Processo CPL tra “incompetenza” e la rabbia degli avvocati

di MARCO GAUDINI
ISCHIA – Si è svolta ieri mattina, presso l’aula 118, la seconda udienza (la prima si era tenuta il 22 settembre scorso, ed era stata perlopiù interlocutoria), dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Napoli, che deve giudicare in merito al filone dell’inchiesta napoletana su presunte tangenti per l’appalto della metanizzazione a Ischia. Nel corso dell’udienza che è iniziata alle 12.30 circa, il Pubblico Ministero Celeste Carrano, ha sollevato una eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che l’intero processo debba essere trasferito a Modena, dove è già in corso un dibattimento sulla stessa vicenda. Il Pubblico Ministero prendendo la parola sulle questioni preliminari ha motivato l’eccezione di incompetenza territoriale, col fatto che la prosecuzione del processo a Napoli per i due imputati, insieme con il procedimento che si sta tenendo a Modena, per il quale è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio, dalla Procura modenese, determinerebbe un’anomalia: “si celebrerebbe, infatti, un processo ai corruttori a Modena ed uno ai corrotti a Napoli”. Presso il Tribunale del capoluogo partenopeo, sono infatti imputati il Sindaco d’Ischia Giosi Ferrandino ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Silvano Arcamone, rinviati a giudizio con rito immediato chiesto ed ottenuto dalla Procura di Napoli.
«Il Riesame (che nei mesi scorsi ”spacchettò” il processo in due filoni) ha fatto una valutazione errata ed anomala – ha continuato nella sua esposizione il Pubblico Ministero – Rilevare il principio del giudice naturale per Ferrandino e Arcamone non è un valore assoluto perché sono costituzionalmente rilevanti altri valori, quello del giusto processo e della parità di trattamento di tutti gli imputati. Il principio del giudice naturale (quello napoletano) non costituisce un valore assoluto perché potrebbe sorgere un possibile contrasto di diversi giudicati. In astratto potrebbe crearsi infatti la situazione di un presunto corrotto riconosciuto responsabile e di un presunto corruttore assolto, o viceversa. ”Quindi – ha concluso il PM – il tribunale dichiari l’incompetenza territoriale e trasmetta gli atti a Modena».
Al ragionamento messo in atto dal Pubblico Ministero, ha risposto l’avvocato Prof. Alfonso Furgiuele, difensore, insieme al collega, l’avvocato Vignola, del Sindaco Ferrandino:«sono veramente sorpreso – ha detto durante il suo intervento il legale del Sindaco – sono sorpreso dalla disinvoltura con cui l’ufficio del Pubblico Ministero utilizza i principi giuridici e le norme nonché le pronunce della Corte Costituzionale, a seconda dell’occorrenza». L’avvocato ha poi preso dalla scrivania la richiesta di Giudizio Immediato, effettuata proprio dai PM napoletani e rivolgendosi ai Giudici ha continuato:«ho tra le mani la richiesta di Giudizio Immediato, in cui il Pubblico Ministero, per pagine e pagine, per me correttamente, afferma la competenza del Tribunale di Napoli, dicendo che eventualmente l’errore sta nella competenza ritenuta dal giudice di Modena, ammesso che questo ritenga la sua competenza, e chiedendo che si accetti la richiesta di Giudizio Immediato per questi motivi, con riferimenti, a mio avviso corretti, della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Superata la fase cautelare, oggi il Pubblico Ministero, capovolge il proprio orientamento giuridico. E’ certamente sempre possibile cambiare idea – ha aggiunto l’avvocato nel suo magistrale intervento – ma la disinvoltura ha dei limiti. Dalla richiesta di rinvio a giudizio ad oggi non è avvenuto nulla di nuovo, se non la cessazione della misura cautelare. Il tutto quindi oltre a sorprendermi, mi inquieta assai. Quanto alla questione – e qui l’avvocato entra nel merito nella richiesta avanzata dal PM – mi sembra infondata. Questa convinzione mi viene infatti dal Pubblico Ministero, basta infatti rileggere le sentenze della Cassazione e gli argomenti prospettati dal Pubblico Ministero, quando aveva un’idea diversa rispetto a quella odierna. Il problema non riguarda la competenza del Tribunale di Napoli per il nostro processo per il reato di corruzione impropria. Il problema tuttalpiù, dovrebbe riguardare, Modena». In questa fase l’avvocato ha spiegato le motivazioni tecniche facendo emergere, secondo il suo punto di vista l’infondatezza della richiesta del PM.
«Quando avevamo la misura cautelare addosso, e questo è il dato non più surreale ma inquietante – ha detto l’avvocato Furgiuele – per non far decorrere il termine si insistette sulla competenza. Noi non abbiamo mai detto che Napoli non era competente, non ci abbiamo mai pensato. Per mia abitudine non sostengo in diritto qualcosa solo perché mi fa comodo in un certo momento. Sostegno in diritto solo ciò che ritengo giusto. Quindi mai in questo procedimento penale, la difesa del Sindaco Ferrandino, ha posto questioni di competenza, perché conosciamo la giurisprudenza della Cassazione, conosco l’art. 25 della Costituzione e l’art. 12 del c.p.p. Insisto pertanto, perchè il processo vada avanti, dinanzi a questo Giudice, con le forme di Giudizio Immediato, che è stato correttamente instaurato in questa sede» – ha terminato l’avvocato facendo alcune richieste ai sensi dell’art. 491 su alcuni fascicoli ed atti. Dopo gli interventi degli altri legali, gli avvocati Genny Tortora e Roberto Guida, difensori di Silvano Arcamone, che si sono associati alle dichiarazioni dell’avvocato Furgiuele, si è espresso il Giudice. Il Tribunale si è riservato la decisione sulla richiesta del PM, che sarà resa nota probabilmente alla prossima udienza, fissata per il 17 novembre alle ore 12.00. Qualora, dovesse respingere la richiesta del Pubblico Ministero, già in quella data il processo, sarà celebrato, con l’escussione di alcuni testi, citati dal PM. In caso contrario ovviamente, non sarà possibile celebrare il processo e tutti gli atti saranno inviati a Modena, per la competenza sul procedimento.
Un vero e proprio colpo di scena, quello della richiesta sollevata dal PM di una eccezione di incompetenza territoriale, che è stata duramente contestata dalla difesa. In effetti, nel comportamento giuridico dell’Ufficio del Pubblico Ministero, su questa vicenda emergono delle perplessità, o almeno si denota una sorta di contraddizione, tra quanto precedentemente affermato negli atti della richiesta di Giudizio Immediato per gli imputati Ferrandino ed Arcamone, e la posizione assunta in aula, ieri mattina dalla Pubblico Ministero, Celeste Carrano.
Nell’atto si legge infatti: “l’individuazione di Modena come giudice naturale competente a conoscere e a giudicare le posizioni dei menzionati soggetti coindagati corruttori nella medesima ipotesi di reato al cui capo B non risulta corretta venendo in rilievo un’evidente erronea applicazione delle norme processuali che disciplinano la materia di competenza territoriale e la granitica interpretazione data dalle stesse dalla Suprema Corte di Cassazione e come, d’altra parte – in ogni caso e a maggior ragione – nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla individuazione del Giudice di Napoli, come giudice naturale, competente a conoscere e giudicare le due altre due posizioni processuali riguardanti il Ferrandino e l’Arcamone. Conclusione almeno questa cui è pervenuto anche il Tribunale del riesame di Napoli”. Inoltre sempre nella richiesta di Giudizio Immediato, i PM, che dedicano una corposa parte proprio alle considerazioni sulla “competenza territoriale”, fanno riferimento ad una serie di sentenze e principi giuridici, circa alcune fattispecie: “volendo dare per scontato la sussistenza del vincolo nella continuazione tra l’ipotesi di reato associativo di cui al capo A e l’ipotesi di reato di corruzione di cui al capo B (nella ipotesi meno grave di cui all’art. 318 cp), mai e poi mai il Tribunale del Riesame avrebbe potuto individuare il Giudice di Modena come l’unico giudice competente a conoscere tanto l’ipotesi di reato associativo tanto le posizioni dei tre corruttori (Casari, Verrini e Simone) coindagati nei fatti di corruzione di cui al menzionato capo B, non sussistendo identità soggettiva in ordine alle due ipotesi di reato sopra richiamate e, tenendo altresì in rilievo una ipotesi di reato – quella appunto contestata al capo B – “a concorso necessario”, pacificamente consumata, (per quanto affermato dallo stesso tribunale della libertà) in ogni sua porzione a Ischia. Ed è infatti a Ischia sono state consumate tutte le condotte e tutti gli atti posti in essere dai pubblici ufficiali indagati. Ed ancora e soprattutto, ad Ischia e in Ischia sono state conferite tutte le utilità corrisposte ai suddetti pubblici ufficiali come corrispettivo dei suddetti atti: invero, nel dettaglio a Ischia risulta stipulata la convenzione con l’albergo Le Querce della famiglia Ferrandino (…) ecc”. In pratica facendo riferimento ad una diffusa giurisprudenza, ed ai principi giuridici, visto che i presunti reati, si sono in qualche modo consumati sull’isola d’Ischia, questo renderebbe competente territorialmente il Tribunale di Napoli. Nel passaggio finale dell’atto, però i Pubblici Ministeri sono ancora più chiari e scrivono: “ Ebbene, proprio sulla scorta di tale principio (richiamando una sentenza della Corte di Cassazione), così autorevolmente sostenuto, davvero non avrebbe senso, e non troverebbe alcuna giustificazione né processuale né sostanziale, la celebrazione innanzi al Giudice di Modena, del processo nei confronti del Sindaco di Ischia e del Capo dell’Ufficio Tecnico di Ischia, per i fatti di corruzione, integralmente consumati a Ischia, sia sotto il profilo degli atti e delle attività, poste in essere dai suddetti pubblici ufficiali, sia, soprattutto, sotto il profilo del conferimento delle correlative “utilità”. Peraltro, una soluzione diversa e cioè la trasmissione all’autorità giudiziaria di Modena anche degli atti relativi alle due menzionate posizioni processuali attualmente incardinate a Napoli, rischierebbe di frustrare e di compromettere le stesse sopra richiamate ragioni di economia processuale, dal momento che lo stesso Giudice di Modena destinatario di tali atti, di fronte ad un orientamento così consolidato e assolutamente univoco della giurisprudenza, altro non potrebbe fare che rimettere nuovamente gli atti al Giudice di Napoli”. Rileggendo questo atto a firma dei tre Sostituti Procuratori della Repubblica di Napoli, e considerando la richiesta fatta ieri in aula dal PM (una dei firmatari della richiesta di Giudizio Immediato) si percepisce, con tutta evidenza un netta contraddizione con quanto affermato a giugno rispetto invece alla strategia che l’accusa intende mettere in atto con la recente questione sollevata di eccezione di incompetenza territoriale. Su questa posizione si è espresso anche l’avvocato Genny Tortora che ha dichiarato: «quello che sta accadendo è inquietante, nella misura in cui hanno combattuto con forza per sostenere la loro competenza, tanto da arrestare gli indagati e tenerli ancora detenuti, quando forse sapevano di essere incompetenti, non è infatti accaduto nulla da ieri a oggi. Se chi mi ha arrestato, ed indagato ritiene di non essere competente, ripeto è inquietante perché gira le norme a suo piacimento» – ha dichiarato il difensore di Silvano Arcamone. Il prossimo 17 novembre, sapremo quindi, probabilmente come andrà a finire, e in quella data forse, si saprà se si celebreranno due processi, con la possibilità/rischio di avere dei corruttori condannati e dei corrotti prosciolti o viceversa, un solo procedimento giudiziario “targato” Modena.