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Piazza degli Eroi, la sentenza del Tar “pro ditta” fa scuola

DI CORRADO ROVEDA

ISCHIA – “La cattiva gestione dei tempi e dell’organizzazione del procedimento, ove lesivi della legittima aspettativa alla stipulazione di un contratto pubblico, rappresentano un’ipotesi di responsabilità da contatto qualificato della stazione appaltante, così come chiarito dalla sentenza del T.A.R. Napoli in commento, la quale ha altresì specificato il quantum del risarcimento dei danni spettanti all’aggiudicataria provvisoria per la revoca della procedura ad evidenza pubblica”. Così l’autorevole sito di settore Altalex commenta la sentenza del Tar che riguarda Ischia e che peraltro ha fatto molto discutere, inerente il risarcimento concesso alla ditta che si era aggiudicata i lavori a Piazza degli Eroi, poi mai realizzati. Ed è, a dirla tutta, un giudizio decisamente tranciante.

Il portale ricorda che la sentenza in commento concerne una gara d’appalto per l’affidamento di lavori di riqualificazione urbana, indetta dal Comune di Ischia con determinazione dirigenziale n. 122 del 4 febbraio 2015, aggiungendo anche che la stessa “era stata caratterizzata da ritardi nella pubblicazione del bando sulla GURI, tali da aver comportato il differimento del termine per la presentazione delle offerte al 31 agosto 2015, situazione a cui si erano aggiunti lunghi tempi di svolgimento delle operazioni di selezione del contraente, che avevano condotto all’individuazione della società aggiudicataria provvisoria solamente in data 31 dicembre 2015”. Il passaggio successivo fu che “tale società veniva poi edotta, con nota della stazione appaltante dell’8 marzo 2016, della revoca della gara a causa del mancato rispetto dei ‘tempi prescritti dalla convenzione regolante i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune di Ischia circa i finanziamenti’ necessari alla realizzazione delle opere oggetto d’appalto. Il provvedimento motivava il mancato rispetto del predetto termine a causa della perdurante carenza di organico della stazione appaltante, rammentando altresì la clausola del bando avente ad oggetto la rinuncia da parte dei concorrenti a pretese in caso di ritiro degli atti di gara per perdita dei finanziamenti regionali. Nel predetto provvedimento, inoltre, venivano richiamate due note interne della stazione appaltante, nelle quali si rilevavano anomalie tecniche nel progetto dell’aggiudicataria provvisoria”.

Una decisione che ovviamente la ditta non poteva accettare di buon grado e non a caso anche Altalex ricorda come “avverso tale revoca proponeva ricorso la predetta aggiudicataria, chiedendo l’annullamento del provvedimento per mancata partecipazione al procedimento di revoca e per eccesso di potere per carenza di motivazione, lamentando inoltre l’illegittimità della predetta clausola del bando. Veniva altresì formulata domanda risarcitoria in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario per responsabilità precontrattuale del Comune”. Il secondo capitolo riguarda il giudizio sull’azione impugnativa, nel quale si rileva che “come rilevato dai giudici amministrativi, il ricorso presentato consta di due separate azioni, l’una di tipo impugnatorio, rivolta contro il provvedimento di revoca della stazione appaltante, l’altra di natura risarcitoria. Con riferimento all’azione impugnatoria, la sentenza in commento non contiene statuizioni particolarmente significative, confermando orientamenti giurisprudenziali già consolidati. In particolare, il T.A.R. Napoli, riguardo alla lamentata lesione delle garanzie partecipative della ricorrente, ha confermato come l’autotutela, ove riguardi atti endoprocedimentali quali l’aggiudicazione provvisoria, non impone alcun obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di ritiro (ex multis Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3746). In punto di asserita carenza motivazionale della revoca, la sentenza in commento respinge la tesi della ricorrente ravvisando, invece, come il mancato rispetto dei termini fissati in sede di convenzione tra Regione e Comune e le carenze progettuali riscontrate rappresentino due autonomi rilievi, ciascuno dei quali idoneo e “sufficiente a giustificare il ritiro dell’intero procedimento”.

L’ultimo passaggio riguarda il giudizio sull’azione risarcitoria, nel quale si osserva che “La sentenza in commento si sofferma successivamente sulla domanda risarcitoria, enunciando principi alquanto significativi. Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ravvisato la lesione del legittimo affidamento dell’aggiudicataria provvisoria ad una conclusione del procedimento di gara che fosse utile ad assicurarle la qualità di aggiudicataria definitiva e, quindi, di contraente del Comune di Ischia. Tale vulnus, come visto, non è riconducibile all’illegittima attività provvedimentale della stazione appaltante, bensì alla condotta colpevole dell’amministrazione nella gestione della procedura di gara, caratterizzata da inefficienze e ritardi. Benché la sentenza riconosca che vi sia stato ‘un inutile coinvolgimento della società ricorrente in una vicenda ed in un rapporto pervenuto ad un punto di sostanziale ed irreversibile arresto’, la responsabilità della stazione appaltante non sarebbe di tipo precontrattuale, come prospettato dalla stessa parte ricorrente, ma da contatto qualificato. In ordine al quantum del risarcimento danni, il Collegio ha chiarito che la posizione dell’aggiudicatario provvisorio è distinta dal mero concorrente (come confermato dalla nuova tutela processuale d’impugnazione dovendosi pertanto ‘dare rilievo all’oggettivamente apprezzabile progressivo rafforzamento del convincimento del suo titolare di essere sempre più vicino al conseguimento di un’utilità ragionevolmente spettante’. E poi la conclusione: “Sulla base di tale presupposto i giudici amministrativi hanno condannato l’amministrazione resistente al risarcimento, a titolo di lucro cessante, del danno da mancato conseguimento dell’aggiudicazione definitiva per fatto colpevole della stazione appaltante, stimandolo nella misura del 3% della base d’asta, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione del danno al soddisfo, addivenendo, pertanto, ad esiti risarcitori opposti rispetto alle ipotesi di responsabilità precontrattuale”.

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