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Porto di Lacco Ameno, Perrella non ci sta: nuovo atto della telenovela

Con un altro ricorso al Tar, il concessionario ha chiesto e ottenuto la riammissione con riserva alla procedura di assegnazione per i servizi ausiliari di gestione del molo turistico

Sembra davvero una di quelle telenovele dove, puntata dopo puntata, gli sceneggiatori cercare di trovare sempre un nuovo spunto per mantenere alta l’attenzione. Stiamo parlando della infinita controversia tra il Comune di Lacco Ameno, che cerca di rientrare in possesso del molo turistico, e la società Marina di Capitello, che invece prova in ogni modo a prolungare il più possibile una concessione già scaduta oltre un anno fa. Come è noto, nei giorni scorsi il concessionario aveva chiesto al Tar una misura cautelare diretta ad annullare o comunque a sospendere i provvedimenti del Comune relativi alla procedura di affidamento dei servizi portuali ausiliari nella prospettiva dell’eventuale ritorno al timone della struttura dopo il 30 giugno, ma il Tribunale aveva respinto la richiesta, rinviando la questione alla camera di consiglio del prossimo 12 luglio.

Ieri tuttavia la società ha inoltrato l’ennesimo ricorso, sempre al Tar, per chiedere l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, non solo dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei citati servizi di supporto alla gestione del porto turistico e di tutti gli atti collegati, ma anche della decisione con cui il Comune di Lacco Ameno ha decretato l’esclusione della Marina del Capitello dalla procedura, e in particolare, come si legge nel ricorso, «della nota, comunicata a mezzo pec in data 16.06.2022, recante “respinta ammissione all’indagine di mercato: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno” sul presupposto per cui “la società risulta beneficiaria di altra analoga commessa. Ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene esclusivamente tra quelli in possesso dei requisiti e “non beneficiari di altra analoga commessa in applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020”».

Il Tar ha accolto la richiesta, riammettendo la società nella procedura, seppur con riserva.

Il Comune aveva escluso la società Marina di Capitello dalla gara perché “beneficiaria di altra analoga commessa”, applicando il principio di rotazione tra le imprese

Ma vediamo i dettagli della questione. Fuori dall’astrusa grammatica giuridica, il Comune ritiene la società già aver ottenuto un appalto del tutto simile, e non può ottenerne un altro perché la legge richiede una certa rotazione tra le aziende beneficiarie.

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Da parte sua, il Concessionario con due articolati motivi di ricorso ha contestato la violazione e falsa applicazione di una serie di norme e direttive, chiedendo che venga riconosciuta l’illegittimità della misura d’espulsione sulla base di due coordinate normative, l’articolo 1 della legge 120/2020 e l’articolo 63 del D.lgs. 50/2016. Secondo l’interpretazione dei legali della società, nel caso in esame si è al cospetto di una procedura “aperta”, per la quale non risultava applicabile il principio di rotazione, come invece è stato applicato dall’amministrazione comunale.

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La società cita diverse sentenze in cui la giurisprudenza ritiene che «il principio non operi laddove “il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”», affermando che «laddove la stazione appaltante “apra al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo».

La società contesta anche la definizione del Comune secondo cui essa sarebbe “beneficiaria di altra analoga commessa”, perché dal 29 giugno in poi la scadenza della concessione farebbe cadere tale qualifica. Inoltre, l’esclusione decretata dall’ente di Piazza Santa Restituta restringerebbe la platea dei concorrenti, in violazione dei principi eurounitari di concorrenza e del cosiddetto “favor partecipationis”: la ratio dell’obbligo di rotazione negli affidamenti, secondo il concessionario è diretta a garantire la piena concorrenza tra gli operatori economici, ma non anche a restringere oltremodo la platea dei concorrenti attraverso previsioni illogiche e sproporzionate che finirebbero per avvantaggiare solo alcuni players del mercato attraverso l’esclusione della maggior parte di loro. Infine, la società si richiama al fatto che il principio di rotazione può applicarsi solo se il servizio posto a gara è omogeneo a quello svolto dalla ditta che viene esclusa, e secondo il concessionario non ci sarebbe nessuna identità tra l’affidamento del porto tramite concessione con project financing e i servizi ausiliari oggetto della procedura indetta dal Comune.

La società ha contestato l’esclusione perché applicata in violazione del principio del “favor partecipationis”, inoltre non ci sarebbe identità tra l’affidamento del porto eseguito con project financing e i servizi ausiliari oggetto della procedura

Di conseguenza ecco la rituale invocazione di evitare danni gravi e irreparabili con la richiesta di bloccare tale procedura, ancora nella fase iniziale, e di riammettere la società nell’iter di gara.

Dopo poche ore, come detto, il Tar ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie, disponendo l’ammissione della società ricorrente alla selezione, con riserva e in soprannumero rispetto agli operatori economici già ammessi, fino alla data della camera di consiglio del 12 luglio 2022, data in cui – come per la parallela controversia di merito relativa alla durata della concessione – è stato fissato il definitivo esame dell’istanza.

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