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«Nessun rischio per la dipendente, il concorso vigili non si tocca»

ISCHIA. Nell’edizione di sabato avevamo riportato in anteprima la notizia che ha fatto esultare il Comune di Ischia. L’ente di via Iasolino ha visto riconosciute le proprie ragioni, esposte dall’avvocato Agata Banfi innanzi alla Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, nel giudizio relativo alla sospensiva richiesta da un vigile urbano contro l’applicazione della graduatoria scaturita dalla procedura di concorso conclusasi nell’agosto 2017. Come si ricorderà, l’agente Scotti aveva impugnato la “Determinazione n. 1411 del 2 agosto 2017 del responsabile del Servizio 11, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed in part-time verticale di n. 50 operatori di polizia locale, nella parte in cui la graduatoria è stata formulata anteponendo a priori i riservatari agli altri concorrenti, indipendentemente dal punteggio di merito conseguito”, insieme alla “Determinazione n. 180 del 15 febbraio 2018 del Responsabile del Servizio 15 del Comune di Ischia, con la quale sono stati determinati la trasformazione del “contratto individuale a tempo indeterminato di dipendente comunale cat. C1 Area Polizia Locale” da part-time verticale a part-time orizzontale e l’incremento del relativo monte orario fino a 30 ore settimanali per n. 10 dipendenti, nella parte in cui la ricorrente non è stata individuata tra i dipendenti il cui contratto di lavoro è stato trasformato con incremento orario”, ma anche dello stesso bando di concorso. In sostanza venne contestato (chiedendone l’annullamento) il bando e le graduatorie del concorso per agenti di polizia municipale svoltosi lo scorso anno, soprattutto in ordine alle modalità di stesura della graduatoria finale, in particolare il fatto che le venissero anteposti i cosiddetti riservatari. Il bando infatti prevedeva una riserva di venti posti per i dipendenti che avevano lavorato per il Comune di Ischia per almeno tre anni. Dopo la stesura della graduatoria di merito, i riservatari che erano riusciti a raggiungere un determinato punteggio minimo, erano stati collocati ai primi posti, seguiti poi dagli altri secondo il merito. Tuttavia successivamente erano state stabilite anche alcune modifiche al contratto, con l’aumento delle ore, cioè non più part time verticale, bensì con il nuovo part time orizzontale con un incremento ore lavorative a trenta ore. Con lo scorrimento di graduatoria, era stato incrementato il monte-ore dei riservatari. Nel ricorso, integrato successivamente con alcuni motivi aggiunti, veniva ipotizzata la circostanza secondo cui l’amministrazione, “in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento, avrebbe dovuto selezionare i dipendenti più idonei attraverso una valutazione di merito, non essendo possibile applicare nella fattispecie la riserva prevista dall’originario bando di assunzione che aveva già esaurito la propria efficacia”.
Il comune di Ischia ha naturalmente resistito in giudizio, tramite un’articolata memoria difensiva redatta dall’avvocato Agata Banfi. Dapprima l’ente ha contestato l’ammissibilità dei motivi aggiunti, che non erano stati notificati al difensore del Comune, ma anche la stessa giurisdizione adita, in quanto tale questione secondo il Comune ricadrebbe nelle attribuzioni del Giudice ordinario anziché quello amministrativo. Un altro dei motivi addotti dall’ente consiste nella tardività dell’impugnazione da parte del ricorrente, che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la graduatoria contestata, in quanto sin “dalla pubblicazione della graduatoria erano evidenti gli elementi (solo oggi) contestati dalla ricorrente, ovvero il posizionamento dei riservatari ai primi venti posti della graduatoria, anche in precedenza rispetto alla sua posizione. Così come era, sin da subito, evidente che trattandosi di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato il successivo “consolidamento” dell’orario di lavoro non poteva che avvenire per scorrimento di quella graduatoria che non è stata impugnata nei termini di legge”, ragionamento esteso anche alla contestazione relativa alla trasformazione di altri sette contratti.
Tuttavia il cuore della memoria difensiva è costituita dall’asserita “insussistenza di danno grave e irreparabile” in quanto, come si legge, “la ricorrente non aveva avanzato, con il ricorso introduttivo, alcuna istanza cautelare verso i medesimi atti che oggi impugna, nuovamente, per mezzo dei motivi aggiunti: nell’odierno gravame non sono specificati quali siano i motivi sopravvenuti che giustificano la richiesta tutela cautelare che non era stata, invece, avanzata nel ricorso introduttivo”. Inoltre, non sussisterebbe “l’irreparabilità” del danno, visto che con un eventuale accoglimento del ricorso, nel giudizio di merito, la ricorrente avrebbe potuto ottenere la ricostruzione della carriera, e, fra l’altro, ella è comunque già stata “assunta (proprio in virtù della sua attuale ventitreesima posizione in graduatoria) a tempo indeterminato dall’amministrazione resistente con contratto part-time verticale, ad oggi, per quattro mesi l’anno”. In più, come argomentato dal Comune, “nel caso di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del bando, della graduatoria e di tutti gli atti successivi come richiesto dalla ricorrente, sarebbe l’intera collettività del Comune di Ischia a subire un danno grave ed irreparabile giacchè l’Ente, a vocazione turistica, sarebbe costretto sospendere tutti i contratti stipulati in virtù della procedura concorsuale in oggetto in un settore delicato e strategico quale quello della Polizia Municipale che è in cronica carenza di organico e, per l’effetto, a “mandare tutti a casa” – compresa la stessa ricorrente che tale contratto ha stipulato in virtù della medesima procedura – peraltro, nel pieno delle festività natalizie e di fine anno”. Infine, l’ente ha anche affermato l’infondatezza del ricorso nel merito, perché “il Comune non ha mai approvato una graduatoria di merito distinta da quella dei vincitori, né appare plausibile che l’Ente tenga in vita due graduatorie per la medesima procedura a secondo della tipologia di assunzione e/o trasformazione contrattuale che intende operare”; contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la difesa ha sostenuto che, invece, è proprio la cosiddetta “graduatoria di merito” – ovvero i punteggi ottenuti dai singoli candidati in sede di esamea cessare ogni efficacia una volta confluita nella graduatoria dei vincitori: essa aveva lo scopo di determinare l’ordine dei vincitori di concorso “successivi” ai riservatari che avevano ottenuto il punteggio minimo ed, in particolare, di selezionare i trenta candidati (non riservatari) che avrebbero conseguito il successivo ed eventuale diritto all’assunzione”. Le argomentazioni del Comune sono state accolte dal Tar, secondo il quale “non sussiste il paventato periculum, atteso che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ischia ed inoltre risulta in corso la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time verticale in part-time orizzontale per tutti coloro che sono stati assunti in forza della procedura concorsuale”. Sospiro di sollievo, dunque, al municipio di via Iasolino, per lo scampato pericolo.

 

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