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Ordinanza balneare, il decalogo di Forio

A firmare il documento l’architetto Giampiero Lamonica: un dispositivo che si muove tra esigenze di impresa, rispetto delle fasce protette, eco e dog friendly ma anche destagionalizzazione

Anche per questa stagione turistica ed anche per il comune di Forio arriva l’ordinanza balneare. È la n.46 firmata dall’arch. Giampiero Lamonica. Un dispositivo che si muove tra esigenze di impresa, rispetto delle fasce protette,eco e dog -friendly, ma anche destagionalizzazione. Infatti, il Responsabile del V Settore – Demanio marittimo e area portuale di Forio del Comune di Forio,alla luce della comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo d’Ischia nell’ambito della “Stagione turistica 2025”, richiamando l’Ordinanza balneare n. 169 dello scorso anno, ha ritenuto necessario aggiornare e ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi all’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo. L’Ordinanza disciplina gli aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

La stagione balneare, quest’anno all’ombra del Torrione è compresa tra il lunedì precedente la Domenica delle Palme ed il 31 ottobre. L’attività degli stabilimenti balneari deve iniziare improrogabilmente entro il giorno 10 aprile e terminare non prima del 31 ottobre. Per le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione, che devono necessariamente essere concluse prima dell’inizio della stagione balneare. Fatte salve diverse indicazioni contenute nei titoli concessori, le strutture mobili e le attrezzature a carattere stagionale devono essere rimosse entro 30 giorni successivi del termine della stagione balneare. Ove uno stabilimento balneare intenda operare prima del lunedì precedente la domenica delle Palme ovvero dopo il 31 ottobre, ad esempio per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività annesse, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato secondo le modalità impartite dall’Ufficio Circondariale marittimo di Ischia e disciplinate con propria ordinanza di Sicurezza Balneare. Il Concessionario/gestore di struttura balneare/spiaggia libera deve comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia i nominativi degli assistenti ai bagnanti che effettuano il servizio di sorveglianza con le forme, modalità e tempistiche stabilite dalla citata autorità marittima.

Restano fermi gli altri capisaldi come “alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari”. Come resta vietato “lasciare unità in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio. Lascire oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio e altre attrezzature”. Preservavate anche le fasce libere. Ovvero resta vietato“occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di arenile della profondità di metri 5 dalla battigia, tale fascia può essere ridotta fino ad un limite di metri 3, laddove la profondità dell’arenile sia inferiore a metri 20 con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 19.30. È data facoltà ai concessionari, nel rispetto delle normative vigenti, di anticipare o posticipare il predetto orario di apertura e chiusura. I concessionari, ai sensi dell’art. 14 del PUAD, avrebbero già dovuto comunicare al Comune, entro il 15 marzo, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell’anno successivo. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre a quanto stabilito all’ art. 16 del PUAD, l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione. Restano fermi, tra l’altro, gli obblighi di tenuta degli spazi come la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante minimo una volta al giorno.

Inoltre, il concessionario o gestore dovrà provvedere a disporre ogni 30 ombrelloni, ovvero ogni 100 potenziali fruitori, di una postazione per la raccolta differenziata. Deve essere garantita una superficie minima destinata a verde o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell’area in concessione non inferiore al 5 %. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la piena mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale idoneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Nella fascia oraria che va dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nelle aree riservate sugli arenili liberi siti in Località Spinesante e Cava dell’Isola [a condizione della riapertura parziale di quest’ultima, è consentito l’accesso in compagnia del proprio animale di affezione tanto nel rigoroso rispetto delle vigenti normative. Nel merito delle disposizioni di salvaguardia della fauna marina protetta, in caso di eventi accertati di deposizione di uova da parte di tartarughe marine, come già avvenuto in passato, con decorrenza immediata e previa comunicazione all’Amministrazione comunale ed alla Capitanerie di Porto competente, saranno attuati i protocolli operativi definiti dalla legge per la conservazione della fauna marina. Insomma, eco-dog friendly ma anche impresa. Per la destagionalizzazione, dalla data di chiusura dello stabilimento balneare e fino alla data di inizio della successiva stagione èconsentita ed auspicata l’apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici. In tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all’ufficio Demanio Marittimo del Comune di Forio e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia almeno dieci giorni prima dell’apertura quali attività saranno esercitate.

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