Parcheggio Siena, 1 milione di guai
Depositata la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Ischia che chiede all’amministratore della Turistica Villa Miramare 1 milione di euro per i danni patiti a seguito del sequestro della struttura per una serie di presunti abusi edilizi. Intanto, come previsto, ieri il processo è stato immediatamente rinviato al prossimo 31 marzo

C’è un’altra potenziale tegola che rischia di abbattersi sul capo (o meglio, sulla tasca) dell’amministratore della Turistica Villa Miramare srl, Generoso Santaroni, committente dei lavori al parcheggio La Siena tuttora oggetto di sequestro e al centro anche di un processo penale che vede sul banco degli imputati lo stesso Santaroni e con lui anche Franco Fermo, Pino Mattera, Gaetano Grasso e Silvano Arcamone. Nel procedimento giudiziario che si è aperto ieri mattina presso il Tribunale di Napoli – dove sono state temporaneamente (almeno si spera) trasferite le udienze penali “togate” del giovedì – l’avvocato Bruno Molinaro ha depositato la costituzione di parte civile del Comune d’Ischia, preceduta dal rituale incarico conferito al professionista tramite delibera di giunta. E nella parte finale si leggono anche le richieste dell’ente di via Iasolino, rappresentato dal suo primo cittadino pro tempore: «Tanto premesso e precisato in ordine alle ragioni della domanda,ex art. 78, comma 1, lett. d, c.p.p., il Dott. Vincenzo Ferrandino, come sopra domiciliato, dichiara nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Ischia, persona offesa e danneggiata dai reati contestati di costituirsi parte civile, nell’emarginato processo penale, nei confronti dell’imputato Santaroni Generoso, nato a Varese il 3 novembre 1940, legale rappresentante della incorporata “San Nicola” S.p.a. (società proprietaria del fondo oggetto dell’intervento in data antecedente al 28 dicembre 2010), nonché amministratore della incorporante “La Turistica Villa Miramare” S.p.a. (società proprietaria del fondo medesimo a partire dal 28 dicembre 2010), committente dei lavori,al fine di conseguire,per le suesposte causali, previa affermazione della penale responsabilità del SANTARONI medesimo,l’integrale risarcimento, ai sensi degli artt. 185 c.p., 872 e 2043 c.c., di tutti i danni subiti dalla civica amministrazione, in ogni loro componente,nessuna esclusa, da liquidarsi anche eventualmente in separata sede: danni che, sin d’ora, si quantificano in euro 1.000.000 (un milione), salva la somma meglio vista in sede di valutazione finale del “quantum debeatur”». Insomma, una richiesta tutt’altro che “light” ma che sotto certi profili potrebbe anche non apparire così esosa se si pensa a quello che da anni sta accadendo, o meglio non sta accadendo, all’ingresso del borgo antico di Ischia Ponte dove lo spettacolo di quel cantiere potrebbe purtroppo rimanere così com’è ancora a lungo.
Nel motivare la costituzione da parte del Comune, l’avvocato ripercorre anche gli eventi e soprattutto le irregolarità accertate in corso d’opera. Tra l’altro, Molinaro osserva: «Non vi è dubbio allora che il complesso degli abusi realizzati ed analiticamente indicati nel decreto di citazione a giudizio, consistenti in una mastodontica struttura semi-interrata, con ampliamenti volumetrici, cambi di sagoma, maggiore altezza, traslazioni, diversa sistemazione delle aree esterne (ancora da ultimare, con cantiere in corso), da adibire a parcheggio, sala polifunzionale e relativi spazi pertinenziali esterni, denominata “La Siena”,abbiano irrimediabilmente pregiudicato l’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio. Palese, in tal caso, è anche l’usurpazione della riserva di programmazione territoriale spettante al Comune, come pure contestato dal Procuratore della Repubblica, che ha ritenuto la sussistenza anche del reato di lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio, con conseguente utilizzazione del suolo non compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. E tanto perché: “L’opera nel suo complesso, realizzata mediante una illegittima trasformazione del suolo medesimo ab origine agricolo (vigneto) ed in assenza della qualità di ‘opera pubblica’, in area sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, ha determinato un’utilizzazione del suolo incompatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso privato, costituito da un imponente parcheggio, una sala polifunzionale e numerosi spazi pertinenziali scoperti, con conseguente stravolgimento dell’assetto del territorio, aumento esponenziale del carico urbanistico, trattandosi di parcheggio destinato ad ospitare numerosissimi posti auto e di ambienti volti ad ospitare altrettanti avventori, e vulnus alla tutela ambientale e paesaggistica (trattandosi tra l’altro di volumi non interrati, in quanto visibili dall’intorno e dalla Via Pontano, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese di Ischia), determinando una trasformazione dell’originario fondo agricolo, trasmutato in area edificata, in spregio di quanto prescritto sull’area dal legislatore urbanistico, allo scopo di profitto privato”».


Ancora viene ricordato che «il consulente del PM, all’esito di verifiche effettuate in sede di sopralluogo e di riscontro dello stato dei luoghi rispetto ai titoli autorizzativi, ha evidenziato la realizzazione di volumi non assentiti, con innalzamento ed avanzamento del corpo di parcheggio in corso di esecuzione che rendono la variazione essenziale, in assenza dell’acquisizione delle prescritte autorizzazioni (paesaggistiche, idrogeologiche, ambientali), e l’opera “seminterrata” e non “interrata” rispetto al progetto, con conseguente superamento del limite di mt 30 dalla linea demaniale. Infine, stante il dichiarato carattere accessorio alla struttura alberghiera, è stato evidenziato il carattere abusivo di alcune opere relative al complesso principale». Nell’atto depositato viene altresì rimarcato tra l’altro come «la demolizione e la rimessione in pristino di tutte le opere in sito, come descritte, costituenti variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, comprese quelle, comportanti rilevante alterazione dello stato dei luoghi, ricomprese nella SCIA prot. 15419/2014, nella DIA prot. n. 29448/2016, nella SCIA prot. n. 17874 del 14.05.2020 e nella SCIA prot. n. 2664/2021, titoli questi ultimi inefficaci in quanto non corredati da autorizzazione paesaggistica» furono ordinate dal Comune entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione. Per la cronaca la prossima udienza, che poi di fatto sarà anche la prima, è stata fissata per il 31 marzo, quando a menare le danze ci sarà ancora la dott.ssa Mariafranca Palagano che poi, nel momento in cui inizierà il dibattimento, dovrebbe cedere testimone al giudice Rocco Pietro.