CRONACA

Omicidio stradale, i motivi della condanna a De Benedictis

I particolari della sentenza con cui il giudice illustra le motivazioni alla base della pena comminata all’ischitano per la morte di Mykhaiela Burlaka nell’incidente di un anno fa

Nei giorni scorsi Carlo De Benedictis all’esito del giudizio abbreviato è stato due anni e sei mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale ai danni di Mykhaiela Burlaka. Il giovane foriano dovrà anche versare una provvisionale di diecimila euro e liquidare le spese alle due parti civili.  La strategia difensiva degli avvocati Antonio De Girolamo e Mitty De Girolamo ha sicuramente influito nell’ottenimento di una pena lieve,  pur considerando lo sconto di un terzo per il rito scelto, soprattutto se si considera la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto cinque anni e quattro mesi di reclusione. Come si ricorderà, in quella tragica notte tra il 13 e il 14 marzo di un anno fa la vettura guidata da De Benedictis si stava dirigendo da Forio verso Ischia quando, subito dopo la curva del noto negozio di abbigliamento Ovs, una probabile azzardata manovra di sorpasso compiuta a velocità eccessiva provocò la perdita di controllo della macchina e il conseguente violentissimo impatto oltre il marciapiede. La vettura spazzò via un albero e un palo di segnaletica: nell’allucinante e velocissima sequenza, la portiera anteriore del lato passeggero si aprì: Mykhaiela Burlaka, la giovane che viaggiava sull’auto, e che non indossava la cintura di sicurezza, fu sbalzata fuori dal veicolo, urtando a quanto pare in maniera violentissima contro il marciapiedi. Un urto che non lasciò scampo alla giovane ragazza ischitana di origine ucraina.

Il giudice Claudio Marcopido ha affermato la penale responsabilità dell’imputato: essa  «emerge con solare certezza – si legge nelle motivazioni –  dalla notizia di reato del Commissariato di Pubblica sicurezza, dai connessi verbali di sequestro, dagli approfondimenti investigativi, dal verbale di accertamento tecnico irripetibile relativo all’esame autoptico sulla salma, dall’escussione di Borriello Gianrico e Cenatiempo Rebecca. Ulteriore elemento è costituito dalle dichiarazioni, parzialmente, confessorie, rese dall’imputato».

Insomma, un vasto apparato documentale e probatorio a disposizione del magistrato, il quale ha ricostruito l’episodio del sinistro stradale che «ha indubitabilmente (non emergendo alcuna causa concorrente), condotto al decesso di Mikhaiela Burlaka». Segue la ricostruzione delle varie fasi, dalla chiamata arrivata alle forze dell’ordine e agli addetti del 118 che poi giunsero sul luogo del tragico incidente. Riportando il freddo linguaggio medico, la sentenza cita ampi passi della relazione autoptica, che attribuisce la morte della ragazza a una “causa violenta di genesi traumatica, in seguito ad incidente della strada per grave e repentina anemia acuta da massiva emorragia dei vasi encefalici traumatizzati”: in sostanza, la causa della morte è pienamente compatibile con la dinamica dell’evento così come riportato negli atti. Decisive le dichiarazioni del conducente della vettura sorpassata dal De Benedictis, che confermano la ricostruzione della dinamica dell’incidente: l’imputato aveva effettuato un sorpasso azzardato in relazione alle condizioni di tempo e di luogo. «I rilievi effettuati dai sanitari sul tasso alcolemico – continua il giudice –  e sulla pregressa assunzione di stupefacenti si propongono come dati oggettivi incontrastati, trattandosi, peraltro di esami svolti su reperti biologici e non solo (per quanto riguarda l’alcool test) mediante apparecchiature in uso alle forze dell’ordine». Emergono quindi in punta di diritto le violazioni relative all’articolo 141 Cds, «perché l’imputato circolava alla guida dell’autoveicolo viaggiando ad una velocità non adeguata, anche tenuto conto dell’ora notturna. Conseguentemente, dopo sorpasso non perito, non conservava il controllo dell’autovettura e non era in grado di arrestare in modo tempestivo la marcia entro il limite del suo campo di visibilità», quella relativa all’articolo 142 Cds «perché circolando a una velocità oltre quella imposta di 50 km/h e quella prudenziale in considerazione dell’ora notturna, impattava violentemente contro ambo i lati della carreggiata. Detta rilevazione risulta sufficientemente provata sulla scorta delle tracce rilevate sul posto e dei segni sull’asfalto e della spinta inerziale subìta dal veicolo condotto dall’imputato dopo l’impatto». Altra violazione è quella relativa all’articolo 148 Cds, «poiché come emerge anche dalla confessione dell’imputato, lo stesso effettuava un sorpasso nonostante l’assenza dell’apposita segnaletica orizzontale (che consentisse la manovra)», e all’articolo 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) «poiché l’imputato guidava l’autovettura in stato alcool emico, così come accertato dai militari operanti in un primo controllo effettuato alle ore 2:05 per un valore di 1,19 g/l, e ad un secondo controllo effettuato alle ore 2:15 per un valore di 1,15 g/l».

Invece, per quanto riguarda l’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, il giudice afferma che «in assenza di ulteriori elementi, anche basati su valutazione empirica, che attestino l’attualità dello stato di condizionamento dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, la mera rilevazione della concentrazione di tracce di esse nel corpo dell’agente non conduce a quella certezza processuale che garantisca una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. In ordine a detta partizione d’imputazione (da riconoscersi come mera aggravante ritenendosi assorbita la fattispecie autonoma nell’articolo 589 bis 2° comma cp) si dovrà pertanto escludere la valutazione di responsabilità, con conseguente derubricazione della contestata aggravante di cui al comma secondo in quella di cui al comma quarto». Di fronte a tale quadro probatorio, l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità, quantomeno in termini di condotta di guida irregolare. «La penale responsabilità dell’imputato – conclude il giudice – per il comportamento illecito ad egli contestato, nella configurazione giuridica e con le esclusioni sopra specificate, deve, quindi, in questa sede essere sancita».  Per quanto riguarda il computo della pena, tenuto conto di elementi quali la velocità del veicolo, lo stato di ebbrezza alcolica e alterazione psico-fisica, e di contro il corretto comportamento processuale, l’assenza di precedenti penali, il magistrato ha ritenuto equa la condanna a due anni e sei mesi, in quanto la complessiva pena base di cinque anni e sei mesi di reclusione deve essere ridotta a tre anni e nove mesi per l’applicazione delle attenuanti generiche, e a due anni e sei mesi per lo “sconto” dovuto al rito prescelto.

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