CRONACA

Procida, i nuovi indirizzi per le concessioni balneari

La cessazione degli effetti delle concessioni balneari è portata al 1° gennaio 2024, momento a partire dal quale anche il settore in esame dovrà soggiacere alle regole della concorrenza e le concessioni demaniali marittime in essere cesseranno di produrre effetto

Si chiude, almeno per il momento, la spinosa e complessa questione relativa al rinnovo delle concessioni demaniali che da diversi anni, a seguito della famigerata direttiva Bolkestein, tiene con il fiato sospeso un considerevole numero di imprese (a partire dagli stabilimenti balneari) anche alla luce della controversia aperta con l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, e della sentenza del Consiglio di Stato del 9 novembre scorso che fissa come termine ultimo il 31 dicembre 2023 per «consentire a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni demaniali. È, infatti, compito del legislatore farsi carico di una disciplina che, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione e degli opposti interessi, sia in grado di contemperare le ormai ineludibili istanze di tutela della concorrenza e del mercato con l’altrettanto importante esigenza di tutela dei concessionari uscenti».

Partendo da questi presupposti l’Amministrazione comunale di Procida, con delibera di Giunta Municipale n° 299 del 23 Dicembre 2021, ha rettificato gli atti di indirizzo precedentemente assunti con delibera di G.C. n° 37 del15.02.2021 (nella quale si approvava l’Avviso pubblico per estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2033), per il rilascio/rinnovo delle concessione demaniali.

Nel nuovo dispositivo, tra l’altro, si legge: “Nell’auspicare che entro il termine del 31 dicembre 2023 Governo e Parlamento siano in grado di approvare doverosamente una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni demaniali e pur ritenendosi che sia compito del legislatore approvare disciplina che, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione e degli opposti interessi, sia in grado di contemperare le ormai ineludibili istanze di tutela della concorrenza e del mercato con l’altrettanto importante esigenza di tutela dei concessionari uscenti, di ritenere opportuno aderire alle indicazioni del Consiglio Di Stato di cui alla richiamata sentenza;

– di modificare l’indirizzo espresso giusta D.G.C.n 37 del 15.02.2021, esprimendo nuovo indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Demanio dando atto della cessazione degli effetti delle concessioni balneari al 1° gennaio 2024, momento a partire dal quale anche il settore in esame dovrà soggiacere alle regole della concorrenza e le concessioni demaniali marittime in essere cesseranno di produrre effetto, dovendosi provvedere all’indizione di procedure di selezione basate su imparzialità e trasparenza, calibrando la durata delle nuove concessioni sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, tenendo conto del valore della concessione e della complessità organizzativa e, dunque, del periodo di tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti; – di esprimere, altresì, quale indirizzo al Responsabile del Demanio, in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato, di programmare le procedure di selezione individuando la misura dei canoni concessori, oggetto della procedura competitiva per la selezione dei concessionari, in modo che la stessa rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento, e, dunque, facendo precedere l’avvio delle procedure da una opportuna opera di ricognizione e mappatura delle aree assoggettabili a concessione demaniale;

– di prevedere che, a tutela degli attuali titolari di concessioni demaniali, l’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi;

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– di notificare il presente provvedimento alla Autorità Garante della concorrenza e del Mercato dando atto che per effetto del presente provvedimento dovrà ritenersi cessata la materia del contendere oggetto del giudizio introdotto con ricorso promosso dall’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ex art. 21 bis L. n. 287/1990, con cui è stata impugnata la D.G.C.n. 37/2021 e gli atti consequenziali, oggetto del presente provvedimento di autotutela;

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– di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento cessa di produrre effetti, consequenzialmente alla cessazione della materia del contendere con riguardo al richiamato giudizio amministrativo, anche la delibera di Giunta Comunale n. 253 del 28.10.2021, con cui, nel richiamare le motivazioni della D.G.C.n. 37/2021, questo organo ha deliberato la costituzione del Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore, nel giudizio anzidetto, dando mandato agli uffici competenti di nominare un avvocato patrocinante previa sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico da parte del professionista individuato, autorizzando, dunque, il Sindaco alla sottoscrizione della procura ad litem ai fini della costituzione in giudizio del legale che verrà incaricato per la difesa dell’ente”.

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