CRONACA

Una trama tra spaccio, tentata estorsione e rapina: tre misure cautelari sull’isola

Il gip del Tribunale di Napoli spedisce a Poggioreale il 24enne foriano Daniele Espositore ed emette un provvedimento di divieto di dimora sull’isola d’Ischia per Gianluca Rotolo e Kebir Ben Mohamed. Tutti i dettagli di una lunga e complessa indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo

Un’indagine lunga e complessa che apre una volta di più uno squarcio su un fenomeno tristemente diffuso sull’isola d’Ischia quale quello dello spaccio di sostanze stupefacenti. Anche se – in questa laboriosa attività investigativa – come vedremo a breve – si intrecciano una serie di fatti e circostanze davvero incredibili. Tutto documentato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ischia (guidati dal capitano Tiziano Laganà e coordinati dal luogotenente Sergio De Luca) che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari: una della custodia cautelare in carcere nei confronti del 24enne foriano Daniele Esposito e due di divieto di dimora sul territorio dell’isola d’Ischia a carico del foriano Kebir Ben Mohamed e dell’ischitano Gianluca Rotolo. I tre sono gravemente indiziati dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, nonché di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate per un insieme di fatti che partono dalla droga e inevitabilmente estendono i loro “tentacoli” a vicende annesse.

L’ORDINANZA DEL GIP E I CAPI DI IMPUTAZIONE

Il luogotenente Sergio De Luca

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, all’esito di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri di Ischia relativa ad una diffusa attività di traffico di stupefacenti commessa su tutto il territorio dell’Isola d’Ischia. Mediante lo schema tipico della cessione di droga a domicilio previo appuntamento telefonico, forma organizzativa dei traffici di droga pensata allo scopo di ridurre al minimo i rischi, veniva posta in essere un’attività illecita, sistemica e strutturata, in grado di interessare tutti i Comuni dell’Isola. Le investigazioni condotte dai militari dell’Arma hanno altresì consentito di ricostruire anche tentativi estorsivi nei confronti di alcuni assuntori, anche mediante l’utilizzo di armi da taglio, costretti a subire minacce e ritorsioni al fine di soddisfare i debiti derivanti dagli acquisti di stupefacente che non avevano saldato per carenza di denaro. Non solo, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno potuto anche constatare un episodio di rapina, avvenuto a Forio nello scorso maggio, da parte di una persona che, dopo un incidente stradale, aggrediva con calci e pugni la controparte cagionandole la frattura dell’ulna, giudicata guaribile in 30 giorni, al fine di impossessarsi e distruggere il relativo telefono cellulare con cui aveva ripreso gli attimi immediatamente successivi al sinistro. Nell’ordinanza i capi di imputazioni sono riportati in maniera chiara. Espositore e Rotolo, in primis, rispondono del reato di estorsione in concorso perché “con l’uso di un coltello, minacciando un male ingiusto a G.B.C. se non avesse pagato la somma di denaro di euro 500 per precedenti cessioni di cocaina e minacciandolo altresì di appropriarsi definitivamente del suo motoveicolo (che era nella disponibilità dell’Espositore) compivano atti idonei diretti in modo equivoco a costringere G.B.C. a pagare la cosiddetta somma di denaro, evento non verificatosi per l’opposizione della vittima”. In altri capi di imputazione, invece, Kebir Ben Mohamed e Daniele Espositore sono ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non a caso vengono citati anche i destinatari delle dosi, riportati in maniera analitica nell’atto d’accusa confezionato ai danni del terzetto.

LE AMMISSIONI DEGLI ACQUIRENTI E IL CASO DI ESTORSIONE

L’avvocato Nicola Nicolella

L’ordinanza, dicevamo, cita una serie di episodi legati alla cessione di stupefacenti e questo induce il gip ad osservare nella stessa che “assolutamente complete appaiono le indagini compiute in relazione a tale episodio di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il D.N. concorda telefonicamente un appuntamento con l’Espositore, la pg assiste in presa diretta allo scambio, in località Casamicciola, perquisisce l’acquirente, rinviene e sequestra una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il peso di gr 0.50 e verbalizza le dichiarazioni del D.N. che ne ammette l’acquisto da Danny (Espositore, ndr) per l’importo di euro 70. Sussistono quindi gravi, per non dire evidenti., indizi del reato di cui all’art. 71 comma 1 dpr 309/90. C’è poi un’altra importante testimonianza contenuta nel voluminoso dispositivo, quella che vede un cittadino di origine macedone denunciare agli inquirenti il sospetto che la sua autovettura possa essere stata danneggiata per non ave saldato un debito con il duo Espositore-Mohamed per l’acquisto di droga. Pare che entrambi lo avessero minacciato di danneggiargli la vettura se non avesse chiuso vecchie pendenze ed in tal caso avrebbero riferito anche alla moglie dell’estorto il vizio di assumere sostanza stupefacente. Ecco perché si configura il reato di estorsione. Ritornando allo spaccio, sono presenti anche un numero davvero incredibile di intercettazioni telefoniche (sulle quali torneremo nelle prossime edizioni) che inducono il dott. Marco Carbone a scrivere che “le intercettazioni evidenziate, pur in assenza – a differenza di quanto esaminato in relazione agli episodi delittuosi trattati nei capi precedenti – di attività di riscontro diretto posta in essere dalla pg di volta in volta con riguardo alle singole cessioni restituiscono lo schema tipico della ‘cessione di droga a domicilio previo appuntamento telefonico’, forma organizzativa dei traffici di droga pensata allo scopo di ridurre al minimo i rischi. Il tutto è caratterizzato dal vano tentativo degli interlocutori di celare – in modo più o meno maldestro – le condotte criminose attraverso il ricorso a linguaggio codificato: si dà vita allora per dissimulare il riferimento alla droga, a conversazioni dal tenore illogico e non giustificate dallo svolgimento da parte degli indagati di attività economica che comporti il possesso delle cose indicate dagli interlocutori”.

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L’INCREDIBILE CASO DELL’EPISODIO DI RAPINA E IL PESTAGGIO

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Il cap. Tiziano Laganà

Ci sono anche due capi di imputazione che vedono Daniele Espositore dover rispondere del reato di rapina. Succede tutto in maniera quasi casuale quando in un’area di parcheggio ubicata all’interno del distributore di carburante “Piscopo” aveva luogo un sinistro che coinvolgeva l’auto a bordo della quale si trovava Daniele Espositore (tra l’altro in compagnia di Ben Mohamed Kebir) e la vettura condotta da A.G. Si legge nell’ordinanza: “Dunque l’espositore, ritenendo il sinistro addebitabile al G., gli chiedeva la somma di euro 1.000 a titolo di risarcimento. In tale occasione sorgeva un diverbio non poco acceso tra i due e nel mentre l’indagato manifestava le proprie ragioni con modalità aggressive e preoccupanti il G. lo riprendeva col proprio telefono cellulare al fine di documentare i fatti. Espositore Daniele, al fine di impedire la videoripresa, decideva di sottrarre il telefono cellulare al suo legittimo proprietario colpendo la vittima con calci e pugni per impossessarsi del suo smartphone”. Una aggressione che costò ad A.G. il trasferimento all’ospedale Rizzoli dove venne giudicato guaribile in trenta giorni.

LE ESIGENZE CAUTELARI APPLICATE AGLI INDAGATI

La parte conclusiva dell’ordinanza firmata dal gip Carbone riguarda le esigenze cautelari. Il magistrato parte da Gianluca Rotolo, cui viene contestato solo il capo a). Si legge che “sussiste pertanto il pericolo di reiterazione di condotte della medesima natura di quelle realizzate, tenuto conto dell’indole certamente violenta dell’indagato. Fatta tale premessa, quanto alla misura cautelare richiesta, tenuto conto della genesi della spinta a delinquere il reato oggetto di addebito provvisorio si ritiene che l’esigenza cautelare indicata possa anche essere soddisfatta attraverso una misura non custodiale ed in particolare attraverso l’applicazione del divieto di dimora in tutti i Comuni dell’isola d’Ischia, sì da recidere ogni collegamento con i coindagati e con le loro attività, i loro clienti e le forme di approvvigionamento”. Quanto a Daniele Espositore, scrive ancora il gip, “l’entità dell’attività illecita messa in piedi e la gravità delle condotte accertate induce a ritenere sussistente senza dubbio un concreto e attuale pericolo, al massimo livello, di reiterazione di reato… In particolare, quanto alle condotte di spaccio di sostanza stupefacente, la sistematicità e la portata dell’attività illecita esercitata, in forma organizzata ed estesa su tutto il territorio dell’isola d’Ischia, induce a ritenere più che concreto il rischio che tale attività costituisca la esclusiva e costante fonte di reddito dell’indagato. In particolare, vi è da rilevare che l’indagato dimostra assoluta spregiudicatezza del suo agire in quanto, pur a seguito dell’attività di perquisizione e sequestro dello stupefacente realizzata presso l’abitazione del suo complice, proseguiva l’attività illecita indagata, perseverando nelle richieste di consegna dello stupefacente nei confronti del Kebir”. Circostanza, questa, che si evince secondo gli inquirenti in maniera inequivocabile da alcune conversazioni telefoniche. Da qui la traduzione nel carcere di Poggioreale di Daniele Espositore (che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia alla presenza del suo avvocato di fiducia Nicola Nicolella) e del divieto di dimora sui sei Comuni dell’isola d’Ischia per gli altri due soggetti coinvolti nell’indagine.

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