperto e Massimo Stilla, ha quindi puntato ad evidenziare i vari punti deboli dell’accusa, sintetizzati ieri mattina nell’arringa finale e nella formulazione delle conclusioni. L’avvocato Aperto ha infatti dapprima illustrato le fasi d’indagine svolte dai Carabinieri nelle ore immediatamente successive all’incidente subìto dal Pilato. Dai primi accertamenti dei militari era emerso che il furgone era stato tamponato da una vettura di colore bianco, forse di marca Volkswagen. Le indagini si estesero al controllo dei sistemi di videosorveglianza della zona, ma l’unica ripresa esistente non era affatto risolutiva, in quanto il carabiniere Ascierto durante il processo dichiarò di essere riuscito a scorgere soltanto la frenata del veicolo, e di aver saputo da un teste che successivamente c’era stato un tamponamento da parte della vettura, rimanendo quindi sconosciute le identità delle persone a bordo.  In ogni caso i Carabinieri si recarono a casa di Michele Monti, nei cui pressi vi era una vettura con alcune ammaccature nella parte anteriore della vettura. Tuttavia i militari non eseguirono accertamenti per verificare la compatibilità di tali ammaccature con quelle riportate dal furgone del signor Pilato. E qui si inserisce una circostanza decisiva, abilmente sfruttata dalla difesa, in quanto i militari procedettero all’identificazione del Monti come conducente dell’auto investitrice, ma senza aver accertato che la disponibilità dell’auto fosse effettivamente dell’imputato. Cosa che, come spiegarono i militari ascoltati nel processo, fu confermata solo qualche ora dopo in Caserma, ascoltando l’imputato come “persona informata dei fatti-reato”: ne scaturì un verbale di sommarie informazioni che, come ha sostenuto l’avvocato Vincenzo Aperto, era stato redatto in maniera illegittima divenendo di conseguenza inutilizzabile nel processo. Tutto si gioca infatti sulla intempestiva identificazione di Michele Monti quale autore del fatto, avvenuta due ora prima dell’ascolto in Caserma per la raccolta delle informazioni sommarie. In sostanza, durante la deposizione nella sede dei Carabinieri, il Monti aveva già assunto la qualità di soggetto indagato, e avrebbe dovuto essere avvisato preventivamente delle conseguenze penali in cui poteva incorrere: soprattutto,  egli avrebbe dovuto essere avvisato della necessità di nominare un difensore e del diritto di non rispondere alle domande dei militari. L’avvocato Aperto si è richiamato a un costante principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni della persona, che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata, sono inutilizzabili nel processo. Tale principio, unito al mancato accertamento della disponibilità  della vettura e dunque dell’effettiva identità degli investitori, è stato posto alla base della richiesta di assoluzione da parte del penalista, con la formula “perché il fatto non sussiste”, richiesta a cui si è associato il collega, l’avvocato Massimo Stilla. Il difensore di fiducia di Vincenzo Mazzella ha aggiunto che le dichiarazioni rese dagli imputati, già da considerare inutilizzabili ai fini del processo, non sono mai confluite nel fascicolo del dibattimento, chiedendo in subordine l’erogazione di una sanzione amministrativa, vista la scarsa rilevanza penale della condotta del passeggero. Alla fine dell’udienza, il giudice Capuano ha reso noto il dispositivo della sentenza, accogliendo sostanzialmente le tesi difensive, mandando assolti Michele Monti e Vincenzo Mazzella, con la formula prevista dal secondo comma dell’articolo 530 del codice penale, cioè per non aver commesso i reati ipotizzati dall’accusa.

Francesco Ferrandino

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