CRONACAPRIMO PIANO

Parcheggio della Siena, il contenzioso infinito

La vicenda giudiziaria torna davanti ai giudici. Respinta dal giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia Antonia Schiattarella l’istanza di revoca del sequestro per la demolizione delle opere chiesta da Santaroni. La società proprietaria presenta allora ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato. Contestati presunti errori di fatto e omissioni nell’esame della documentazione. Fissata l’udienza pubblica per il 9 giugno 2026. E intanto…

La storia del parcheggio della Siena, a Ischia Ponte, continua ad arricchirsi di nuovi capitoli giudiziari. Una vicenda che attraversa anni di sopralluoghi, ordinanze, ricorsi, sentenze e controricorsi, e che ancora una volta riporta al centro dell’attenzione uno dei cantieri più discussi dell’isola. L’ultimo passaggio in ordine di tempo arriva dalla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, dove la giudice Antonia Schiattarella ha rigettato l’istanza presentata dalla proprietà per ottenere la revoca del sequestro dell’area, al fine di procedere alla demolizione delle opere ritenute difformi. Una richiesta avanzata dalla Turistica Villa Miramare nella persona del suo legale rappresentante Generoso Santaroni, che puntava a rimuovere quanto contestato, ma che non ha trovato accoglimento. Nel provvedimento, il giudice ha condiviso integralmente il parere espresso dal pubblico ministero, evidenziando come «non viene allegato alcun progetto di ripristino dello stato dei luoghi», elemento ritenuto imprescindibile «in considerazione del volume edificato». In assenza di un piano dettagliato che indichi come e in che modo intervenire sull’opera, il sequestro resta dunque confermato.

La decisione del Tribunale penale si inserisce in un contesto più ampio, segnato parallelamente dal contenzioso amministrativo. Pochi mesi dopo, infatti, la società Turistica Villa Miramare S.p.A. ha depositato un ricorso per revocazione contro la sentenza con cui il Consiglio di Stato, nel novembre 2025, aveva accolto l’appello del Comune di Ischia, ribaltando il precedente verdetto del TAR Campania. In quella pronuncia, il Consiglio di Stato aveva affermato che le opere realizzate presso il parcheggio della Siena «alterano l’assetto esteriore dell’edificio del territorio in area vincolata», avendo comportato «incrementi piano-volumetrici, modifiche di sagoma e prospetti, con l’introduzione di manufatti non previsti». Secondo il Collegio, si trattava di interventi incompatibili con il regime di tutela paesaggistica dell’area. Una ricostruzione che la società proprietaria contesta radicalmente, sostenendo che la sentenza sia affetta da errori di fatto rilevanti. Nel ricorso per revocazione, lungo e articolato, si legge che «il Consiglio di Stato ha completamente omesso di esaminare e di tener conto della documentazione versata in atti», dalla quale emergerebbe, al contrario, la piena conformità delle opere ai titoli edilizi rilasciati nel corso degli anni. La società ricostruisce l’intera vicenda a partire dal permesso di costruire n. 38 del 26 novembre 2010, con cui il Comune di Ischia autorizzò la realizzazione di una sala polivalente e di un parcheggio, entrambi interrati, in località Siena. Un titolo edilizio rilasciato «sulla scorta del parere favorevole della competente Soprintendenza» e accompagnato da autorizzazione paesaggistica, successivamente prorogata e tuttora valida.

Nel ricorso si ricorda come, a seguito di esposti presentati da un comitato, la Soprintendenza abbia sollecitato verifiche, culminate nel sopralluogo del 3 febbraio 2022, quando i tecnici comunali rilevarono che «l’immobile fin qui realizzato corrisponde per sagoma, superficie e volume a quanto riportato nei grafici allegati al permesso di costruire e alle successive SCIA e DIA in variante». Nello stesso verbale si dava atto che l’altezza complessiva dell’opera «rientra in quella di progetto». Sempre secondo la società, quel sopralluogo si concluse con un accertamento di conformità sotto il profilo plano-volumetrico, tanto che l’Area Tecnica comunale ordinò solo una sospensione parziale e la riproposizione grafica delle quote di copertura. Da lì, secondo la ricorrente, sarebbero seguiti ulteriori incontri e chiarimenti tecnici, senza che il Comune adottasse provvedimenti inibitori definitivi. Il ricorso per revocazione dedica ampio spazio anche alle contestazioni successive, soffermandosi sulle presunte difformità rilevate nel 2023. Punto per punto, la società sostiene che tali rilievi siano «errati, fuorvianti o fondati su presupposti non corrispondenti alla realtà». A titolo esemplificativo, viene contestata la presunta traslazione verticale e orizzontale dell’edificio, la realizzazione di solai e locali tecnici, l’innalzamento di muri perimetrali e la presenza di una riserva idrica parzialmente fuori terra. Secondo quanto riportato negli atti, «le perizie asseverate dimostrano che le misurazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale sono basate su punti di riferimento errati» e che molte delle opere contestate «rientrano nelle tolleranze di legge o risultano completamente interrate». In più passaggi, il ricorso sottolinea che «le opere non alterano lo stato dei luoghi né l’aspetto esteriore degli edifici», richiamando le disposizioni che escludono l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi di questo tipo. Un altro elemento centrale della revocazione riguarda l’asserita omissione, da parte del Consiglio di Stato, dell’esame di una seconda autorizzazione paesaggistica semplificata, rilasciata nel 2019. In quel provvedimento, si legge che l’intervento «non costituisce elemento detrattore del valore di panoramicità del sito», «non comporta alterazione né compromissione dei caratteri tipologici e figurativi dei manufatti» e «risulta conforme a quanto in precedenza autorizzato».

Secondo la difesa della società, la mancata considerazione di questo atto avrebbe inciso in modo determinante sull’esito del giudizio. «Se la documentazione fosse stata esaminata – si legge – il Collegio non avrebbe potuto affermare la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per opere interrate e inferiori al limite del due per cento». Nel frattempo, sul fronte istituzionale, il Comune di Ischia ha già affidato la propria difesa all’avvocato Bruno Molinaro, che ha depositato la memoria di costituzione nel procedimento di revocazione, confermando l’intenzione dell’ente di sostenere la correttezza della sentenza impugnata. Ora la vicenda è destinata a tornare nuovamente davanti ai giudici amministrativi. Con un avviso di udienza pubblica, il Consiglio di Stato – Sezione VII ha comunicato che la discussione del ricorso per revocazione è fissata per il 9 giugno 2026, alle ore 9, a Roma. Sarà in quella sede che verranno esaminate le doglianze sollevate dalla società Turistica Villa Miramare e le controdeduzioni del Comune di Ischia, riaprendo formalmente un contenzioso che, a distanza di oltre quindici anni dal rilascio del primo permesso di costruire, continua a produrre nuovi atti, nuove sentenze e nuove attese.

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