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Omissione sull’abuso, il Tar “bacchetta” il Comune

ISCHIA. La Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha dato ragione, per il momento, a Raffaele Di Iorio. La vicenda ebbe inizio quando il signor Di Iorio inviò una nota di protesta alla Protezione Civile, spiegando che al di sopra di un vecchio fabbricato di proprietà della moglie, laddove in origine vi erano due stanze e un terrazzino, era stata realizzata una sopraelevazione abusiva, difforme anche rispetto alle norme antisismiche. Preoccupato dalle possibili conseguenze, il cittadino aveva chiesto che venissero adottati opportuni provvedimenti. La Protezione Civile a sua volta precisò che la competenza in materia è del primo cittadino, che avrebbe dovuto attivarsi per le verifiche. Il sindaco si rivolse all’Ufficio tecnico, ordinando gli accertamenti richiesti nella segnalazione. L’Utc nello specifico chiese ai titolari del manufatto abusivo sopraelevato di fornire documentazione in merito: visto il successivo silenzio, venne avviato un procedimento, conferendo incarico a una società, la Istemi, deputata a svolgere i vari approfondimenti sul posto. Tuttavia, il titolare della sopraelevazione non si presentò all’appuntamento con i tecnici della società per consentire l’accesso. Da allora, il signor Di Iorio non ebbe altre notizie del procedimento in corso contro colui che aveva costruito al di sopra dell’immobile della moglie. Solo dopo qualche tempo, il cittadino venne a conoscenza dell’avvenuta chiusura del procedimento, in quanto il destinatario aveva depositato un verbale redatto dai Vigili del Fuoco, nel quale si affermava che da un’ “analisi visiva” non si rilevava un pericolo immediato. Di Iorio dunque, assistito dall’avvocato Carmine Bernardo, inoltrò ricorso al Tar, innanzitutto perché non c’era stato alcun avviso di chiusura del procedimento, ma contestando anche il contraddittorio comportamento del Comune, il quale dopo aver ordinato una serie di accertamenti, anche molto complessi, ha ritenuto sufficiente, come detto, una semplice “analisi visiva” per determinare la chiusura del procedimento. Nel ricorso veniva ricordato che “nella realizzazione dei lavori abusivi accertati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia ha ignorato e, anzi, violato completamente la normativa antismica, realizzando ampliamenti, sopraelevazione e ristrutturazioni estremamente pericolose, soprattutto per le persone che vivono in zona e per i proprietari degli immobili circostanti, in primis, per ilconiugi Di Iorio – Mazzella proprietari di una abitazione sottostante”. Soprattutto i ricorrenti sottolineavano che “al di là della grave illegittimità urbanistica delle opere realizzate, quello che preoccupa maggiormente gli istanti è che tutti i consistenti ampliamenti e sopraelevazioni effettuate sono tutti stati realizzati, non solo in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, ma soprattutto nel più totale dispregio delle norme che regolano le costruzioni nelle zone sismiche”, e veniva ricordato che “il recente terremoto che ha colpito l’isola d’Ischia nell’agosto del 2017 ha visto la presenza di alcuni morti proprio a seguito del crollo di fabbricati in sopraelevazione, realizzati in totale dispregio delle norme sismiche in materia di costruzioni”, episodi per i quali  vi sono diverse inchieste della Magistratura penale in corso. Il ricorso puntava alla  sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento e, come accennato in apertura, è stato accolto dal collegio giudicante composto dal Presidente Paolo Passoni e dai consiglieri Davide Soricelli e Paola Palmarini, i quali hanno anche ordinato al Comune di Ischia di procedere ai controlli e dunque   completare l’iter avviato con la effettuazione da parte della società Istemi delle indagini commissionate. Nel provvedimento, i giudici hanno dapprima affermato l’esistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, per poi ribadire che, “ferma la doverosità da parte del Comune di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 35 del 21 marzo 2018, l’amministrazione ha chiuso con la nota impugnata il procedimento teso all’accertamento della sicurezza del manufatto oggetto di interventi edilizi abusivi sulla base del verbale dei VV.FF. risalente a parecchi mesi prima (gennaio 2018 e nel quale si attesta l’assenza di un “imminente” pericolo di crollo) in contraddizione con la documentazione tecnica richiesta e i controlli disposti in precedenza per verificare l’idoneità statica dell’immobile”. L’ordinanza continua spiegando che “pertanto, al pregiudizio lamentato può ovviarsi in via di cautela sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinando al Comune di Ischia di procedere alle indagini diagnostiche sulla struttura in coerenza con quanto già previsto con le note successive all’esposto presentato dai ricorrenti (avvalendosi, eventualmente, della società già individuata)”. Anche le spese processuali sono state poste a carico dell’amministrazione. In attesa del giudizio di merito, fissato verso la prossima primavera, venerdì scorso  si è finalmente svolto il sopralluogo da parte dei tecnici della società presso l’immobile in questione, in esecuzione dell’ordinanza del Tar, con una serie di verifiche statiche e indagini strutturali per la valutazione di un imminente pericolo strutturale dell’immobile.

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