CRONACA

Pensione di invalidità e ordinaria di invalidità: facciamo chiarezza

a cura dell’Avvocato Lelio Mancino

Quando si parla di invalidità, spesso si crea confusione tra due istituti giuridici distinti: la pensione di invalidità civile e la pensione ordinaria di invalidità INPS. Sono prestazioni profondamente diverse, per finalità, requisiti e modalità di erogazione.

La pensione di invalidità civile

La pensione di invalidità civile è una prestazione assistenziale. Viene riconosciuta alle persone che, a seguito di una patologia fisica o psichica, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Non è necessario aver versato contributi. Conta esclusivamente l’accertamento sanitario. È soggetta a limiti di reddito personali stabiliti annualmente dalla legge. Può essere richiesta dai 18 ai 67 anni; al compimento dei 67 anni si trasforma in assegno sociale sostitutivo. La sua natura è dunque legata alla tutela della persona invalida in quanto cittadino, non in quanto lavoratore. Esempio pratico:

Maria, 45 anni, non ha mai lavorato e non ha versato contributi. A causa di una grave malattia, le viene riconosciuta un’invalidità civile del 75%. Pur non avendo contributi, può accedere alla pensione di invalidità civile, a condizione che i suoi redditi non superino i limiti previsti dalla legge.

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La pensione ordinaria di invalidità (POI)

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La pensione ordinaria di invalidità, disciplinata dalla legge n. 222/1984, è invece una prestazione previdenziale, quindi legata alla contribuzione versata. Richiede che la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo. Occorre aver maturato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda. È concessa per 3 anni, rinnovabile due volte. Dopo il terzo rinnovo diventa definitiva. Può coesistere con un’attività lavorativa, ma l’INPS verifica periodicamente i requisiti sanitari. Qui il diritto nasce non da una condizione di bisogno economico, ma dal rapporto assicurativo con l’INPS. Esempio pratico: Giovanni, 52 anni, ha lavorato per oltre 20 anni come operaio e ha versato regolarmente i contributi. A seguito di un grave problema cardiaco, la sua capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. Può chiedere la pensione ordinaria di invalidità all’INPS, grazie alla sua storia contributiva, anche se i suoi redditi personali superano le soglie previste per l’invalidità civile.

Le differenze principali

La pensione di invalidità civile è assistenziale, richiede solo il requisito sanitario e il rispetto di una soglia reddituale. La pensione ordinaria di invalidità è previdenziale, necessita di contributi e ha carattere temporaneo prima di diventare definitiva. La distinzione è fondamentale: chi presenta domanda all’INPS deve sapere se la propria condizione rientra nell’una o nell’altra fattispecie. Un errore può tradursi in un rigetto e in una perdita di tempo prezioso. L’invito, quindi, è a informarsi bene, farsi assistere da professionisti e non sottovalutare l’importanza di questi strumenti che rappresentano una forma concreta di tutela in situazioni di fragilità.

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