CRONACAPRIMO PIANO

Pasticcio al concorso vigili, chiesto l’annullamento della graduatoria

Una risposta esatta sarebbe stata considerata nulla causando la perdita di 1.33 punti per due partecipanti alla procedura: di converso, sarebbero stati ingiustamente avvantaggiati altri concorrenti. E adesso la parola passa al TAR

Mettiamola così, ultimamente all’ombra del Torrione con i concorsi non sono propriamente fortunati. Non si è ancora spenta l’eco dell’epilogo di quello legato all’assunzione a tempo indeterminato di undici istruttori amministrativi: la graduatoria finale, infatti, è quasi passata in secondo piano di fronte alle assenze di tre candidati pesanti che in maniera apparentemente inspiegabile hanno rinunciato a sostenere venerdì mattina l’esame orale che pure gli avrebbe verosimilmente garantito un posto di lavoro che di questi tempi è oro colato. Tre defezioni che non mancheranno di suscitare polemiche e scatenare i soliti sospetti e teoremi e purtroppo mai come in questo caso è opportuno sottolineare che la cosa è abbastanza scontata, prevedibile e finanche inevitabile. Ma andando a ritroso nel tempo non è che le cose vadano meglio, tutt’altro. Anzi, nel caso del concorso indetto dal Comune di Forio per l’assunzione di cinque agenti di polizia municipale non siamo in presenza di inciuci ma di un vero e proprio ricorso all’autorità giudiziaria e nello specifico al Tar Campania. A firmarlo due partecipanti inseriti nella graduatoria finale (a scorrimento per altre successive eventuali assunzioni da parte dell’ente turrita ma anche di altri municipi che vi possono attingere).

IL RICORSO DEGLI AVVOCATI VITO TROFA ED ELENA NONNO

Ma che cosa lamentano i due ricorrenti? Prima di scendere nei dettagli cerchiamo di riepilogare la vicenda e i lati oscuri che presenta. Entrambi hanno impugnato la graduatoria finale e gli atti connessi e consequenziali per un chiaro errore nelle risposte che gli esaminatori hanno considerato “corrette”. Uno scivolone che di fatto avrebbe finito col determinare una graduatoria finale “falsata” con partecipanti in posizioni di vantaggio che, in alcuni casi, non avrebbero nemmeno potuto maturare il diritto a sostenere le prove orali. I ricorrenti – assistiti dagli avvocati Vito Trofa ed Elena Nonno – censurano l’operato dell’amministrazione comunale di Forio ritenuto “affetto da palese difetto istruttorio e dall’erroneità dei presupposti, tenuto conto dell’errore di impostazione dello strumento utilizzato per la correzione, il tutto in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa la quale nel caso delle procedure concorsuali deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati”. Nel caso di specie, lamentano i legali, coloro che hanno fornito la risposta esatta – mostrando così di conoscere le norme che disciplinano il codice della strada – si sono incredibilmente trovati ad essere penalizzati con decurtazione del proprio punteggio a favore di coloro che invece hanno fornito una risposta errata. Una circostanza che, laddove confermata dalla magistratura amministrativa, sarebbe quasi surreale ed avrebbe del clamoroso ma non solo. Aspettando l’udienza che si svolgerà a breve (nella prima decade di ottobre), appare chiaro come le conseguenze dell’eventuale riforma o annullamento in toto della graduatoria sarebbero pesanti tenendo conto che sono state già effettuate le prime assunzioni e che a breve termine ne sono previste altre. Una rivoluzione, di fatto, equivarrebbe a un vero e proprio “terremoto”.

COMUNE E CANDIDATI NEL MIRINO DEI RICORRENTI

AVVOCATO VITO TROFA

Il ricorso è stato effettuato contro il Comune di Forio e Marianna Ciaramaglia, Martina Alfano, Roberto Finzi, Alessandro Baiano, Piergiuseppe Barbieri e Giovanni Calise e si chiedono annullamento e riforma “della graduatoria finale e della relativa determina dirigenziale n. 958 del 10.07.2019, pubblicata sul sito ufficiale dell’Amministrazione con cui è stata approvata la graduatoria di cui al concorso bandito dal Comune di Forio per l’assunzione di n. 5 Agenti di Polizia Municipale Cat. C.; – della Graduatoria allegata alla determinazione dirigenziale n. 794 del14.06.2019 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 958 del 10.07.2019; del verbale di commissione n. 3 del 26.04.2019 recante le operazioni effettuate in sede di prova scritta, nonché la procedura di correzione automatizzata dei test a risposta multipla svolti dai candidati alla procedura selettiva; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente”. Il ricorso ricorda tutti i passaggi, dalla composizione della commissione esaminatrice passando per l’incarico alla ditta esterna “Tempi Moderni” per preparare i quiz. Si arriva così alla pubblicazione della graduatoria finale dopo che la stessa aveva già subito una modifica: è il 10 luglio e la determina dirigenziale di riferimento è la numero 938.

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IL PRESUNTO PASTICCIO SULLA RISPOSTA AL QUESITO N. 28

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AVVOCATO ELENA NONNO

E’ in quel momento che i ricorrenti acquisiscono l’intera documentazione inerente alla procedura di gara dalla quale hanno potuto avvedersi un errore in valutazione. In particolare, come si legge in uno dei due ricorsi, nei confronti del candidato l’oggetto del contendere è in relazione al quesito n. 28 che era così formulato: “Guidare un veicolo senza avere conseguito la patente di guida comporta: a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo; b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo; c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo”. Da qui nasce lo scivolone che avrebbe compromesso la bontà della graduatoria, non a caso nell’atto si legge: “Ebbene, il candidato ha, ovviamente, indicato come risposta esatta la lettera a); il correttore ottico, invece, risulta aver indicato incredibilmente come risposta corretta la lettera c). L’errore di valutazione circa la domanda n. 28 ha notevolmente inciso sulla composizione finale della graduatoria (data dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta ed in quella orale) in quanto a causa dello stesso, il sig. (… omissis), nonostante avesse indicato la risposta oggettivamente corretta al quesito menzionato, non si è visto riconoscere il punteggio dovuto pari ad 1 punto, ma addirittura si è visto assegnare una penalità pari a – 0,33 punti (frutto della risposta erroneamente considerata sbagliata). Al ricorrente, quindi, è stato attribuito un punteggio complessivamente inferiore di 1,33 punti”. Ma non è tutto, sempre il difensore aggiunge: “Vi è di più, qualora la correzione automatizzata avesse rilevato come giusta la risposta a) ed errata la risposta c) al quesito 28, diversi candidati – risultati in graduatoria definitiva in posizioni migliori rispetto al sig. (… omissis) – non avrebbero raggiunto la sufficienza e sarebbero quindi risultati inidonei allo svolgimento delle successive prove orali, con evidente avanzamento di posizione per l’odierno ricorrente e conseguenze vantaggiose in caso di scorrimento della stessa o di richieste di mobilità da parte di altre Amministrazioni”. Insomma, un pasticcio non da poco, qualora ovviamente lo stesso fosse confermato dai giudici del Tribunale Amministrativo della Campania.

PUNTI ATTRIBUITI E SOTTRATTI PER ERRORE, COSI’ LA GRADUATORIA FU FALSATA

Nel ricorso si specifica anche per quale motivo il soggetto che ha partecipato al concorso avesse risposto correttamente e poi si continua a battere sul punto dolente rimarcando che “Il ricorrente, è stato quindi ingiustamente penalizzato da un evidente errore di impostazione del correttore ottico di cui egli ha potuto avvedersi soltanto a seguito dell’accesso agli atti. Proprio a causa dell’errore di valutazione al quesito n. 28, il sig. (… omissis) si è visto attribuire un punteggio inferiore dell’1,33 (mancato riconoscimento di 1 punto per aver indicato la risposta corretta + penalizzazione dello 0,33 per aver indicato la risposta erroneamente considerata sbagliata in sede di correzione), che ove assegnato, avendone egli diritto, gli avrebbe consentito di conseguire un punteggio finale complessivo di 43,35 punti. Ma a completare quello che sarebbe un vero e proprio “casino” ci si mettono anche altre valutazioni che vengono debitamente esternate dai legali: “L’analisi della documentazione ha fatto emergere ulteriori criticità a seguito dell’errore di valutazione sulla contestata domanda in sede di correzione. Il correttore (evidentemente male impostato), ha commesso lo stesso errore di valutazione per tutti i candidati compresi nel primo gruppo di selezione che hanno dovuto rispondere al medesimo quesito n. 28. Ciò ha comportato una totale distorsione della graduatoria finale in quanto il correttore ha erroneamente attribuito ai candidati che hanno barrato come esatta la risposta c) 1 punto, con la conseguenza che a tali soggetti è stato attribuito, all’esito finale, un punteggio ingiustamente maggiorato di 1,33 punti (1 punto attribuito per aver considerato giusta la risposta c) in realtà sbagliata + 0,33 punti di penalità che sarebbero conseguiti alla corretta valutazione di erroneità della risosta barrata dai concorrenti). Tale difetto di valutazione ha fatto sì che che alcuni candidati, graduati in posizioni migliori rispetto all’odierno ricorrente, siano stati illegittimamente considerati idonei allo svolgimento delle prove orali senza però aver raggiunto la sufficienza al test scritto (pari a 21 punti)” E nel passaggio successivo viene anche spiegato il perché: “L’analisi delle prove d’esame ha evidenziato, infatti, che i candidati Marianna Ciaramaglia, Martina Alfano, Roberto Finzi, Alessandro Baiano, Piergiuseppe Barbieri e Giovanni Calise, tutti ricompresi nel primo gruppo in sede di esecuzione 8 del test scritto, al citato quesito n. 28 hanno barrato come esatta la risposta c), con la conseguenza che il loro punteggio deve essere ridotto nella misura di 1,33 punti: Risulta di tutta evidenza che qualora l’attività di correzione dei test fosse avvenuta in maniera esatta, i menzionati candidati avrebbero tutti ottenuto alla prova scritta punteggi inferiori alla sufficienza individuata in 21 punti, con conseguente inidoneità dallo svolgimento delle prove orali ed esclusione della graduatoria. Tale circostanza comporterebbe l’avanzamento dell’odierno ricorrente che dalla posizione n.34 si collocherebbe al n.28”.

«PALESE DIFETTO ISTRUTTORIO E ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI»

La graduatoria finale, secondo gli avvocati Vito Trofa ed Elena Nonno, si troverebbe ad essere così completamente rivoluzionata con evidenti ripercussioni positive per i loro assistiti che nella parte finale del documento non mancano di riservare un’altra stoccata scrivendo: “Tutto quanto argomentato dimostra che nella vicenda per cui è causa l’operato dell’Amministrazione resistente è affetto da un palese difetto istruttorio e dall’erroneità dei presupposti, tenuto conto dell’errore di impostazione dello strumento utilizzato per la correzione, il tutto in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa la quale ‘nel caso delle procedure concorsuali deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati’ (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2012) 06-07- 2012, n. 3264; cfr. in senso conforme anche TAR Toscana- Firenze, Sez. II, n. 1885/2008). Si impone, pertanto, la rettifica del punteggio complessivo assegnato al Sig. Aiello pari a 43,35 punti, nonché la riformulazione dell’intera graduatoria alla luce 9 dell’evidente errore di valutazione svolto in sede di correzione del quesito n. 28 I gruppo prova scritta, con successiva esclusione dalla graduatoria finale dei candidati risultanti inidonei in seguito alla corretta determinazione del punteggio effettivamente spettante.

LA RICHIESTA: ANNULLARE LA GRADUATORIA E RIFORMULARLA

La parte finale, oltre alle conclusioni nelle quali naturalmente si chiede l’accoglimento del ricorso previa sospensiva, contiene anche l’istanza cautelare nella quale si legge: “Il fumus boni iuris traspare dai motivi di ricorso. Parimenti sussistente è il pregiudizio grave ed irreparabile considerando la lesione subìta dal ricorrente al diritto al lavoro costituzionalmente garantito: infatti, per effetto dell’errata valutazione della risposta data al quesito n. 28 I gruppo test scritto, il ricorrente si trova in posizione inferiore rispetto a quella cui avrebbe diritto alla luce dell’esito delle prove d’esame svolte, con conseguente ubicazione immotivatamente svantaggiata in graduatoria ed ingiustificata penalizzazione in caso di scorrimento della stessa per assunzioni da parte del Comune di Forio o richieste di mobilità provenienti da altre Amministrazioni. Si chiede, pertanto, che vengano adottate le opportune misure cautelari anche propulsive affinché, anche nell’interesse pubblico, venga riformulata la graduatoria evitando che soggetti risultati non idonei (in quanto insufficienti nella prova scritta) vengano assunti in servizio in luogo di altri maggiormente titolati ed ingiustamente graduati in posizioni sottostanti”. Insomma, l’impressione è che ci si prepari ad una battaglia giudiziaria tutt’altro che scontata e che potrebbe cambiare uno stato dell’arte che con le prime assunzioni ha già preso una sua forma. Resterà tale o si troverà con l’essere difficilmente stravolta? Ai posteri, pardon ai giudici, l’ardua sentenza.

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