CRONACAPRIMO PIANO

Poche ore di sostegno per un alunno disabile, il Tar condanna il “Telese”

L’Istituto scolastico Alberghiero di Ischia dovrà provvedere tempestivamente alla redazione del programma educativo individuale ed assegnare al ragazzo un insegnante

La scuola garantisce ad un alunno l’insegnante di sostegno per 18 ore ed i genitori ricorrono al Tar in quanto l’assegnazione è stata arbitraria e non su indicazione del programma educativo individuale. Questo quanto successo all’Istituto Professionale di Stato “V. Telese” di Ischia che è stato citato in giudizio dai genitori di un minore per il quale la scuola aveva stabilito il sostegno per un numero di 18 ore settimanali ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto.

I giudici della quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania hanno accolto il ricorso dei genitori del minore dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato alla minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e quindi del documento (P.E.I. o documento analogo di pari funzione) che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore. L’alunno, quindi, ha diritto ad un insegnante di sostegno per più ore in base al Pei (programma educativo individuale) che deve essere redatto dalla scuola.

I giudici del Tar hanno concesso due settimane al Telese per la redazione del piano educativo individuale. Qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi c’è la nomina di un Commissario ad acta

I giudici amministrativi nella sentenza hanno sottolineato «L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità. Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile».

Stigmatizzata l’assenza del del piano educativo individualizzato, documento nel quale «elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato». I giudici amministrativi non attribuiscono le ore di sostegno all’alunno «per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l’attività tecnico discrezionale dell’amministrazione, ma deve essere contenuta nel suddetto PEI, alla cui redazione l’Amministrazione è, come detto, obbligata».

Ads

La condanna

Ads

L’Istituto Telese, quindi, deve redigere tempestivamente il programma educativo individuale per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e alla sua esecuzione in favore della minore, e alla conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia. Qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza. Nel contempo sia l’Istituto Telese (che tra l’altro non si è costituito in giudizio) che Ufficio Scolastico Regionale Campania, sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.500 euro oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex