CRONACA

Poche ore di sostegno per un alunno, condannato l’Ufficio scolastico regionale

Bocciata la domanda dei genitori di prevedere l’insegnante di sostegno per l’intero ciclo scolastico ed il risarcimento del danno: lo studente frequenta l’IC Forio 2 Don Vincenzo Avallone

Due genitori di Forio portano in tribunale il Ministero dell’Istruzione, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Campania chiedendo l’annullamento del provvedimento del 16.11.2021 della scuola secondaria di primo grado “IC Forio 2 Don Vincenzo Avallone” avente ad oggetto assegnazione di insegnante di sostegno. E non solo. I genitori hanno anche chiesto ai giudici amministrativi il riconoscimento del diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria.

I genitori dell’alunno hanno impugnato l’atto con il quale l’Amministrazione scolastica aveva assegnato, per il corrente anno scolastico, alla figlia minore, già riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art.3, comma 3, della l. 104/1992, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (18 su 30 ore di complessivo orario scolastico), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetta. Nel ricorso viene chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento nonché l’accertamento, per l’anno in corso e per l’intero ciclo scolastico, del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti per effetto della assegnazione di un numero di ore di sostegno non adeguata alla patologia della minore. Da ultimo, richiedeva la condanna della Amministrazione al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al procuratore anticipatario. Per i giudici amministrativi “nel caso concreto, l’attribuzione di sole 18 ore di sostegno, a fronte di un maggiore orario scolastico complessivo (30 ore), da parte dell’Amministrazione scolastica, è senz’altro illegittima”.

Per questo il Collegio ha ritenuto necessario adottare misure al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”. Per quanto riguarda la richiesta riferita all’integrazione delle ore per tutta la durata del ciclo scolastico, il Collegio, ha evidenziato come, “stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta”. Respinta anche la domanda risarcitoria siccome formulata in maniera del tutto generica ed indeterminata.

In pratica, quindi, i giudici hanno “riconosciuto il diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno per un numero di ore superiore a quello assegnato e da indicarsi nel PEI per l’anno scolastico 2021/2022 che dovrà essere integrato qualora nelle more del giudizio non sia stato effettuato dal momento che vi sono indicate 18 ore di sostegno anziché quelle legate alla disabilità grave da cui la minore è affetta”. La condanna prevede l’integrazione del Piano Educativo Individuale, qualora nelle more del giudizio non l’abbia effettuato, in relazione alla disabilità della minore per cui è causa entro il termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza e qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio che provvederà all’esecuzione della sentenza.

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex