Ordinanza di demolizione, dal Tar “no” alla sospensiva
La VI Sezione si è pronunciata sul ricorso promosso per chiedere l’annullamento del dispositivo n. 85 emesso lo scorso 7 novembre dal Comune di Casamicciola, respingendo la domanda incidentale di sospensione. Gli abusi in questione riferiti ad un’immobile ubicato in via Eddomade

La VI Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciata sul ricorso che Mario Lettieri aveva presentato contro il Comune di Casamicciola Terme, rappresentato dall’avvocato Stanislao Giaffreda, nel quale si chiedeva l’annullamento previa sospensiva “dell’ordinanza n. 85 del 7/11/2024, recante ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi relativamente agli immobili siti sul fondo di via Eddomade; nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, tra cui, per quanto ragione, l’accertamento congiunto VV.UU-UTC del giorno 09/10/2024, prot. n. 526”. Il caso in questione è quello legato all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile conosciuto come “Isola Fiorita”. Ebbene il collegio giudicante presieduto da Santino Scudeller ha respinto la domanda incidentale di sospensione condannando anche il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune termale liquidate in 1000 euro.
Il dispositivo viene tra l’altro che motivato in questo modo: “Considerato che, all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non appaiono ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che: – le allegazioni di parte ricorrente non appaiono scalfire la correttezza dell’azione della Amministrazione, tenuto conto dell’ordito delle opere abusive stigmatizzate nella ingiunzione a demolire che: i) da un canto, si appalesano ictu oculi “altre” rispetto a quelle descritte nella domanda di condono presentata in data 1 aprile 1986; ii) dall’altro, concretano un fabbricato toto corde abusivo, insistente su una area di sedime di circa 245 mq, la cui epoca di realizzazione risale ai primi anni 2000, e tutt’affatto privo di qualsivoglia titolo abilitativo; – non solo non può dirsi assolto, per vero, l’onus probandi irremissibilmente gravante in capo al ricorrente relativo alla asserita aderenza delle opere contestate a quelle oggetto della domanda di condono; e, invero, in ossequio al cd. “principio di vicinanza della prova”, è ragionevolmente esigibile da chi ha posto in essere le opere, ovvero dal proprietario dell’immobile, la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse – anche attraverso riferimenti alla effettiva consistenza dell’immobile, sia ex ante che ex post (TAR Campania, VI, 28 maggio 2020, n. 2043) – e le caratteristiche morfologiche e planovolumetriche rappresentate nella domanda di sanatoria”. Poi i giudici amministrativi aggiungono: di contro, e di più, apertamente riconosciute sono le successive modificazioni della consistenza del manufatto oggetto di condono, nel mentre affatto privo di qualsivoglia titolo (mancando peraltro anche un procedimento pendente volto alla sanatoria) si appalesa l’altro corpo di fabbrica parimenti colpito dalla reazione sanzionatoria della civica Amministrazione; – in ogni caso, la presentazione della domanda di condono non autorizzava ‘l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943)’; infine, la congerie di abusi che ne occupa – non contestabili, che non sembrano neanche disconosciuti dal ricorrente nella loro oggettiva consistenza – appare sintomatica della esistenza di un più ampio ed unitario ordito illecito che, insuscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate, legittimamente appare essere stato represso dalla Amministrazione mercè il gravato provvedimento ingiuntivo. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale, in forza della quale le spese della presente fase seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo”.