Progressione verticale a Lacco, non è ancora finita
Arrivano i motivi aggiunti presentati dal Tar da Loreta Pisani per il tramite del suo avvocato Alessandro Barbieri, che tendono a mettere in discussione e dunque a chiedere l’annullamento della procedura concorsuale interna alla polizia municipale che ha visto prevalere Valeria Chiocca. Udienza il 6 novembre, il Comune di Lacco Ameno costituito con il suo legale Lorenzo Lentini
Non è ancora finita la vicenda giudiziaria relativa alla progressione verticale in seno alla polizia municipale di Lacco Ameno. Loreta Pisani, per il tramite del suo legale di fiducia Alessandro Barbieri, ha infatti inoltrato alla VI Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania motivi aggiunti nel contenzioso che vede parti interessate il Comune di Lacco Ameno e Valeria Chiocca. Nello specifico, la ricorrente chiede l’annullamento previo sospensiva “Della Determinazione del Responsabile del I Settore – Affari Generali del Comune di Lacco Ameno Reg. Gen. N. 259 del 03.04.2024 recante ad oggetto ‘selezione per progressione ordinaria tra le aree del personale dipendente anno 2024 nell’ambito del v settore polizia municipale in esecuzione della delibera di giunta municipale n. 27 dell’8.3.2024 – ammissione ed esclusione candidature’ nella parte in cui ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva”. Va da sé che si chiede analogo provvedimento per tutti gli atti che hanno portato all’indizione della progressione verticale e al successivo concorso che ha visto prevalere Valeria Chiocca destinata così a vedersi riconosciuti i titoli per poter aspirare al comando dei vigili urbani nel Comune del Fungo. Va subito precisato che l’udienza si svolgerà il prossimo 6 novembre e che il Comune è costituito in giudizio sin dalla genesi per il tramite dello studio legale guidato da Lorenzo Lentini.
PERCHE’ I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SONO ILLEGITTIMI
Ovviamente sono molteplici le osservazioni formulate dall’avvocato Alessandro Barbieri relative all’interesse della ricorrente all’annullamento di una serie di ulteriori atti impugnati. Si legge nel ricorso: “In via preliminare, si rappresenta all’Ecc.mo Collegio come la ricorrente sia munita di uno specifico interesse all’impugnazione degli ulteriori atti indicati in epigrafe. Sulla base della tabella di valutazione redatta dalla Commissione Valutatrice nella seduta del 12.07.2024 – la quale, per inciso, non contiene una specifica valutazione del diploma di maturità scientifica – la Dott.ssa Pisani otterrebbe un punteggio pari a 61,42 al netto della valutazione del titolo di studio dichiarato nella domanda, ben superiore al punteggio attribuito alla Sig.ra Chiocca pari a 53,92. La Dott.ssa Pisani avrebbe infatti ottenuto, al netto della valutazione del titolo di studio: Punti 25 per competenze espresse in ambito lavorativo basate sulla valutazione della performance con media dell’ultimo triennio pari a 94,6; Punti 11,42 per anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore (anni 11 e mesi 5 dichiarati); Punti 10 a fronte di n. 8 corsi di aggiornamento/formazione dichiarati in domanda (2,5 punti per ogni corso, con punteggio massimo pari a 10) Punti 15 a fronte di n. 3 incarichi nel settore e nel profilo da ricoprire di durata superiore a 3 mesi dichiarati in domanda (5 punti per ogni incarico, con punteggio massimo pari a 15). Pertanto, sussiste chiaro ed inequivoco interesse all’annullamento degli ulteriori atti gravati, in quanto la ricorrente, ove ammessa e valutata, sarebbe risultata vincitrice della procedura di progressione verticale”. Sempre il noto legale poi incalza e aggiunge; “I provvedimenti impugnati sono infatti certamente illegittimi, laddove essi non contengono alcuna valutazione della candidatura promossa dalla Dott.ssa Pisani ed hanno escluso definitivamente quest’ultima dalla selezione la progressione verticale, proclamando la vittoria della Sig.ra Chiocca Valeria, risultando asseritamente carente la Dott.ssa Pisani dei requisiti per accedere alla progressione verticale. A) Il Comune, infatti, ha eseguito la selezione dei candidati e la conseguente valutazione – e proclamazione – della sola Sig.ra Chiocca Valeria sulla base di una presunta “carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari” con ciò violando e falsamente applicando l’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 (richiamato nel bando e dunque espressa fonte di auto-vincolo per l’Amministrazione nella gestione della procedura)”.
I TITOLI DI STUDIO DELLA PISANI ERANO SUFFICIENTI
In un altro passaggio dei voluminosi e muniziosi motivi aggiunti, l’avvocato Alessandro Barbieri osserva che “alla luce di tanto, la ricorrente avrebbe dovuto essere certamente ammessa alla procedura con conseguente diritto alla valutazione della sua candidatura e addirittura alla assegnazione della posizione oggetto di selezione, a fronte del possesso: a) del ‘…titolo di studio previsto per l’accesso come riportato nell’avviso di selezione per la progressione ordinaria tra le aree riservata al personale in servizio nel V settore Polizia Municipale […] e segnatamente, così come previsto dalla tabella C del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022 nonché dall’art. 52 comma 1 bis penultimo periodo del d.lgs. 165/2001 richiamato al VISTO dell’avviso pubblico’ (cfr. domanda di partecipazione); b) del ‘Diploma di maturità scientifica (art. 52 comma 1-bis penultimo periodo)’ e di ‘Aver maturato una esperienza nell’area degli istruttori pari a ANNI:11 Mesi: 5’. Ciò posto, è allora evidente che i titoli di studio posseduti dalla ricorrente erano sufficienti
L’ESCLUSIONE DELLA PISANI HA MODIFICATO LE REGOLE DI GARA
Ma di motivi per rivedere l’esito della progressione, secondo la ricorrente e il suo legale, ce ne sarebbero a bizzeffe. Ad esempio nel motivi aggiunti si rimarca anche che “il Regolamento per le progressioni tra le Aree del Comune di Lacco Ameno si limita ad elencare solo le modalità delle procedure di progressione verticale (ordinaria – straordinaria); riconosce al contempo l’operatività della disciplina transitoria fino al 31.12.2025 e non indica alcun potere discrezionale circa la scelta della procedura da adottare. Nemmeno tale potere discrezionale si rinviene nella delibera di approvazione del vigente P.I.A.O. che ha previsto la progressione verticale oggetto della presente vicenda. Ma, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse affermare l’operatività di un qualche margine di discrezionalità dell’Amministrazione nello scegliere la procedura ordinaria e/o in deroga per le progressioni verticali, tale iato di discrezionalità sarebbe stato comunque colmato dall’espresso richiamato all’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo contenuto nelle c.d. regole di gara. Tale puntistico e specifico richiamo ha cristallizzato la scelta operata dalla Pubblica Amministrazione. Per il regime di progressione verticale in deroga disciplinato dall’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo e si è dunque auto-vincolata al rispetto della predetta norma e della disciplina ‘transitoria’ stabilita dall’art 13, comma 6 del CCNL in ordine al possesso dei titoli che garantiscono l’ammissione alle predette progressioni verticali. La mancata applicazione della norma richiamata nel bando – verificatasi nel caso di specie mediante l’esclusione della ricorrente – è dunque, in ogni caso, illegittima, in quanto ha comportato la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, con conseguente violazione del “principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”. Conclusivamente, per le ragioni esposte gli impugnati provvedimenti vanno annullati con conseguente ammissione della ricorrente alla procedura, valutazione della sua domanda ed assegnazione della posizione oggetto della procedura di progressione verticale bandita dal Comune di Lacco Ameno”.
ANNULLARE IL VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE
Ecco perché, prosegue il documento, “Si insiste per l’accoglimento del ricorso. La fondatezza delle censure che precedono – unitamente a quelle formulate nel ricorso principale e nel primo atto di motivi aggiunti – impongono altresì l’annullamento del verbale della commissione valutatrice del 12.07.2024 laddove questa, nel predisporre i criteri di valutazione e i punteggi attribuibili, nulla ha statuito in ordine alla valutazione del diploma di scuola secondaria di II grado previsto, unitamente all’esperienza nell’area degli istruttori, quale requisito di partecipazione alle procedure di progressione verticale da parte dell’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001 espressamente richiamato nel bando. Benché la ricorrente, ove ammessa alla procedura e correttamente valutata, riuscirebbe ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla Sig.ra Chiocca, la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione dà luogo ad una chiara disparità di trattamento, atteso che essa, ingiustificatamente, consente solo ai detentori del titolo di accesso Laurea Magistrale/Specialitica di ottenere un punteggio per titolo di studio, mentre restano esclusi i soggetti in possesso dell’altro titolo di studio (Diploma) espressamente previsto quale titolo di accesso dall’art. 52, comma 1-bis D.lgs. 165/2001 richiamato nel bando. Si insiste per l’accoglimento”. Di qui le scontate e inevitabili conclusioni dell’avvocato Barbieri che chiede di “Accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore per anticipo fattone”.