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Piazza degli Eroi, il Consiglio di Stato conferma la “stangata” al Comune

La vicenda, all’epoca, fece scalpore. E non solo dal punto di vista politico, ma anche se non soprattutto per quelli che furono i contrasti “malcelati” tra l’attuale sindaco d’Ischia, Enzo Ferrandino, ed il suo predecessore, l’omonimo Giosi. Tutta colpa di quel progetto e di quei lavori appaltati per il restyling di Piazza degli Eroi mai effettuati, che avevano portato la ditta che si era aggiudicata le opere a rivolgersi alla magistratura. E dal Tar era arrivata una mazzata pesante per il Comune di Ischia, che si vide condannato ad un risarcimento pari a circa cinquantamila euro, spicciolo più spicciolo meno. Una sentenza dinanzi alla quale l’ente di via Iasolino si appellò ricorrendo al Consiglio di Stato. Adesso, però, anche l’ultimo grado di giudizio conferma le ragioni dell’azienda ricorrente, il Consorzio Stabile Egeco S.C.A.R.L., rappresentato dagli avvocati Antonio Ausiello e Massimo Caiano. Di fatto il collegio “definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie parzialmente l ‘appello principale e l’appello incidentale ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda risarcitoria nei termini di cui in motivazione”.

Parzialmente, avete capito bene. Perché se da una parte le motivazioni dei ricorrenti non hanno trovato accoglimento, le cose sono andate in maniera decisamente diversa per quanto riguarda la parte legata al cosiddetto “quantum debeatur”. Nello specifico i giudici del Consiglio di Stato rimarcano che “Va precisato che, malgrado il danno da lucro cessante avrebbe potuto essere liquidato soltanto se l’aggiudicatario provvisorio avesse dimostrato di aver perso occasioni di guadagno alternative, la censura dell’appellante non si occupa specificamente della spettanza di tale voce di danno né della prova relativa, sicché sul punto si è formato un giudicato implicito. Piuttosto, l’appellante critica il quantum del risarcimento, riferito dal T.A.R. al mancato conseguimento dell’aggiudicazione definitiva e stimato nella misura del 3% della base d’asta, oltre rivalutazione ed interessi.

Sebbene si tratti di liquidazione necessariamente equitativa e sebbene non risultino addotte specifiche ragioni di incongruità della percentuale del 3% individuata dal primo giudice, la liquidazione si presenta irragionevolmente eccessiva laddove commisura questa percentuale alla base d’asta, e non alla base d’asta ribassata (alla quale, d’altronde, ha fatto riferimento il Consorzio, in via principale, con la domanda introduttiva, pur nel presupposto di una maggiore percentuale di danno). Il danno da lucro cessante va perciò liquidato nella misura del 3% del prezzo offerto dal Consorzio, aggiudicatario provvisorio, così accogliendosi parzialmente l’appello principale”.

Nel passaggio successivo si arriva per l’appunto alla quantificazione del danno e i magistrati aggiungono: “In punto di quantificazione del danno risarcibile, va peraltro accolto l’appello incidentale laddove censura il mancato riconoscimento a titolo di danno emergente delle spese sostenute dal Consorzio per partecipare alla gara. Non costituisce una valida ragione di esclusione la circostanza che si sia trattato di spese necessarie per l’acquisizione della posizione di aggiudicatario provvisorio, come ritenuto dal Tribunale. Infatti, proprio tale acquisizione si è rivelata causa di danno per il Consorzio dato l’esito infausto del procedimento. Il danno emergente va perciò risarcito ed è costituito dalle spese di € 140,00 per il contributo all’Autorità e di € 40,00 per le polizze fideiussorie, nonché di € 21.237,00 per spese progettuali tecniche per l’elaborazione dell’offerta. Queste ultime spese – documentate soltanto mediante la produzione delle fatture n. 24 e n. 35 del 30 novembre 2015- andranno rimborsate solo se, e nella misura in cui, il Consorzio fornirà alla stazione appaltante copia dei pagamenti effettuati, così dimostrando l’effettivo sostenimento del costo”. La chiosa finale è abbastanza chiara: “In conclusione, accogliendo parzialmente appello principale ed appello incidentale, la sentenza va riformata con accoglimento della domanda risarcitoria per lucro cessante, nella misura del 3% del prezzo offerto, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria già liquidata in sentenza, e per danno emergente negli importi ed alle condizioni sopra specificati, oltre interessi legali dalla data degli esborsi al soddisfo. L’accoglimento parziale dell’appello principale e di quello incidentale consente di compensare le spese del presente grado per soccombenza reciproca”.

Insomma, la mazzata rimane, per quanto dimezzata rispetto a quella decisa dal Tar. Ma arriva la conferma che all’epoca dei fatti fu compiuto un mezzo “papocchio” di cui oggi inevitabilmente il Comune di Ischia paga le conseguenze. Cala così il sipario su una vicenda che all’epoca suscitò un grosso polverone e non soltanto perché le voci di dentro parlarono di un Giosi letteralmente adirato con colui che era il suo vice ma anche per gli inevitabili riflessi causati da una delle tante interrogazioni di Carmine Bernardo, che scrisse anche al segretario comunale ed al Prefetto di Napoli. I lavori che poi non vennero eseguiti verosimilmente perché non ci sarebbero stati i tempi per portarli a compimento senza perdere il finanziamento furono affidati, per la cronaca, con determinazione 122 dell’ufficio tecnico comunale del 4 febbraio 2015.

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Gaetano Ferrandino

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