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Porto di Lacco Ameno, Perrella “sorride” ancora

Il Tar ha accolto anche la più recente istanza del concessionario del molo turistico, sospendendo i provvedimenti del Comune e fissando al 30 marzo 2022 l’udienza di merito. L’infrastruttura dunque resta ancora nella disponibilità della società Marina di Capitello, la cui concessione quinquennale era scaduta lo scorso giugno

L’interminabile contesa del porto di Lacco Ameno regala un nuovo colpo di scena. La Settima Sezione del Tar Campania, presieduta dal dottor Guglielmo Passarelli Di Napoli, ha infatti accolto l’istanza del concessionario emettendo una nuova ordinanza cautelare e fissando al 30 marzo 2022 l’udienza di merito. Di fatto, quindi, il molo turistico più conteso dell’isola resta alla società Marina di Capitello Scarl, guidata dal signor Giuseppe Perrella, almeno fino all’inizio della prossima primavera, in tempo per tentare di giocarsi ulteriori manovre dilatorie dirette a mantenere la gestione dell’infrastruttura per un’altra stagione turistica. È noto che la quinquennale concessione rilasciata mediante project financing è scaduta lo scorso 9 giugno, ma a colpi di ricorsi e provvedimenti sospensivi la società era riuscita a farsi riconoscere il diritto, in virtù delle norme di emergenza post-covid, a mantenere il controllo del porto almeno fino al prossimo 30 ottobre, di fatto garantendosi un’altra stagione turistica. Adesso il Tar ha accolto le richieste del concessionario, integrate dai motivi aggiunti lo scorso luglio.

Richieste che contemplavano l’annullamento previa sospensione dell’efficacia – per quanto riguarda il ricorso introduttivo – innanzitutto della diffida del responsabile del III Settore Lavori Pubblici del Comune di Lacco Ameno del 1° giugno 2021, con la quale era stato ordinato alla Società ricorrente di lasciare liberi a favore del Comune di Lacco Ameno le aree e gli specchi acquei oggetto dell’affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav., poi della Delibera del Consiglio Comunale di Lacco Ameno Terme n. 16 del 20 maggio scorso, non pubblicata sull’Albo Pretorio, avente ad oggetto: “Approdo Turistico di Lacco Ameno – Indirizzi per la gestione Turistica 2021”, della relazione ai sensi dell’art. 34 L. 221/2012 sottoscritta dal Responsabile del III Settore, della “stima dei fabbisogni per i servizi accessori connessi alla gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno del 12 maggio 2021 a firma del Responsabile del II Settore dell’Ente, e della richiesta di stima dei costi per l’esercizio dell’attività di ormeggio a firma del Responsabile del II Settore del 12.05.2021. Il ricorso contestava anche il provvedimento con cui il Comune aveva previsto l’affidamento diretto dei servizi qualificati come strumentali ed accessori tramite trattativa privata MEPA, e della deliberazione della Giunta n. 47 del 18.05.2021 di approvazione delle tariffe portuali, e puntava all’accertamento del diritto della Società ricorrente a beneficiare della proroga prevista dall’art. 103, c. 3 D.L. 16/2020 conv. in L 27/20, il cosiddetto decreto “Cura Italia”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 luglio, la “Marina di Capitello” contestava la nota del 29 giugno con la quale il Comune di Lacco Ameno, appena un giorno prima della Camera di Consiglio del 30 giugno, aveva rinnovato l’ordine di sgombero delle aree demaniali sulla scorta di “un ulteriore ed assorbente profilo ostativo ad una proroga in ragione della intervenuta decadenza per inadempimento della concessione della società Marina del Capitello s.c.a.r.l”, e tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo appena illustrati.

La Settima Sezione ha ritenuto opportuno mantenere lo status quo almeno fino alla definizione della controversia nel merito

Nell’ordinanza il Tribunale inizialmente rileva che “oggetto della controversia è l’ordine di rilascio delle aree e specchi acquei detenuti dalla Società ricorrente, in forza di convenzione di progettazione e gestione delle opere, ai sensi dell’art. 153 e ss. D.Lgs. 163/2006 (rep n. 37/2017) e di sub-concessione, ex art. 45 bis Cod. Nav, dichiarate risolte da parte del Comune di Lacco Ameno, confermato con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti”, poi ribadisce che – come già rilevato a luglio scorso, che “la cognizione sulle vicende del rapporto convenzionale esistente inter partes sia demandata al giudice ordinario [..], senza una pronunzia del quale tutta la ricostruzione fatta dal Comune di Lacco Ameno (circa la sussistenza di inadempimenti, l’avvenuta risoluzione della convenzione, l’assenza di spazio per una proroga del rapporto) non può in questa sede – allo stato – che qualificarsi quale mera tesi di parte”, e viene inoltre rilevato che è stato attivato un giudizio arbitrale, ancora in corso. Di conseguenza, dopo aver ritenuto “che nel bilanciamento dei contrapposti interessi e in disparte l’esame delle eccezioni sollevate dal Comune resistente, appare opportuno mantenere la res adhuc integra (la questione non ancora compromessa, ndr) nelle more della definizione della controversia”, il Tar ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare e “per l’effetto di sospendere i provvedimenti relativi all’ordine di rilascio impugnati, nonché di fissare per la trattazione del merito del giudizio la pubblica udienza del 30 marzo 2022”, compensando le spese della fase cautelare. Di fatto, il porto di Lacco Ameno resta nelle mani di Perrella e la decisione del Tribunale mette il concessionario nelle migliori condizioni per tentare l’ulteriore colpo ai danni del Comune di Lacco Ameno, al quale non è bastato attendere la scadenza naturale della concessione per tornare in possesso di un’infrastruttura strategica e remunerativa per le casse dell’ente, la cui gestione pubblica era tra gli obiettivi principale dell’amministrazione Pascale. Come si ricorderà, la controversia fu originata dal mancato versamento del canone annuo dovuto dalla società, che portò il Commissario prefettizio a disporre la risoluzione del contratto per inadempimento, mentre la Marina di Capitello dal canto suo riteneva di non dover pagare in quanto il Comune non aveva messo a disposizione tutti gli specchi acquei previsti nell’accordo e anzi di avere realizzato a proprie spese una serie di opere, al punto da pretendere un risarcimento a proprio favore, e addirittura una proroga pluriennale per rientrare nelle spese sostenute. Una controversia che si è dipanata nell’ultimo anno a colpi di diffide, ricorsi, impugnazioni, e che promette ulteriori sviluppi giudiziari, di non breve durata. Intanto il molo resta al privato, e il Comune per ora insegue.

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