CRONACAPRIMO PIANO

Parcheggio Guerra, si “sgonfia” il contenzioso Gestour-Comune

La compagnia di navigazione rinuncia alla sospensiva, chiedendo al Tribunale amministrativo la cancellazione della richiesta dal ruolo

La Gestour rinuncia alla sospensiva. La compagnia di navigazione ha quindi desistito dal cercare di ottenere il provvedimento cautelare contro la decisione del Comune di Ischia, che durante l’estate scorsa aveva stabilito di sistemare nel periodo di alta stagione le biglietterie delle varie compagnie – che svolgono servizio di collegamenti da e per la terraferma con navi traghetto – nell’area dell’ex parcheggio Guerra.

Rimediato il difetto formale di notifica che a metà settembre aveva imposto il rinvio d’udienza, non è stato necessario entrare nel merito vista la richiesta citata, di cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive. Come alcuni ricorderanno, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania aveva respinto la richiesta della società di navigazione Gestour che di fatto, chiedeva (inaudita altera parte) di applicare la sospensiva sul provvedimento adottato dall’amministrazione comunale di Ischia, guidata dal sindaco Enzo Ferrandino. I giudici del Tar dissero “no”.

Enzo Ferrandino: «Siamo lieti del fatto che per adesso il giudizio stia evolvendo in modo tale da affermare in maniera evidente il principio secondo cui spetta all’amministrazione stabilire come organizzare la movimentazione dei flussi nell’ambito dell’area portuale: tutti gli altri attori devono adeguarsi»

Di fatto la Gestour, chiedeva l’annullamento, previa sospensione della efficacia, “della Ordinanza n. 116 dell’ 8.8.2020, mai notificata, con la quale il Sindaco del Comune di Ischia ha ordinato che tutti i conducenti di veicoli di qualsiasi tipologia, diretti all’imbarco dal Porto di Ischia, non debbano assolutamente fermarsi e sostare nella via Iasolino e nei pressi della Banchina Olimpica ove sono ormeggiate i traghetti in partenza e di attendere ed incolonnarsi nella area di parcheggio denominata Guerra, ubicata sulla S.S. n. 270, oggi in gestione della Città Metropolitana, nonché di ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale”. L’istanza cautelare era stata respinta con motivazioni piuttosto chiare. Nel dispositivo infatti si leggeva testualmente quanto segue: “Rilevato che il provvedimento gravato appare meramente applicativo dell’ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020 con cui il Presidente della Regione Campania ha demandato ai Sindaci dei comuni interessati, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l’adozione, con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, di misure di sicurezza per la fruizione degli spazi e degli specchi d’acqua non oggetto di concessione demaniale marittima in modo da garantire il rispetto del distanziamento e delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli; Ritenuto che il sollevato pregiudizio sia eventualmente ristorabile in sede risarcitoria; per questi motivi respinge l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.”.

L’ente di via Iasolino era difeso dall’avvocato Leonardo Mennella. Il Tar ora fisserà l’udienza di merito, ma l’impressione è che passerà molto tempo prima della trattazione, e che l’interesse effettivo andrà perduto. Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino è stato piuttosto sintetico nel commentare l’esito: «Siamo lieti del fatto che per adesso il giudizio stia evolvendo in modo tale da affermare in maniera evidente il principio secondo cui è l’amministrazione che stabilisce come organizzare la movimentazione dei flussi nell’ambito dell’area portuale, e che tutti gli altri attori e soggetti devono adeguarsi». Tra l’altro, per la cronaca, l’amministrazione nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza sottoscritta dal primo cittadino con cui ha stabilito che a partire da lunedì scorso 28 settembre l’area in questione non sarà più utilizzata allo scopo, vista la conclusione del periodo di maggiore afflusso: «Il sindaco – si legge nel provvedimento – premesso che con propria precedente ordinanza n.116 del 08.08.2020 a causa del maggior afflusso turistico nei mesi estivi veniva disciplinato l’accesso all’area portuale per l’imbarco finalizzato ad evitare assembramenti e garantire sicurezza dei pedoni e dei veicoli anche in considerazione delle misure disposte da altre autorità per prevenire la diffusione del contagio da Covid 19;

rilevato che con la fine della stagione estiva – fermo l’obbligo di evitare assembramenti e favorire il distanziamento- la riduzione del numero di veicoli turistici e auto private in transito per l’area portuale, determina l’attenuazione delle esigenze di un’apposita area di attesa dei veicoli nell’area di sosta attrezzata della SS 270 nei pressi della cosiddetta “Galleria Acquedotto” che resta -in ogni caso e per qualsiasi straordinaria ed urgente esigenza- all’uopo predisposta per la medesima finalità; ritenuto doversi adottare apposito provvedimento di sospensione degli effetti della predetta ordinanza n.116 dell’08.08.2020 almeno fino all’apertura della stagione turistica 2021 il cui inizio è fissato convenzionalmente nella Settimana Santa che comincia con la Domenica cd. delle Palme; ordina dal 28 settembre 2020 fino a nuova disposizione sono sospesi gli effetti dell’ordinanza n.116 del 08.08.2020 (Disposizioni generali di accesso all’area portuale per l’imbarco)».

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