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Processo infinito, ischitano batte il Ministero

di Francesco Castaldi

ISCHIA – I tempi della giustizia, si sa, sono lunghissimi, ma alla fine la verità ha prevalso. Infatti la Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione – nel corso della giornata di mercoledì ha depositato le motivazioni con le quali ha accolto il ricorso presentato da un cittadino ischitano, che ha chiesto e ottenuto l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

“Il ricorrente – scrivono i giudici – lamenta la violazione del diritto a un processo equo entro un termine ragionevole, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848. Il ricorrente evidenzia che il 12.6.1998 il pm della Pretura Circondariale di Napoli lo iscriveva nel registro degli indagati per il porto illegale di arma, in seguito a perquisizione e sequestro di un’arma trovata nella sua disponibilità. Avverso il decreto di sequestro veniva proposta istanza di riesame, che veniva accolta, con conseguente annullamento del provvedimento di sequestro in data 16.9.1998. Solo in data 22.7.2011 il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta del pm, disponeva l’archiviazione del procedimento”.

“L’avvocatura dello Stato – prosegue la Corte – eccepisce in primo luogo la tardività del ricorso, asseritamente depositato oltre i sei mesi dalla data del decreto di archiviazione che ha definito il procedimento in questione, laddove nel termine decadenziale di cui all’art. 4 L, 89/2001 non sarebbe da computarsi la sospensione dei termini per il periodo feriale (ai sensi della Legge n. 742/1969), e che in subordine ha chiesto liquidarsi un indennizzo rapportato a dieci anni in misura ridotta pari a 500 euro per anno. L’aggiunta del citato termine decadenziale del periodo di sospensione feriale discende da un condivisibile oriento della Corte Suprema sul punto […], che questa Corte condivide, sicché nel caso in esame il ricorso relativo al procedimento presupposto – depositato il 7.2.2012 – deve ritenersi tempestivamente presentato, entro i sei mesi dalla data del decreto di archiviazione del gip del Tribunale di Napoli (3.2.2015), compreso nel termine quello di sospensione feriale ai sensi della L. 742/1969”.

“L’art. 2, comma 2, l. n. 89 del 2001 – rammentano i magistrati – indica come parametri per l’accertamento della violazione del diritto a un processo in un termine ragionevole la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra chiamata a concorrervi o a contribuire comunque alla sua definizione. La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale non presentava alcuna complessità, e le parti hanno tenuto un comportamento processuale parzialmente corretto. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito parametri tendenziali della durata ragionevole del processo, determinandoli rispettivamente in tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di secondo grado e un anno per il giudizio di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la possibilità di discostarsi dai parametri fissati dal giudice europeo è subordinata a un’adeguata valutazione […]”.

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“Il processo nel quale il ricorrente è stato convenuto – sottolineano i giudici – si è protratto dalla iscrizione del nome dell’odierno ricorrente nel registro degli indagati (12.6.1998) sino all’adozione del decreto di archiviazione in data 22.7.2011 per tredici anni. Da tale periodo devono essere detratti tre anni, imputabili alla durata ragionevole del giudizio di primo grado, determinandosi quindi in dieci anni la durata non ragionevole del processo. L’indennizzo, nel caso di specie, deve essere correlato al modesto patema d’animo che il ricorrente ha potuto subire a seguito del ritardo nella definizione del procedimento, tenendo conto della natura dell’imputazione, che durante la pendenza delle indagini ha precluso all’odierno ricorrente l’esercizio dello sport della caccia sportiva, per cui vanno parzialmente disattesi i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e condivisi da questa Corte, pari a 750.00 per i primi tre anni e di euro 1.000,00 per i successivi […], ritenendosi invece equa la corresponsione di € 500 per ciascun anno di ritardo. Pertanto il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento dell’importo di euro 5.000. […]. P.Q.M., condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro, al pagamento, in favore di […], della somma complessiva di euro 5.000,00. Condanna inoltre il medesimo ministero al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente […]”.

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