Porto di Casamicciola, dal Tar via libera alla gestione comunale
E’ da ritenersi corretto e inattaccabile l’iter procedurale con il quale il Comune di Casamicciola ha deciso di gestire in proprio l’intero specchio acqueo del porto turistico dopo che è scaduto il termine per la concessione al privato. A sancirlo in maniera inequivocabile è la I Sezione del Tar Campania che ha pronunciato un decreto ad hoc dopo il ricorso presentato da Cala degli Aragonesi, che chiedeva l’annullamento di una serie di atti sospesa soltanto l’efficacia interinale della nota con la quale il responsabile dell’area tecnica del Comune di Casamicciola aveva convocato il privato per la redazione del verbale di consegna delle aree demaniali

E’ da ritenersi corretto e inattaccabile l’iter procedurale con il quale il Comune di Casamicciola ha deciso di gestire in proprio l’intero specchio acqueo del porto turistico dopo che è scaduto il termine per la concessione al privato. A sancirlo in maniera inequivocabile è la I Sezione del Tar Campania che ha pronunciato un decreto ad hoc dopo il ricorso presentato da Cala degli Aragonesi, che chiedeva l’annullamento di una serie di atti: tra questi, due delibere di giunta municipale (la n. 137 del 27 dicembre 2024 e la n. 2 del 15 gennaio 2025) aventi rispettivamente ad oggetto l’incarico all’UTC di procedere ad approfondimenti istruttori circa la possibilità di assumere il servizio di gestione degli specchi acquei del porto di Casamicciola mediante gestione diretta in autonomia e i successivi indirizzi operativi che prevedevano l’adozione degli atti legati alla presa in consegna delle aree. Il privato, tra l’altro, aveva formulato analoga richiesta anche per la delibera con cui si approvata il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e la determina con cui si ordinava a Marina di Casamicciola di proseguire una serie di servizi ritenuti di pubblica utilità. Il collegio presieduto dalla dott.ssa Maria Laura Maddalena però non ha inteso accogliere le richieste di Cala degli Aragonesi ritenendo corretti e validi gli atti varati dalla pubblica amministrazione: sospesa soltanto l’efficacia interinale della nota con la quale il responsabile dell’area tecnica del Comune di Casamicciola aveva convocato il privato per la redazione del verbale di consegna delle aree demaniale legate alle concessioni. La camera di consiglio è stata fissata il prossimo 10 aprile. Insomma, al tirar delle somme il Tar non sospende nessuno degli atti impugnati, utili al Comune termale per giungere alla gestione diretta di tutto il porto ma solo la nota legata alla formale riconsegna che consente a Cala degli Aragonesi di portar via i propri beni ed attrezzature liberando l’area.
LE RICHIESTE DELLA PARTE RICORRENTE CON GLI ATTI DA ANNULLARE
Nel suo articolato ricorso alla magistratura amministrativa la parte ricorrente chiedeva l’annullamento di una serie di atti che di seguito riportiamo: «Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 27.12.2024, successivamente pubblicata all’Albo Pretorio, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha demandato “all’UTC di procedere ad approfondimenti istruttori circa la possibilità di assumere il servizio [di gestione degli specchi acquei del Porto di Casamicciola Terme di cui alla Concessione Demaniale n. 21 del 02.04.2008] mediante gestione diretta in economia ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del D.lgs 201/2022”; dato mandato al “Responsabile dell’Area Tecnica di individuare professionisti di comprovata esperienza nella materia per la predisposizione di tutte le attività necessarie al fine di consentire la corretta gestione delle aree portuali senza interruzioni, adottando gli atti di competenza connessi e consequenziali al presente deliberato ivi compreso la stipula e sottoscrizione di apposita convenzione e l’impegno di spesa per il compenso professionale da corrispondere ai nominati professionisti”; Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2025 avente ad oggetto “Futura gestione degli specchi acquei del porto di Casamicciola Terme. Indirizzi operativi” con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha deliberato: a) di approvare la relazione ex art. 14 comma 2 del D.lgs 201/2022 elaborata dall’Ufficio Tecnico; b) di avviare il procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 nei confronti della società ricorrente; c) di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., di “revocare la delibera di C.C. n. 41 del 30.12.2023; disporre che, a partire dalla data di esecutività del deliberato di recepimento della presente proposta e fino al 31.12.2033, il Comune di Casamicciola Terme gestirà i servizi di portualità turistica nell’approdo turistico di Casamicciola Terme di cui alle precedenti concessioni n. 21/2008 (e successiva autorizzazione demaniale n. 1 del 19.04.2024) e n. 49 del 14.05.2008 (integrata e modificata dalla concessione demaniale n. 107 dell’08.07.2009) tutte attualmente scadute, mediante la modalità della gestione diretta in economia; di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica competente di adottare tutti gli atti consequenziali al presente deliberato ivi inclusi quelli necessari per la presa in consegna delle aree e degli specchi d’acqua attualmente occupati dai concessionari demaniali marittimi nell’approdo turistico di Casamicciola Terme”; della Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2025 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027”, nonché del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 alla stessa allegato; – Della Determinazione n. 26 del 28.02.2025 con la quale il Responsabile dell’Area VII – Manutentiva – Patrimonio ha “di ordinare alla Società Marina di Casamicciola s.r.l., di proseguire senza interruzione i seguenti servizi in quanto ritenuti di “pubblica utilità”; Assicurare la continuità del servizio di eliosoccorso ed elioportuale; Assicurare la custodia e la guardiania delle aree portuali interne al porto non in concessione; Allestire, manutenere e organizzare lo specchio acqueo e levante del molo di sottoflutto in concessione al Comune, giusta Concessione n. 2 del 26.02.2025; 3. di impegnare provvisoriamente e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto la somma di € 254.000,00 oltre Iva al 22% quale canone per i servizi elencati al punto a), per l’intera durata del 2025 giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.08.2023 e la somma di € 203.000,00 oltre iva al 22% quale canone per i servizi elencati ai punti b) e c) per i primi quattro mesi dell’anno 2025; di dare mandato all’ufficio competente di provvedere con urgenza ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione e necessari per la predisposizione del nuovo contratto dei servizi affidati ivi compreso le modifiche necessarie che recepiscano integralmente le linee di indirizzo qui cristallizzate nonché quelle del Civico Consesso; di trasmettere la presente comunicazione al Responsabile dei servizi economici – finanziari per i provvedimenti di competenza in ordine al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso: del contratto rep. 1590 del 07.05.2024; della concessione demaniale marittima n. 2 del 26 febbraio 2025 (in rinnovo della concessione demaniale marittima n. 01/04 del 01.06.2004); della comunicazione prot. 1031 del 17.01.2025; della relazione ex art. 14 comma 2 del D.lgs 201/2022 (redatta, peraltro, da Organo incompetente) allegata alla Deliberazione di G.M. n. 2 del 15.01.2025; dei verbali del 5 e del 6 marzo 2025 e di ogni valutazione amministrativa ivi compendiata; vi) della determinazione n. 214 del 31.12.2024».
LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI
Poi nella seconda e conclusiva parte vengono esplicate dal Tar le motivazioni della propria decisione: «Vista l’istanza di misure provvisorie e interinali, notificata dal ricorrente in data 13.3.2025, ai sensi dell’art. 61 cod.proc.amm. e l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; Viste le note di udienza presentate da parte resistente e le repliche, entrambe depositate in data odierna; Rilevato che l’istanza ex art. 61 c.p.a. è stata proposta in vista della proposizione di motivi aggiunti per la impugnazione della nota con la quale il Responsabile dell’Area VI Tecnica (Servizio Demanio) ha convocato la ricorrente per il “giorno 14.03.2025 alle ore 10.00 presso l’area portuale del Comune di Casamicciola Terme per la redazione, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione del verbale di consegna delle aree demaniali di cui alle rispettive concessioni indicate in oggetto”; Ritenuto che sussista, in relazione unicamente a tale atto, la dedotta eccezionale urgenza che non consenta neppure la previa notificazione del ricorso per motivi aggiunti, essendo stata prevista la riconsegna delle aree demaniali il giorno 14 marzo ore 10, con conseguente imminente pericolo di danno grave ed irreparabile per la parte ricorrente, non essendo tra le parti ancora definita la spettanza dei manufatti rimovibili ancora presenti sull’area e che risultano essere in corso di smontaggio da parte della ricorrente; Ritenuto di contro che, in relazione all’istanza ex art. 56 c.p.a., non si ravvisa un danno grave ed irreparabile che non consenta la dilazione fino alla prossima udienza cautelare; Ritenuto pertanto che parte ricorrente sia tenuta a notificare il ricorso per motivi aggiunti e a depositarlo entro i termini di cui all’art. 61 c.p.a. e a notificare il presente provvedimento senza ritardo alle altre parti costituite; P.Q.M. Accoglie l’istanza ex art. 61 c.p.a. e per l’effetto sospende l’efficacia interinale della nota (priva di protocollo) con la quale il Responsabile dell’Area VI Tecnica (Servizio Demanio) ha convocato la ricorrente per il “giorno 14.03.2025 alle ore 10.00 presso l’area portuale del Comune di Casamicciola Terme per la redazione, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione del verbale di consegna delle aree demaniali di cui alle rispettive concessioni indicate in oggetto”; respinge l’istanza ex art. 56 c.p.a.; Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare contenuta nel ricorso la camera di consiglio del 10 aprile 2025».


