Parcheggio Siena, il Tar fa sorridere Santaroni
Accolto il ricorso della Turistica Villa Miramare, annullata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune d’Ischia, che adesso ricorrerà al Consiglio di Stato. Una decisione in netto contrasto con quella penale

Una decisione che susciterà dibattito e soprattutto più di qualche perplessità – non fosse altro perché in palese contrasto con quanto asserito dai giudici penali – ma che intanto rappresenta una pronuncia della magistratura amministrativa e come tale va accolta. I giudici del Tar Campania hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla Turistica Villa Miramare e dunque di Santaroni che si opponeva all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativi al sequestro del parcheggio la Siena, opera eterna incompiuta ubicata all’ingresso del borgo antico di Ischia Ponte. Di fatto il presidente Scudeller ed il collegio giudicante hanno dato ragione al ricorrente basandosi sul presupposto che quando all’epoca la società proprietaria della struttura presentò le cosiddette SCIA, il tecnico comunale non ebbe nulla da obiettare ritenendo evidentemente che le opere avessero tutti i crismi della liceità. Una motivazione che non ha convinto tutti gli attori protagonisti della vicenda ed in particolare gli addetti ai lavori e che fa decisamente a pugni con quanto stabilito invece dal Tribunale del Riesame che come detto in sede penale ha invece sancito che una serie di lavori effettuati nell’area incriminata erano assolutamente abusivi e non conformi al progetto originario. Inevitabile a questo punto da parte del Comune d’Ischia il ricorso al Consiglio di Stato anche per evitare che su questa vicenda cali il sipario in modo a dir poco traumatico. L’alternativa sarebbe quella di percorrere la strada della diplomazia, sentiero però fin qui mai solcato.
Ritornando alla decisione del Tar, i giudici osservano proprio a proposito degli atti precitati, che la SCIA con la quale il privato, rappresentando la intenzione di eseguire lavori – anche in variante ad un precedente permesso di costruire – ne alleghi la irrilevanza sotto il profilo paesaggistico, vale giustappunto a: i) iniziare il procedimento volto alla ‘abilitazione’ dell’intervento; eccitare, tra l’altro e per quel che qui viene in rilievo, la potestas di scrutinio e di verifica della Amministrazione circa la effettiva irrilevanza, a latere paesaggistico, degli agognati interventi; – la presentazione di una tale SCIA –beninteso, fatta salva la ipotesi di mendacio e di rappresentazioni fallaci, idonei ad indurre in incolpevole errore la Amministrazione, fuorviandone e compromettendone il genuino esercizio dei munera di controllo e di verifica- assume piena valenza effettuale. Poi veniva aggiunto: Epperò in assenza –ovvero, in mancanza di espresse allegazioni all’uopo da parte della Amministrazione- di rappresentazioni non veritiere o comunque aventi valenza decettiva e fuorviante, tali da ostacolare la ordinaria azione di vigilanza della Amministrazione –circostanza che, nondimeno, neanche viene allegata nel corpo del provvedimento gravato- le SCIA e la DIA presentate nel corso degli anni dalla società ricorrente, sul dichiarato presupposto della irrilevanza paesaggistica degli interventi in variante e, indi, della “non necessità” della acquisizione della previa autorizzazione paesaggistica, hanno integrato: – rituale atto di iniziativa del procedimento per la “abilitazione” alla realizzazione delle opere; – fatto giuridico costitutivo del potere-dovere per la Amministrazione di verificare – nello spatium temporis normativamente contemplato- la sussistenza delle “condizioni e dei presupposti” ex lege previsti, ivi compresi quelli riguardanti la allegata irrilevanza paesaggistica degli interventi e, indi, la dichiarata assenza della necessità di munirsi della previa autorizzazione paesaggistica. 4.2.4. Così che, decorso inutiliter il termine per l’esercizio –eventuale- dei poteri inibitori o repressivi, ha consentito per così dire la “chiusura della fattispecie”, con il perfezionamento dei titoli abilitativi, rendendo possibile per la Amministrazione –se del caso- il solo esercizio della potestas di riesame in autotutela, nei modi e nei tempi inesorabilmente forgiati all’art. 21-nonies l. 241/90.






