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Ordinanza da crollo, “esulta” il Comune di Barano

La VI Sezione del Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dall’ente guidato dal sindaco Dionigi Gaudioso con la quale si chiedeva la riforma di primo grado emessa dai giudici del Tar Campania. Nel mirino la richiesta a un cittadino di effettuare opere ad horas con una disposizione del 28 dicembre 2021 a seguito del crollo di un muretto a secco

Una sentenza del Consiglio di Stato che ribalta quanto deciso in prima battuta dai giudici del Tar e che dunque regala un epilogo diverso a un contenzioso giudiziario scoppiato sul territorio di Barano. Ai giudici si era rivolto proprio il Comune di Barano (in persona del sindaco pro tempore nella qualità di legale rappresentante) difeso dall’avvocato Filomena Giglio contro Pietro Paolo Mazzella rappresentato dall’avvocato Maria Grazia Di Scala. L’ente collinare chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, 3 gennaio 2023, n. 73, resa tra le parti. Nella sentenza emessa dai giudici della V Sezione vengono ripercorsi anche i fatti che poi hanno portato allo scontro dinanzi alla magistratura amministrativa: “Con l’appello in trattazione, il Comune di Barano D’Ischia chiede la riforma della sentenza del 3 gennaio 2023, n. 73, con il quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto da Pietro Paolo Mazzella e ha annullato l’ordinanza n. 42 del 28 dicembre 2021 con la quale il Sindaco del medesimo Comune aveva ordinato al ricorrente di effettuare ad horas le opere provvisionali e interdittive per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dal crollo di un muretto a secco posto a confine tra la pubblica strada (via Chiummano) e la proprietà del ricorrente, e di presentare un progetto a firma di un tecnico abilitato al fine di eliminare la situazione di pericolo, previo immediato ripristino dello stato dei luoghi nei fondi di sua proprietà. Era accaduto, infatti, che il 29 novembre 2021, intorno alle ore 21.00, un tratto del marciapiede di Via Chiummano, unitamente al muretto di delimitazione su cui era collocata la ringhiera, per una lunghezza di circa mt. 17,10 e di larghezza di circa mt. 1,40, era crollato nel sottostante fondo coltivato del Mazzella, unitamente al basamento costituito da calcestruzzo e pietrame che delimitava e sorreggeva la via nonché la ringhiera in ferro.

Il collegio presieduto dal dott. Diego Sabatino evidenziava inoltre, tornando alla decisione di primo grado: “In particolare il primo giudice ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava, oltre alla violazione delle regole di partecipazione procedimentale, l’assenza dei presupposti di legge per l’emanazione dell’ordinanza sindacale extra ordinem ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, il difetto di motivazione e di istruttoria, sull’assunto di non aver realizzato alcuna attività di sbancamento non autorizzata. Nel caso in esame, secondo il Tar, sarebbero mancate proprio le attività di approfondimento istruttorio che devono necessariamente precedere l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. L’ordinanza avrebbe imposto al ricorrente di realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza della strada pubblica sovrastante la sua proprietà senza accertare la situazione di fatto e il nesso causale tra le opere svolte nel fondo del ricorrente e il crollo del tratto stradale (peraltro da anni incontestatamente interessato da fenomeni di dissesto, senza che l’amministrazione abbia svolto attività di manutenzione, sebbene lo stesso ufficio tecnico comunale ne avesse in passato rilevata la necessità). In secondo luogo, il giudice di prime cure ha rilevato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che non sempre, nell’ordinanza contingibile e urgente, è giustificata essendo al contrario necessaria un’urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, da indicare in motivazione”.

Nella sentenza si evidenzia come l’ordinanza fosse assolutamente in linea con le relazioni pervenute dall’ufficio tecnico che aveva effettuato un sopralluogo accurato sul posto: compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio

Ma in realtà il Consiglio di Stato ribalta l’ordine dei fatti e spiega perché il comportamento dell’ente guidato da Dionigi Gaudioso è stato corretto e lineare. Si legge infatti: “Nella fattispecie in esame la presenza di una situazione di pericolo connotata da attualità e gravità, come rappresentata in termini precisi ed esaurienti nelle relazioni tecniche del 13 e del 17 dicembre 2021 rese dal tecnico comunale e dalla polizia municipale a seguito del sopralluogo effettuato il 30 novembre 2021, integralmente richiamate nel provvedimento impugnato… L’ordinanza, pertanto, è adeguatamente motivata con le risultanze istruttorie del sopralluogo effettuato dall’Ufficio tecnico dal quale emergono sia le cause del crollo sia l’attualità del pericolo di nuovi crolli e smottamenti. Anche il rilievo sulla insufficienza dell’accertamento causale non è condivisibile. Nell’imminenza dei fatti e in presenza di un pericolo concreto attuale da evitare (si osservi che il crollo è avvenuto 29 novembre 2021 e il primo sopralluogo è stato effettuato il giorno successivo), gli accertamenti sul nesso causale non possono che connotarsi nel senso della provvisorietà e della incompletezza, salvo successivi approfondimenti e accertamenti tecnici. Ma questo non inficia la legittimità dell’ordinanza contingibile adottata, dovendosi tener conto che la sufficienza di tali accertamenti deve essere messa in relazione – in applicazione del principio di proporzionalità – anche con il contenuto delle prescrizioni imposte: l’unica prescrizione imposta al proprietario del fondo sottostante è stata quella di eseguire le opere per mettere in sicurezza l’area e di presentare un progetto per sistemare l’area. Ossia, quelle misure minime per eliminare la situazione di pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica. Deve ritenersi, pertanto, corretta la decisione dell’amministrazione comunale di porre a carico del proprietario del fondo gli interventi di messa in sicurezza e provvisionali, anche in relazione al rapporto con il bene tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione, in ipotesi, non gli fosse integralmente imputabile. Va accolto anche il motivo proposto avverso l’accoglimento del vizio di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento”. E poi ancora: “Nel caso di specie, l’omissione era giustificata proprio dalla situazione di pericolo e dall’esigenza di intervenire tempestivamente per eliminarla, considerato che la perdurante attualità dello stato di pericolo poteva ulteriormente aggravarsi con il trascorrere del tempo. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è sorretta, pertanto, da idonea motivazione. Per tali ragioni l’appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza e il rigetto del ricorso di primo grado. Sussistono giusti motivi, in considerazione della vicenda fattuale sottesa alla controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”. Da qui la decisione di riformare la sentenza di primo grado che fa esultare Dionigi Gaudioso & co.

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