POLITICA

Procida e il dissesto: le ragioni della correttezza amministrativa

COMUNICATO UFFICIALE COMUNE DI PROCIDA

Spesso in questi mesi è stata messa in dubbio la bontà della procedura attivata da quest’Amministrazione in merito al risanamento finanziario del Comune di Procida che prevede, tra le altre cose, la copertura del piano di riequilibro finanziario nell’arco di 7 anni (2013-2019), come deliberato dalla precedente Amministrazione.

In particolare, da ex amministratori è stato ribadito in maniera generica che invece sussistevano dei presupposti normativi, avallati da linee guida della Corte dei Conti, secondo cui sarebbe stato possibile spalmare la suddetta copertura nel più ampio arco temporale di 30 anni. Ebbene, più volte avevamo replicato che invece non vi era alcun sostengo né normativoné giurisprudenziale né di prassi a tale tesi, quand’anche auspicabile.

In questi giorni è giunta l’ulteriore conferma di quanto dicevamo. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, svoltasi il 1 ottobre u.s. presso il Ministero degli Interni, si è occupata proprio degli Enti locali che si trovano nella situazione di “entiin pre-dissesto che non hanno sperimentato la nuova contabilità” come il Comune di Procida.

Nel corso della riunione al Viminale, il Presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, ha infatti evidenziato il vuoto normativo esistente al riguardo, e ha pertanto auspicato un intervento normativo che renda omogenee le norme riguardanti i tempi di ripiano per gli enti sperimentatori e non (tra questi ultimi rientra il Comune di Procida), che abbiano attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243–bis del Testo Unico Enti Locali, al fine di estendere a tutti gli enti locali (anche quelli che non hanno sperimentato la nuova contabilità come il Comune di Procida) l’ampliamento dell’orizzonte temporale (da 7 a 30 anni per Procida) della copertura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in coerenza con le norme riguardanti i disavanzi emersi con la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2014.

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E’ quindi ulteriormente confermato quello che abbiamo sostenuto e in base al quale abbiamo lavorato e cioè che tale dispositivo normativo attualmente è previsto per i soli enti già sperimentatori della nuova contabilità (Dl 78/2015, articolo 2, comma 5) e non per gli enti , come il Comune di Procida, che non abbiano aderito alla sperimentazione della nuova contabilità.

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Perseguiamo quindi sulla nostra strada del rispetto della legge cercando di attivare tutti gli strumenti che la stessa ci mette a disposizione. Basta comodi teoremi. Stiamo lavorando anche per ridare credibilità al Comune di Procida di fronte alla Corte dei Conti. E non è poco.

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