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Morte Francescon, maxi risarcimento per i parenti

Il Tribunale di Ischia ha condannato il guidatore, il titolare dell’auto e la società assicuratrice a pagare una cifra complessiva di circa un milione di euro a vantaggio dei familiari del giovane Alfredo, scomparso nell’incidente stradale di nove anni fa

Arriva dopo quasi un decennio la decisione del Tribunale sul risarcimento dei danni in favore della famiglia Francescon. Tutta la comunità isolana fu duramente colpita dalla tragedia che nel marzo del 2013 portò via il giovane Alfredo Francescon, in un tremendo incidente stradale notturno sulla Variante esterna di Ischia. La Sezione distaccata di Ischia del Tribunale ha accolto le istanze dei familiari di Alfredo, dichiarando la responsabilità di Giovan Giuseppe Ferrandino, che al momento dell’incidente guidava l’auto coinvolta nel violentissimo sinistro, nella misura dell’80%. Di conseguenza il giudice ha condannato Ferrandino, la società Chianitelli sas di Restituta Masturzo e C. in qualità di titolare dell’auto, e la Tua assicurazioni Spa, in solido tra loro, a risarcire i danni non patrimoniali subiti dagli attori. Si tratta di cifre non trascurabili, in quanto ai due genitori dovranno essere pagati 240mila euro ciascuno, mentre per i tre fratelli di Alfredo il danno è stato quantificato in 128mila euro a testa. Altri 70mila euro andranno a favore della nonna paterna. Si tratta di cifre che andranno aumentate anno per anno, dalla data dell’evento, della maggior somma tra gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria. Altre spese da risarcire sono quelle funerarie e della consulenza di parte pari a oltre 7300 euro. Non è tutto: le tre parti condannate dovranno pagare le spese processuali a favore degli attori, liquidate in circa 70mila euro complessivi, oltre alle spese per la consulenza tecnica d’ufficio.

La tragedia si verificò sulla Variante esterna nel marzo 2013 quando l’auto guidata da Giovan Giuseppe Ferrandino uscì di strada causando la morte di Alfredo, seduto sul sedile del passeggero

Il processo aveva inizio nel 2015, e attraverso l’assunzione di varie prove testimoniale venne riservata in decisione nel gennaio 2019. Tuttavia alcuni giorni dopo il procedimento venne rimesso a ruolo perché si ritenne necessario disporre una consulenza d’ufficio, nominando l’ingegner Paolo Grazioso. Dopo tale consulenza, la causa fu definitivamente riservata in decisione nel dicembre 2020.

Nella motivazione, il giudice Criscuolo scrive che la dinamica dei fatti trova conferma negli atti del procedimento penale instauratosi a carico del conducente del veicolo, Giovan Giuseppe Ferrandino, conclusosi con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in cui il Gip escluse la possibilità di emettere sentenza di proscioglimento, in quanto “dall’esame degli atti [..] e in particolare la consulenza disposta dal Pm sulla dinamica del sinistro [..] emerge che l’imputato, tenendo una velocità non commisurata alle condizioni e caratteristiche della strada e allo stato viscido dell’asfalto, nonché avendo montato pneumatici non omologati, di dimensioni diverse e in pessimo stato d’uso, ha cagionato il sinistro stradale in cui la vittima è deceduta”. La società assicuratrice, dal canto suo, non ha contestato la dinamica degli eventi come è stata descritta dagli attori, affermando esclusivamente che il comportamento della vittima, che non avrebbe indossato la cintura, avrebbe concorso al verificarsi della tragedia. Secondo il giudice, la dinamica del sinistro va considerata non contestata e trova peraltro conferma nelle risultanze del procedimento penale e nelle dichiarazioni rese da due testimoni che assistettero all’evento. Inoltre, i convenuti Ferrandino e Masturzo non ritennero di comparire in aula a rendere dichiarazioni: un comportamento che secondo il tribunale induce a ritenere i fatti come “non contestati”.

Secondo il giudice, i genitori dovranno ricevere 240mila euro ciascuno. Ogni fratello si vedrà liquidare 128mila euro, la nonna altri 70mila

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In definitiva “il complesso degli elementi istruttori acquisiti, le deposizioni scritte rese ai sensi dell’articolo 391 bis cpp, la sentenza resa in sede penale, nell’ambito del quale il Ferrandino ha riconosciuto le proprie responsabilità, gli accertamenti effettuati in sede penale e depositati in atti dagli attori, la non specifica contestazione dell’assicurazione convenuta della dinamica del sinistro e la mancata comparizione dei convenuti, cui era stato deferito l’interrogatorio formale, consentono di considerare pienamente provata e verificata la dinamica del sinistro come descritta dalla parte attrice nell’atto introduttivo”. La vittima sarebbe quindi deceduta anche se avesse utilizzato la cintura di sicurezza, in quanto l’airbag era stato disattivato dal lato del passeggero. Dunque, la responsabilità del sinistro va decurtata di un 20%. Dunque per il Tribunale sussiste senza dubbio il diritto dei familiari della vittima a vedersi risarcire il danno subito in conseguenza della morte del congiunto, mentre per quanto riguarda la quantificazione, il giudice ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricordando come l’evento della scomparsa di Alfredo abbia profondamente sconvolto la vita dei familiari, e anche la giovane età della vittima viene prepotentemente in rilievo, senza dimenticare le pesantissime conseguenze psicologiche e nella vita sociale e di relazione dei familiari. Il giudice ha quindi applicato le Tabelle di Milano come parametro di riferimento per la liquidazione del danno, decurtando il citato 20%: di qui le somme citate in apertura.

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