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Partono i saldi invernali, l’Ascom informa

A decorrere dal 2 gennaio p.v. e per la durata complessiva  di sessanta giorni avranno inizio i saldi invernali, che secondo la definizione normativa riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

E’ quanto prevede l’art. 25, commi 17  e 18  della Legge Regionale 1/14, che a partire dal 2014 ha riformato in Campania la disciplina in materia di commercio.

 

Al riguardo appare opportuno ricordare che:

 

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  • l’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell’esercizio commerciale;

 

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  • le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo vecchio, della percentuale di sconto e del prezzo nuovo;

 

  • la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimessa alla discrezionalità del negoziante; in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante;

 

  • per i pagamenti con moneta elettronica si evidenzia che i negozianti convenzionati con carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi, così come è ammesso il pagamento a mezzo bancomat laddove sia esposto il relativo logo.

 

 

 

STUDI DI SETTORE – Chiarimenti sulla corretta appostazione dei ricavi relativi ai giochi nel modello dello studio di settore G37U “Bar, gelaterie e pasticcerie” – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2015

Con la Risoluzione del 4 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta appostazione dei ricavi relativi ai giochi nello studio di settore VG37U e nella successiva evoluzione WG37U.

Si evidenzia che il documento di prassi in esame è la risposta ufficiale ad una espressa richiesta di chiarimenti sulla questione da parte della Confcommercio di Bologna.

Entrando nel merito della citata Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato, in primis, che lo studio di settore WG37U, approvato con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, si applica ai contribuenti esercenti l’attività di impresa del commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, gelaterie e pasticcerie (codice attività 47.24.20); gelaterie e pasticcerie (codice attività 56.10.30); gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice attività 56.10.41); bar e altri esercizi simili senza cucina (codice attività 56.30.00).

Ai fini dell’applicazione del predetto studio, l’Amministrazione finanziaria ha, quindi, precisato che – ai sensi del citato Decreto del 23 dicembre 2013 – in caso di esercizio di più attività d’impresa ovvero di più attività professionali, per attività prevalente deve intendersi quella da cui deriva, nel periodo di imposta, la maggiore entità rispettivamente dei ricavi e dei compensi.

Nel documento di prassi in esame, inoltre, viene evidenziato che lo studio di settore WG37U si applica anche ai contribuenti che svolgono – insieme alle attività oggetto dello studio – una o più delle seguenti attività:

  1. ristorazione con somministrazione (codice attività 56.10.11);
  2. ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice attività 56.10.20);
  3. ristorazione ambulante (codice attività 56.10.42);
  4. gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (codice attività 90.00.02), anche se limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi di gioco lecito con vincite in denaro, in veste di esercenti o possessore degli apparecchi medesimi;
  5. sale giochi e biliardi (codice attività 93.29.30).

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, precisato che lo studio di settore in questione è applicabile anche in presenza delle attività complementari di cui alle succitate lettere a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme di tali attività complementari.

In presenza delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e), lo studio di settore è, invece, applicabile se i ricavi delle attività oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle citate attività complementari di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme delle medesime attività complementari di cui alle lettere d) ed e).

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate – rispondendo al quesito posto dalla Confcommercio di Bologna – ha, quindi, chiarito che i ricavi afferenti l’attività di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (di cui al codice attività 92.00.02) devono essere indicati al rigo F01 del modello studio di settore VG37U e WG37U, relativo ai ricavi derivanti da prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa.

Tuttavia, nel caso in cui le attività indicate nei succitati punti d) ed e), siano esercitate in maniera prevalente dall’impresa, la stessa dovrà compilare lo studio di settore VG54U relativo all’attività “Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento”.

 

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