CRONACAPRIMO PIANO

Pestaggio in albergo, si chiude il cerchio

La sentenza del Tribunale di Napoli chiarisce quanto era già noto da tempo: C.N. condannato per violenza sessuale a 1 anno e 4 mesi. Fu lui e non Boris Boffelli a molestare la moglie di uno dei due fratelli Pettinati che poi lo pestarono selvaggiamente causandogli la perdita di un occhio. All’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Pettorino, riconosciute le attenuanti

Non c’erano dubbi, e da tempo, ma adesso lo dice anche una sentenza del Tribunale di Napoli.
La vile aggressione cui venne sottoposto il cameriere dell’Hotel President Boris Boffelli da parte dei fratelli Ciro e Gennaro Pettinati (poi entrambi condannati a quattro anni e quattro mesi di reclusione) fu effettivamente oggetto di uno scambio di persona. Il Boffelli venne pestato in maniera cruenta e violentissima, al punto tale da aver perso un occhio dopo essere stato colpito anche con una bottiglia in pieno volto. A molestare la moglie di uno dei due fratelli non era stato lui ma un collega di lavoro, adesso riconosciuto colpevole di violenza sessuale e condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Una verità giudiziaria che aggiunge ulteriore dolore alla drammatica disavventura patita da un lavoratore che dal punto etico si era sempre comportato irreprensibilmente nello svolgimento della sua attività e che soprattutto in quella storia non c’entrava davvero proprio nulla.

LA DRAMMATICA AGGRESSIONE DELL’AGOSTO 2022

La vicenda che ha portato alla condanna di C.N., cameriere stagionale dell’Hotel President di Ischia – difeso dall’avvocato Stefano Pettorino – risale all’agosto 2022. La sentenza della IX sezione penale del Tribunale di Napoli, presieduta da Vincenzo Caputo con giudice estensore Simona Cangiano, ricostruisce dettagliatamente la storia di G.C., donna “che stava affrontando un periodo difficile della propria vita, essendo sottoposta a chemioterapia per un tumore al seno”. Secondo la ricostruzione dei giudici del Tribunale, “la mattina del 21 agosto 2022 la donna era solita recarsi al ristorante dell’hotel per prendere la colazione da portare in camera al marito e ai figli. Alla macchinetta del caffè era presente un cameriere – alto circa un metro e ottantacinque, scuro di carnagione e senza capelli – che, guardandola con insistenza, le aveva rivolto complimenti del tipo “come sei bella, che bella ragazza”. La donna si era allontanata, imbarazzata, senza raccontare nulla. Ma “l’indomani mattina, lo stesso uomo, rivedendola al ristorante, le si era subito avvicinato, dicendole con tono confidenziale: ti sei appena svegliata, hai dormito poco, tuo marito e i bambini dove stanno?”. Lei non rispose e provando a far finta di nulla spostò verso il buffet. È a quel punto che, secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, “l’uomo le si era avvicinato da dietro, esercitando pressione con il corpo, poggiandole leggermente le labbra sul collo, dietro l’orecchio, e sussurrandole: mi dai il tuo numero di telefono, sono un uomo serio, non lo dico a nessuno”. “Dopo un primo momento di terrore”, racconta la sentenza, “la donna era rimasta pietrificata, poi era riuscita a divincolarsi e correre in stanza in lacrime”.

LA REAZIONE, L’AGGRESSIONE E LO SCAMBIO DI PERSONA

Rientrata in camera, la donna raccontò tutto al marito, Ciro Pettinati, che cercò di calmarsi. Ma verso l’ora di pranzo, accecato dalla rabbia, insieme al fratello Gennaro si diresse nella sala ristorante, dove si trovava il cameriere Boris Boffelli. Convinti che fosse lui l’autore della molestia, lo aggredirono. Nella sentenza si legge: “Pettinati Ciro e Pettinati Gennaro colpirono il Boffelli al viso con un pugno, al capo con una bottiglia di vetro, e ancora con calci e pugni, provocandogli lesioni personali gravi e la perdita di un occhio”. Solo più tardi si scoprì che il cameriere picchiato non era il responsabile. Il direttore dell’hotel, Giuseppe Di Meglio, ha ricordato in aula: “Durante un turno di pranzo al ristorante due ospiti strattonarono e picchiarono un mio dipendente. Più tardi seppi che uno dei due si era detto offeso per un apprezzamento fatto alla moglie. In quell’occasione erano in servizio due camerieri calvi, Boris Boffelli e Ciro Napolano”.

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L’INDAGINE E IL RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO

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L’indagine affidata agli agenti del al Commissariato Vicaria-Mercato (i fratelli Pettinati e i loro familiari, lo ricordiamo, furono invitati a lasciare l’albergo il giorno successivo la violenta aggressione, visto anche il clima che si era creato all’interno della struttura ricettiva) chiarì la dinamica. L’ispettore Fabio Canovaro predispose un album fotografico con dodici immagini di dipendenti della struttura: “La signora G.C. riconobbe senza ombra di dubbio il soggetto ritratto nella fotografia n. 7, corrispondente a C.N., come autore della violenza”. La descrizione fornita coincideva: “Alto circa m. 1,85, calvo, scuro di carnagione, corporatura media”. Il Tribunale osserva che nel dispositivo che “il riconoscimento fotografico è avvenuto con sicurezza e senza esitazioni, rafforzando l’attendibilità della persona offesa”.

LE UDIENZE PROCESSUALI E LA DIFESA

Il dibattimento si aprì il 3 dicembre 2024. L’11 febbraio 2025 venne ascoltata la parte civile, che confermò “integralmente quanto già dichiarato nella querela”. Il 29 aprile furono sentiti i testimoni del Pubblico Ministero. All’udienza dell’8 luglio 2025 C.N. accettò di sottoporsi all’esame, negando ogni addebito: “Non ho fatto nulla di male. Una donna mi chiese un vassoio e io gliel’ho dato. Poi ho sentito che c’era stata una lite”. I giudici non gli credettero. “L’imputato – si legge – non ha offerto alcuna spiegazione logica delle ragioni per cui la vittima avrebbe dovuto accusarlo falsamente di un fatto di tale gravità, non conoscendolo e non avendo avuto con lui alcun diverbio”. Per il Tribunale “l’istruttoria dibattimentale ha fornito prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell’imputato”. Le dichiarazioni della donna sono state ritenute “intrinsecamente attendibili per linearità, puntualità e costanza”. “Assolutamente logica – scrive il Collegio – la reazione della vittima all’atto sessuale subito, tanto inopportuno quanto inaspettato e certamente non provocato. Pietrificata, riuscì a divincolarsi e a fuggire in lacrime”. Il Tribunale ha ricordato che “è pacifico in giurisprudenza che il giudice possa fondare il proprio convincimento anche esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto”. Ha poi aggiunto: “La violenta reazione del marito e del cognato ai danni di un cameriere estraneo rappresenta, in un certo qual modo, un riscontro al narrato della vittima, poiché avvenuta immediatamente dopo il racconto dell’accaduto”.

QUALIFICAZIONE DEL REATO, ATTENUANTI E PENA

Per i giudici, la condotta di C.N. integra pienamente il delitto di violenza sessuale. “Senza dubbio – scrivono – integra il delitto di cui all’articolo 609 bis c.p. la condotta dell’imputato consistente nel bloccare con il proprio corpo la vittima e sfiorarle il collo con le labbra, sussurrandole frasi di approccio”. La violenza, sottolinea la sentenza, “è da ravvisare nell’atto di bloccare la vittima che, stretta tra il corpo dell’uomo e il tavolo, non aveva possibilità di movimento e di sottrarsi all’iniziativa”. Quanto all’atto sessuale, i giudici affermano che “lo sfioramento con le labbra del collo, senza il consenso della persona offesa, costituisce un atto sessuale, poiché il collo, nella parte retro-auricolare, è una zona erogena”. Sull’elemento soggettivo, il Collegio cita la Suprema Corte di Cassazione è a riguardo esplicita: “Non è necessario che la condotta sia finalizzata al soddisfacimento del piacere dell’agente; è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere”. Il Tribunale ha escluso la particolare tenuità del fatto, ritenendo che “la condotta ha provocato un turbamento non lieve in una donna già provata dalla malattia”. Tuttavia, ha riconosciuto l’attenuante della “minore gravità del fatto”, precisando che “l’atto sessuale è stato limitato al collo della vittima, senza intaccare le parti intime”. Sono state inoltre riconosciute le circostanze attenuanti generiche, “tenuto conto del comportamento processuale dell’imputato, incensurato, che ha acconsentito all’acquisizione delle dichiarazioni della vittima evitando ulteriori sofferenze”. La pena è stata fissata in un anno e quattro mesi di reclusione, partendo da una base di due anni ridotta per le attenuanti. Segue la condanna “al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 1.000 euro”. Il Tribunale ha inoltre disposto che la sospensione condizionale della pena sia subordinata a due condizioni: “Il pagamento della provvisionale entro tre mesi dal passaggio in giudicato e la partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. Infine, “ai sensi dell’articolo 609 nonies c.p., l’imputato è interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno, nonché dai pubblici uffici per la durata della pena”.

IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO

Nel motivare la condanna civile, il Collegio ha sottolineato: “La parte civile ha subito un evidente trauma, vieppiù aggravato dalla difficile condizione psicologica connessa alla patologia oncologica dalla quale stava uscendo nello stesso periodo”. La sentenza dispone quindi il risarcimento e la rifusione delle spese processuali in suo favore, quantificate in 1.355,33 euro oltre accessori di legge, da porre provvisoriamente a carico dello Stato poiché la donna era ammessa al patrocinio gratuito. Nel dispositivo finale, il Tribunale dichiara C.N. “colpevole del reato di cui all’articolo 609 bis c.p.” e, ritenute le attenuanti, lo condanna alla pena di “anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”. La decisione del Tribunale di Napoli chiude un capitolo complesso, nel quale la violenza subita da una donna malata e l’errore di persona che portò al pestaggio di un innocente si intrecciano in un’unica, dolorosa vicenda. “L’efferata reazione dei fratelli Pettinati ai danni del Boffelli – si legge in sentenza – rappresenta, in un certo qual modo, un riscontro al narrato della vittima”. Tre anni dopo i fatti, la sentenza riconosce definitivamente che il cameriere aggredito fu vittima di un errore e che a molestare Giulia Capozzoli fu un altro uomo: C.N., oggi condannato per violenza sessuale.

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