POLITICA

Procedura semplificata, Molinaro: «Uniformità di trattamento»

Il noto avvocato spiega le novità contenute nell’emendamento approvato dalla Regione, che nelle aree isolane terremotate garantisce lo stesso procedimento per le istanze presentate ai sensi delle tre leggi condonistiche: «Unità d’intenti tra legislatore regionale e nazionale»

Il consiglio regionale ha approvato l’emendamento che stabilisce che .a procedura semplificata può essere applicata anche alle istanze di condono edilizio del cosiddetto terzo condono. La norma, che modifica la legge regionale 10 del 2004, è stata votata giovedì scorso. Abbiamo chiesto quindi all’avvocato Molinaro un breve commento sull’emendamento approvato: «Questa disposizione – spiega il professionista – rappresenta l’ultimo tassello del complesso percorso normativo positivamente conclusosi con l’approvazione dell’articolo 25 del “Decreto Genova” sul tema della ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2017 ed oggetto di domanda di condono edilizio.

Si tratta di una novità importante perché garantisce nelle aree del “cratere” uniformità di trattamento sul piano del procedimento e della semplificazione amministrativa all’esame delle pratiche del primo e del secondo condono (leggi 47/85 e 724/94) rispetto a quelle del terzo (legge 326/03)». Non si tratta soltanto del raggiunto trattamento uniforme in quanto, come precisa l’avvocato Molinaro, «è una novità importante anche perché, su un tema tanto dibattuto, quale è stato quello dell’articolo 25, fa registrare unità di intenti e condivisione degli obiettivi (quello della ricostruzione su tutti) tra legislatore regionale e legislatore nazionale. Si tratta, d’altronde, di una iniziativa perfettamente in linea con l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 117 del 25 giugno 2017, ha dichiarato legittimo l’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2004, in una all’emendamento alla legge finanziaria regionale del 7 agosto 2004, n. 16 (articolo 1, comma 72). Come si ricorderà, la Regione aveva prorogato sino al 31 dicembre 2015 il termine per presentare le domande di definizione in forma semplificata delle pratiche di condono e tale disposizione aveva generato polemiche da parte di talune associazioni ambientaliste che avevano visto nell’emendamento alla finanziaria un tentativo di introduzione di un nuovo condono in zona vincolata in violazione dei parametri costituzionali, prevedendo, peraltro, l’inapplicabilità della procedura solo in caso di vincolo di inedificabilità assoluta.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva conseguentemente proposto ricorso e lamentato una invasione da parte della Regione della sfera di competenza legislativa spettante allo Stato in materia di tutela del paesaggio». La questione ha visto l’intervento della Corte Costituzionale, come spiega l’avvocato: «La Consulta ha, invece, dichiarato non fondata la questione sollevata,  risultando di tutta evidenza che la distinzione tra vincoli di inedificabilità relativa e vincoli di inedificabilità assoluta è già prevista dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47/85».

Il nuovo articolo 9 bis è relativo alle sole istanze di condono edilizio presentate ai sensi della 326/03 per i soli immobili colpiti dal sisma nei tre comuni del cratere ovvero Casamicciola, Forio e Lacco Ameno. Le modalità procedimentali di cui all’articolo 9, comma 2, sono applicate alle istanze presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto legge 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, noto anche come il ‘Decreto Ischia’. Grazie all’intervento legislativo della Regione Campania la disamina delle pratiche di condono può avvenire con autocertificazione. In passato avveniva solo per i primi due condoni ovvero per quello 1985 e 1994. Il ‘decreto Ischia’ che programma la ricostruzione in seguito al sisma del 2017 è contemplato anche il terzo condono anche se per i soli immobili danneggiati dal sisma.

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