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Omesso versamento all’Inps, assolto casamicciolese

di Francesco Castaldi

ISCHIA – Nel corso dell’udienza del 22 aprile scorso, il giudice monocratico della settima sezione penale del tribunale di Napoli, la dottoressa Marta Di Stefano, ha pronunziato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo una sentenza con la quale ha assolto un cittadino casamicciolese – difeso di fiducia gli avvocati Felice Pettorino e Vito Mazzella – dal reato ascrittogli. Il 56enne, legale rappresentante di una ditta, era accusato di aver omesso di versare all’Inps di Pozzuoli, alla scadenza di legge, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti del personale dipendente, relativamente al mese di aprile del 2012, per un importo complessivo inferiore ai 10.000 euro. La sentenza ottenuta dai due avvocati isolani assume una decisiva rilevanza giurisprudenziale, giacché costituisce una delle prime applicazioni in materia di depenalizzazione in ambito penale.

Come è possibile rilevare dalla memoria difensiva depositata dai difensori del cittadino casamicciolese, “In sostanza l’indagato non ha mai commesso alcun reato, non essendo a conoscenza delle pretese contributive che, non gli sono mai notificate e/o conosciute. Nel momento in cui il nostro assistito ha avuto conoscenza del debito previdenziale/contributivo, ha adempiuto e provveduto al pagamento. Pertanto l’azione penale era ed è improcedibile e, in ogni caso alcun reato può essere ascritto al nostro assistito. Deve rilevarsi infine l’assenza dell’offensività della condotta contestata, riferita ad un asserito debito (di gran lunga inferiore ai 10.000 euro, ndr), non sussiste una penalistica offensività. Ritiene questo Difesa che, già ad oggi, il fatto ascritto all’imputato non costituisca più reato, alla luce dell’apprezzamento dell’ordinamento giuridico.”

Mediante la sentenza n. 139 del 19 maggio 2014, la Consulta è nuovamente intervenuta sulla questione della legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, nell’occasione sollevata a partire da fattispecie concrete di omessi versamenti di cifre risibili o, comunque, di entità modesta con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta. Inoltre, costituisce dato assolutamente significativo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che “omessi versamenti inferiori a € 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati (cfr. Tribunale Asti, sez. penale, sentenza 27.06.2014).”

“L’imputato – si legge nel dispositivo sottoscritto dalla dottoressa Di Stefano – va senz’altro assolto, atteso che il fatto di cui  è chiamato a rispondere non ha più rilievo penale alla luce delle modifiche apportate al testo dell’art. 2 comma l bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 – convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638 – dall’art. 3 co. 6 del decreto legislativo 15.1.2016 n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.1.2016 ed entrato in vigore il 6.2.2016.” Bisogna inoltre sottolineare che l’attuale testo del sopraccitato articolo 2 prevede che in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo non superiore a 10.000 euro annui, si applichi unicamente una sanzione di natura amministrativa.

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“Dunque – prosegue il giudice monocratico – nel caso sottoposto alla concreta cognizione di questo giudice, alla condotta contestata all’imputato, relativa all’omesso versamento di ritenute previdenziali (…), non può, ad oggi, essere dato alcun rilevo penale. Tanto impone senz’altro l’assoluzione dell’imputato, perché il fatto a lui ascritto non è più previsto dalla legge come reato. A norma dell’art. 9 co. 1 e 3 D.Lgs. 8/2016 va ordinata la trasmissione degli atti all’I.N.P.S. territorialmente competente, da individuarsi nella sede di Pozzuoli, per l’applicazione delle prescritte sanzioni amministrative.”

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Soddisfatto l’avv. Pettorino: «L’assoluzione del nostro assistito è certamente conforme a quanto previsto dalla legge, però il giudice non poteva disporre la trasmissione degli atti all’Inps per l’applicabilità della sanzione amministrativa, in quanto quest’ultima non è retroattiva, perché è stata introdotta da una legge dell’anno 2016. Quindi la dottoressa Di Stefano avrebbe dovuto soltanto assolvere l’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e nello stesso tempo non disporre il trasferimento degli atti all’Inps per l’applicazione della sanzione amministrativa, trattandosi di una disposizione successiva alla commissione del fatto. Per questo motivo faremo certamente ricorso per Cassazione, ma soltanto nella parte in cui il giudice monocratico ha disposto di mandare gli atti all’Inps per l’applicazione di questa sanzione amministrativa. In questo modo tenteremo di scongiurare che l’Inps possa in seguito applicare, sulla base di questa nuova legge, una sanzione pecuniaria molto esosa nei confronti del nostro cliente, che sarebbe indubbiamente danneggiato dal verificarsi di questa circostanza.»

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